Cassazione Penale, Ordinanza n. 11086/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto in abitazione, già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, ai fini del furto in abitazione, integra pertinenza di luogo destinato a privata dimora anche un bene funzionalmente asservito all'immobile principale, senza necessità di contiguità fisica. Nel caso concreto, la presenza di un portone d'ingresso da oltrepassare per accedere al cortile rendeva immediatamente percepibile la natura privata del luogo in cui il furto era stato commesso.
Norme richiamate
Configura il furto in abitazione; la Corte lo ritiene correttamente applicato al fatto contestato.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in furto aggravato; la Corte esclude tale qualificazione perché incompatibile con la natura del luogo in cui il furto è stato commesso.
Massime di principio
- In tema di furto in abitazione, la nozione di pertinenza di luogo destinato a privata dimora comprende ogni bene idoneo a fornire una diretta utilità economica all'immobile principale o funzionalmente asservito al suo servizio od ornamento in modo durevole, senza che sia necessaria contiguità fisica con l'immobile.
- La presenza di un accesso, come un portone da oltrepassare per entrare nel cortile, può rendere immediatamente percepibile la natura privata del luogo e quindi escludere la riqualificazione del fatto in una diversa ipotesi di furto.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la qualificazione giuridica del fatto in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale consolidato può essere dichiarato manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.
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