Cassazione Civile, Sentenza n. 35933/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 12639/2021 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, con cui era stata respinta la domanda diretta a ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti che l'avevano esclusa dai Percorsi Abilitanti Speciali (classe di concorso 43) e depennata dalle graduatorie di istituto di terza fascia per le classi 43/A e 50/A. La revocazione era fondata su tre motivi: (1) errore di fatto da parte della Corte di cassazione nella valutazione della specificità del secondo motivo del ricorso originario; (2) vizio revocatorio relativo al sesto motivo, ossia contestazione della qualificazione come atti di natura regolamentare (non denunciabili in cassazione) di decreti ministeriali e interministeriali sulle graduatorie di istituto; (3) errore di diritto relativo al settimo motivo, in cui si denunciava che la Corte d'appello non aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo il superamento da parte della ricorrente degli esami scritto e orale per la classe di concorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze sollevate non rientrassero nell'ambito dell'errore di fatto ammesso come causa di revocazione, ma costituissero valutazioni o interpretazioni giuridiche (errori di giudizio o di diritto) non sindacabili in sede revocatoria. La sentenza richiama i principi delle Sezioni Unite secondo cui il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. esclude la revocazione per errore di diritto o di valutazione; l'errore di fatto è limitato a percezioni errate di circostanze storiche e non comprende valutazioni interpretative o logico-giuridiche. Inoltre la Corte ha ritenuto estranea al perimetro revocatorio la censura relativa alla valutazione del merito compiuta dalla Corte d'appello sulla mancata allegazione di prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (Euro 5.000,00 per compensi e Euro 200,00 per spese, più spese generali e accessori) e sussistono presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato secondo la normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n.4 c.p.c.
Il combinato disposto delimita le cause di revocazione della sentenza di cassazione, escludendo la revocazione per errore di diritto o per errori di giudizio/valutazione; la revocazione è ammessa solo per specifici errori di fatto percepibili.
Cass. Sezioni Unite, n. 8984/2018
Giurisprudenza che afferma l'impossibilità di ottenere la revocazione per errori di diritto o di valutazione; richiamata per confermare il limite della revocazione.
Cass. Sezioni Unite, n. 30994/2017
Giurisprudenza richiamata per delimitare il concetto di errore di fatto: l'errore di fatto riguarda percezioni errate di fatti storici e non può includere valutazioni interpretative o applicazioni errate del diritto.
art. 360 co.1 n.4 c.p.c.
Norma che disciplina il motivo di cassazione per violazione di legge; nel ricorso originario era richiamata per censire la statuizione ritenuta illegittima, ma in sede revocatoria le questioni sollevate attengono a valutazioni di merito non sindacabili.
art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176
Richiamato in sede processuale con riferimento al deposito delle conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale; norma di contesto procedurale collegata a misure adottate nel periodo di riferimento.
art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Previsione relativa al contributo unificato: la sentenza dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento, ove dovuto, del contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per errori di fatto 'percettivi' e non per errori di diritto o valutazioni di merito; contestazioni consistenti in interpretazioni giuridiche o valutazioni probatorie non sono suscettibili di revocazione.
- Quando si impugna in Cassazione è essenziale che i motivi siano specifici: contestazioni generiche sulla natura di atti amministrativi o sulla specificità dei motivi rischiano l'inammissibilità.
- Questioni relative alla valutazione delle prove o alla mancata allegazione di elementi probatori davanti al giudice del merito sono in genere estranee alla revisione in sede di revocazione e devono essere affrontate nei gradi di merito.
- Chi propone revocazione deve distinguere con chiarezza un errore di percezione dei fatti (eventualmente revocabile) da un errore di interpretazione normativa o di valutazione giuridica (non revocabile).
- In caso di rigetto della revocazione il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di contributi unificati aggiuntivi; è quindi importante valutare il profilo di ammissibilità preliminare prima di esperire la procedura.
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