Sentenza del 07/04/2015 n. 1707 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
ICI - avviso di accertamento - impugnazione- termini art. 21 d.lgs. 546 del 1992 - perentorietà - decorrenza - dalla data di notifica - conoscenza aliunde - irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine per impugnare l’avviso di accertamento. Il ricorrente sosteneva, o comunque si discuteva, se il termine previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 potesse decorrere dalla conoscenza dell’atto acquisita aliunde, cioè tramite modalità diverse dalla notificazione formale. La regola affermata è che il termine decorre esclusivamente dalla data di notifica dell’atto e non da informazioni apprese dal contribuente in altro modo.
La decisione
La sentenza ha affermato che il termine per proporre ricorso tributario previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 è perentorio. Di conseguenza, la sua decorrenza è collegata alla notificazione dell’avviso di accertamento; la mera conoscenza del contenuto dell’atto acquisita aliunde non è sufficiente ad anticipare l’inizio del termine né può sostituire la notifica ai fini della decorrenza. L’esito concreto indicato nel testo è il principio di diritto, ma non sono riportati il dispositivo specifico, le date delle notifiche o l’eventuale accoglimento o rigetto integrale del ricorso.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
I termini per la proposizione del ricorso tributario decorrono dalla notificazione dell’atto impugnato.
Il termine per impugnare ha natura perentoria e decorre dalla notifica formale dell’atto, non dalla conoscenza acquisita con modalità diverse.
Art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972
È richiamato come riferimento normativo storico in materia di notificazioni e termini del contenzioso tributario.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il termine per impugnare un avviso decorre normalmente dalla sua notificazione formale, purché regolare.
- La conoscenza dell’atto ottenuta tramite accesso agli atti, comunicazioni informali, estratti o altre fonti non determina, di regola, la decorrenza anticipata del termine di impugnazione.
- Il termine previsto per proporre ricorso è perentorio: una volta scaduto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile, salvo specifiche cause di nullità o inesistenza della notifica o altre ipotesi previste dalla legge.
- È essenziale conservare la prova della data e delle modalità di notifica, perché da tale momento si calcola il termine per il ricorso.
- La sola conoscenza aliunde non rende automaticamente irrilevanti eventuali vizi dell’atto, ma non sostituisce la notificazione quale dies a quo del termine ordinario di impugnazione.
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