Regolamento (UE) 2025/1951
Regolamento delegato (UE) 2025/1951 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica gli allegati II, IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il sistema SPG dell’Unione escludendo l’Indonesia dall’elenco dei paesi beneficiari del regime generale e Sao Tomé e Principe dall’elenco EBA, in ragione della perdita dei requisiti previsti dal regolamento base. Inoltre innalza dal 7,4% al 9% la soglia di vulnerabilità dell’allegato VII per mantenere proporzionato il peso della soglia dopo le modifiche intervenute nell’elenco dei beneficiari SPG. Le disposizioni producono effetti differiti, rispettivamente dal 1° gennaio 2027, dal 1° gennaio 2029 e, per la soglia di vulnerabilità, dal 1° gennaio 2023.
Modifica gli allegati II, IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), aggiornando l’elenco dei paesi beneficiari e la soglia di vulnerabilità del regime SPG+.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione disciplinato dal regolamento (UE) n. 978/2012, con effetti su: i paesi beneficiari del regime generale SPG (allegato II), i paesi beneficiari del regime speciale EBA/Tutto tranne le armi (allegato IV) e la determinazione della soglia di vulnerabilità per il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (allegato VII). Incide quindi sui rapporti commerciali preferenziali con i paesi terzi interessati e sugli operatori economici che importano nell’Unione merci soggette a tali regimi. Le modifiche hanno efficacia differita per alcune disposizioni: 1 gennaio 2027 per l’Indonesia, 1 gennaio 2029 per Sao Tomé e Principe, 1 gennaio 2023 per la nuova soglia di vulnerabilità del 9%.
Modifica degli allegati II, IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema SPG
Il regolamento delegato interviene sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione, aggiornando l’elenco dei paesi beneficiari e la soglia di vulnerabilità del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La modifica è adottata sulla base delle deleghe contenute nel regolamento (UE) n. 978/2012 e si fonda su criteri oggettivi relativi allo status dei paesi interessati.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento base prevede che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi non possa continuare a beneficiare dell’SPG, e che un paese meno sviluppato secondo le Nazioni Unite acceda al regime EBA. Prevede inoltre un meccanismo di revisione della soglia di vulnerabilità dell’allegato VII quando viene modificato l’elenco dei paesi beneficiari SPG, così da mantenere proporzionato il peso della soglia nel sistema complessivo.
Esclusione dell’Indonesia dal regime generale SPG
L’articolo 1, paragrafo 1, sopprime dall’allegato II il codice "ID Indonesia". La motivazione è che l’Indonesia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2023, 2024 e 2025, quindi non soddisfa più il criterio dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012. In base all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento base, l’esclusione produce effetti solo dopo un anno dall’entrata in vigore della decisione e si applica dal 1° gennaio 2027.
Esclusione di Sao Tomé e Principe dal regime EBA
L’articolo 1, paragrafo 2, sopprime dall’allegato IV il codice "ST Sao Tomé e Principe". Il presupposto è la decisione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2024 di depennare il paese dalla categoria dei paesi meno sviluppati. Poiché il regime EBA è riservato a tali paesi ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento base, viene meno il requisito soggettivo per la preferenza tariffaria. L’articolo 17, paragrafo 2, impone inoltre un periodo transitorio di tre anni, con applicazione dell’esclusione dal 1° gennaio 2029.
Revisione della soglia di vulnerabilità per il regime SPG+
L’articolo 1, paragrafo 3, modifica l’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), elevando la soglia di vulnerabilità dal 7,4% al 9%. La Commissione motiva la revisione richiamando le modifiche intervenute nell’elenco dei beneficiari SPG tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2023, periodo nel quale cinque paesi sono stati esclusi dall’allegato II. Tali mutamenti hanno ridotto del 17,5% il totale medio delle importazioni nell’Unione di prodotti elencati nell’allegato IX provenienti da tutti i paesi beneficiari SPG; l’adeguamento al 9% mira a conservare in termini proporzionali il medesimo peso della soglia originaria.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La decorrenza delle singole disposizioni è espressamente differenziata: 1° gennaio 2027 per l’Indonesia, 1° gennaio 2029 per Sao Tomé e Principe e 1° gennaio 2023 per la soglia di vulnerabilità del 9%. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esclusione dell’Indonesia dall’allegato II (SPG generale)
L’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è modificato sopprimendo il codice "ID Indonesia" dall’elenco dei paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a). La decisione si fonda sul fatto che l’Indonesia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto per tre anni consecutivi (2023, 2024 e 2025), con conseguente perdita dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento base. L’esclusione si applica dal 1° gennaio 2027.
Esclusione di Sao Tomé e Principe dall’allegato IV (regime EBA)
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 è modificato sopprimendo il codice "ST Sao Tomé e Principe" dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (EBA). La modifica deriva dal depennamento di Sao Tomé e Principe da parte delle Nazioni Unite dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 13 dicembre 2024, con conseguente venir meno del presupposto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento base. In applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, l’esclusione opera dopo un periodo transitorio di tre anni e si applica dal 1° gennaio 2029.
Revisione della soglia di vulnerabilità dell’allegato VII
Nell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), la soglia di vulnerabilità è innalzata dal 7,4% al 9%. La revisione è effettuata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, che consente di adeguare la soglia quando cambia l’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, per preservare in termini proporzionali il peso della soglia rispetto alla situazione complessiva del regime. La nuova soglia si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Entrata in vigore e decorrenza differita
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione delle singole modifiche è differita: l’esclusione dell’Indonesia decorre dal 1° gennaio 2027, quella di Sao Tomé e Principe dal 1° gennaio 2029 e la nuova soglia di vulnerabilità dal 1° gennaio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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