Ordinanza n. 1916/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 105/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3673/2024 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025, notificata il 21.05.2025 e passata in giudicato, con cui è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023 (c.d. bonus mamma), condannando l’intimato Ministero a corrisponderle la relativa quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga, fino al limite massimo di € 3.000,00 annui.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 105/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'esonero contributivo e condannato il Ministero a corrispondere la quota previdenziale trattenuta, entro il limite di 3.000 euro annui
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 105/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 gennaio 2025, notificata il 21 maggio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto all'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 e condannato il Ministero a corrispondere la quota dei contributi previdenziali trattenuta in busta paga, fino a 3.000 euro annui. La ricorrente ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso senza confermare l'avvenuto pagamento. Il Ministero ha eccepito la cessazione, almeno parziale, della materia del contendere, affermando che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino aveva attestato l'esecuzione con nota del 26 settembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né accertato l'avvenuto pagamento: ha rilevato che la nota della Ragioneria si limita a comunicarlo, senza documentazione probatoria. Ha ordinato al Ministero di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza documenti idonei a provare il pagamento e di chiarire perché la cessazione della materia del contendere sarebbe soltanto parziale. Ha inoltre sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità totale o parziale del ricorso per le somme eventualmente già pagate prima della sua proposizione, consentendo loro di interloquire nelle memorie prima della prosecuzione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 1, commi 180 e 181, l. 213/2023
con cui è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023 (c.d. bonus mamma), condannando l’intimato Ministero a corrisponderle la relativa quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga, fino al limite massimo di € 3.000,00 annui.
La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ha riconosciuto il diritto all'esonero contributivo e ha condannato il Ministero a corrispondere le quote previdenziali trattenute entro il limite annuo di 3.000 euro.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Considerato, peraltro, che la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino è del 26.09.2025, quindi ben antecedente all’introduzione del presente ricorso, di talché, qualora fosse confermato l’avvenuta esecuzione della sentenza a tale data, potrebbe porsi anche la questione di inammissibilità (totale o parziale) del ricorso in relazione alle somme già pagate dall’Amministrazione; questione che il Collegio ritiene pertanto di sollevare ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., affinché le parti possano prendere posizione sulla stessa nelle memorie che potranno depositare nei termini di legge prima della camera di consiglio fissata per la prosecuzione della trattazione del ricorso;
Il Collegio ha sottoposto alle parti una questione rilevata d'ufficio, potenzialmente idonea a determinare l'inammissibilità totale o parziale del ricorso per le somme pagate prima della sua proposizione, assicurando loro la possibilità di interloquire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mera dichiarazione dell'amministrazione di avere eseguito la sentenza, non accompagnata da documentazione probatoria, non consente di ritenere dimostrato l'adempimento; il giudice può ordinare il deposito di prove idonee.
- Se l'amministrazione allega che la sentenza era stata eseguita prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può sottoporre alle parti la possibile inammissibilità totale o parziale del ricorso per le somme già pagate, garantendo il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
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