Cassazione Civile, Ordinanza n. 29216/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un incarico professionale di progettazione e direzione lavori affidato, nel 1996, da un soggetto privato a una società di capitali poi fallita; l’architetto, che aveva operato quale amministratore della società, ha agito ex art. 2041 c.c. chiedendo l’indennizzo per le prestazioni eseguite, previa dichiarazione di nullità del contratto per violazione del divieto di conferimento di incarichi professionali a società di capitali. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il contratto e condannato il committente al pagamento di un importo calcolato sulla base del compenso pattuito. La Corte d’appello ha confermato la nullità e la legittimazione attiva dell’attore, ma ha ridotto notevolmente l’indennizzo, ritenendo utilizzabile come parametro fattuale il corrispettivo originariamente convenuto nel contratto nullo, non come fonte di obbligazione contrattuale, bensì come elemento di valutazione economica delle prestazioni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 1173, 1321 e 2041 c.c. per l’uso di un contratto nullo e inter alios nella liquidazione dell’indennizzo; 2) violazione degli artt. 1418 e 2041 c.c. per avere la Corte d’appello attribuito efficacia al contratto nullo; 3) violazione degli artt. 2041, 1226 e 2697 c.c. per l’adozione di parametri ritenuti estranei alla liquidazione dell’ingiustificato arricchimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato preliminarmente che il ricorso non era stato notificato al fallimento della società, litisconsorte necessario processuale, ma ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio perché l’impugnazione era comunque inammissibile. Nel merito, ha ritenuto che i motivi fossero privi di autosufficienza e di specificità, perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva dato efficacia al contratto nullo, ma aveva valorizzato il compenso pattuito come dato fattuale, espressione economica delle prestazioni professionali, idoneo a fungere da parametro di valutazione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., escludendo così il ricorso alle tariffe professionali e alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
fonte dell’azione di arricchimento senza causa; il giudice può liquidare l’indennizzo tenendo conto del valore economico delle prestazioni rese e dei dati fattuali emersi in causa.
art. 1173 c.c.
richiamato nel motivo per contestare la pretesa valorizzazione di un contratto nullo quale fonte dell’obbligazione.
art. 1321 c.c.
richiamato nel motivo per contestare l’uso del contratto nullo come base della decisione.
art. 1418 c.c.
richiamato per sostenere che il contratto dichiarato nullo non potesse essere utilizzato per determinare l’indennizzo.
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa è richiamata come criterio residuale; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario ricorrervi perché esisteva un parametro fattuale di riferimento.
art. 2697 c.c.
richiamato nel terzo motivo sulla ripartizione e sull’assolvimento dell’onere probatorio in tema di quantificazione dell’indennizzo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2 della legge n. 1815/1939
richiamato quale base della dedotta nullità del contratto per il divieto di conferire incarichi professionali a società di capitali.
Cass., Sez. Un., n. 6826/2010
citata per affermare che, in caso di inammissibilità, può omettersi l’integrazione del contraddittorio anche in presenza di litisconsorzio necessario processuale.
art. 1372 c.c.
richiamato per precisare che il contratto nullo non è stato utilizzato come fonte di vincolo, ma solo come dato fattuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di arricchimento senza causa, il giudice può utilizzare il corrispettivo pattuito in un contratto nullo non come fonte di obbligazione, ma come elemento fattuale di valutazione dell’utilità economica delle prestazioni rese.
- La liquidazione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. può essere compiuta sulla base di un parametro economico comune alle parti e desumibile dagli atti, senza dover necessariamente ricorrere in via residuale alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
- La censura di legittimità è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata e finisce per attribuire al giudice di merito un percorso argomentativo diverso e inesistente.
- Il contratto nullo non acquista efficacia per il solo fatto di essere utilizzato come dato fattuale ai fini della quantificazione di un’indennità; resta escluso ogni effetto vincolante ex art. 1372 c.c.
- In presenza di litisconsorzio necessario processuale, la mancata notifica del ricorso a una parte del giudizio di merito non impone l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia comunque inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29084/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29090/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29093/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29094/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29097/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29098/2024 del 12/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →