Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 36056/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sulla corretta determinazione della "quota B" della pensione per i lavoratori dello spettacolo: il ricorrente (INPS) contestava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva ritenuto non applicabile, alla quota B, il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS sosteneva che tale massimale permaneva operativo anche per la quota B e che la Corte d'appello aveva errato ritenendolo tacitamente abrogato dalle riforme successive (in particolare dal d.lgs. n. 182/1997).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che non sussista un'abrogazione tacita del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile per la quota B. La Cassazione ha ritenuto che le norme successive (d.lgs. n. 182/1997 e d.lgs. n. 503/1992) non siano incompatibili con l'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 e che il legislatore non abbia espresso volontà di sopprimerlo. Perciò la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, con il principio di diritto secondo cui, nella determinazione della quota B relativa alle anzianità maturate dopo il 31/12/1992 per i lavoratori iscritti al Fondo spettacolo anteriormente al 31/12/1995, non si considerano ai fini del calcolo le retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale pensionabile.

Norme richiamate

  • d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, settimo comma

    «[ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000]».

    La Cassazione ha ritenuto che il massimale ivi previsto rimane applicabile anche alla "quota B" della pensione per i lavoratori dello spettacolo (per i soggetti iscritti anteriormente al 31/12/1995), in assenza di una abrogazione espressa o di incompatibilità con la disciplina successiva.

  • decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, art. 4, comma 8

    «si applichi una aliquota di rendimento annuo del 2 per cento sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Quanto alle quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite, esse sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

    La Corte l'ha letta come modifica delle aliquote di rendimento senza introdurre un'autonoma disciplina che abroghi il massimale pensionabile: il richiamo alle aliquote non implica la soppressione del tetto previsto dalla disciplina speciale.

  • decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12

    La Corte ha osservato che il richiamo al citato art. 12 (aliquote) non neutralizza i limiti previsti dal comma 2 e che le previsioni sulle aliquote e sui limiti sono connesse; pertanto non sussiste incompatibilità che giustifichi un'abrogazione tacita del massimale spettacolo.

  • legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini), art. 1 e art. 2, commi richiamati

    La legge di delega del 1995 non ha abrogato il massimale pensionabile per i lavoratori dello spettacolo e ha imposto al legislatore delegato il vincolo di preservare l'equilibrio delle gestioni previdenziali; la Corte l'ha richiamata per evidenziare che la riforma non prescriveva la soppressione del tetto pensionabile.

  • legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, comma 2

    La norma ha elevato, per fini contributivi, il massimale a lire 1.000.000; la Corte ha distinto tra massimale contributivo e massimale pensionabile, confermando l'operatività del secondo nonostante il diverso massimale contributivo.

  • decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21

    Indica il subentro dell'INPS nelle funzioni dell'ENPALS; la Corte lo cita per la titolarità dell'INPS nel ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 202 del 2008

    La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate rispetto alle disparità tra massimale contributivo e massimale pensionabile, accettando che il legislatore possa mantenere differenze purché sia garantita una proporzionalità minima e la sostenibilità delle gestioni; la Cassazione utilizza tale pronuncia per confermare la legittimità della permanenza del massimale pensionabile.

Massime di principio

  • In assenza di una abrogazione espressa, una norma precedente resta applicabile anche dopo riforme successive salvo che sussista una incompatibilità insanabile o una disciplina nuova che regoli per intero la materia.
  • Il richiamo a parti di una norma (es. alle aliquote) non implica automaticamente l'abrogazione o l'esclusione delle altre disposizioni collegate (es. limiti): occorre valutare la compatibilità sistematica e funzionale.
  • Per le pensioni composte da "quota A" e "quota B" va sempre verificato il periodo di iscrizione del lavoratore (prima o dopo il 31/12/1995) perché regimi differenti e massimali distinti possono applicarsi a seconda della posizione temporale.
  • La presenza di un massimale contributivo superiore al massimale pensionabile non determina di per sé illegittimità: il legislatore può scegliere limiti diversi purché sia rispettata la ragionevolezza e la sostenibilità delle gestioni previdenziali.
  • Per ottenere l'annullamento dell'applicazione di un massimale consolidato occorre dimostrare incompatibilità normativa o un chiaro mutamento legislativo esplicito; mere elaborazioni tecniche o documenti interni (es. studi attuariali) non sostituiscono un chiaro dato normativa.
  • In situazioni simili, l'interprete (o il giudice) dovrà privilegiare un'interpretazione che garantisca la certezza del diritto e la tutela dell'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, conformandosi ai principi direttivi delle leggi di delega e alla giurisprudenza costituzionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.