Cassazione Civile, Ordinanza n. 01852/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa di pagamento di compensi fondata su un contratto d'opera verbale avente ad oggetto lavori edilizi e di carpenteria eseguiti in una villa di proprietà del resistente. In un precedente giudizio di lavoro tra le stesse parti, il ricorrente aveva già chiesto somme a titolo di retribuzione, senza ottenerne riconoscimento con sentenza passata in giudicato. Nel presente giudizio il Tribunale aveva ritenuto la domanda coperta da giudicato; la Corte d'appello ha invece escluso il giudicato ma ha rigettato nel merito la domanda, ritenendo provato per presunzioni un accordo verbale di compensazione: i crediti per i lavori sarebbero stati estinti in cambio dell'impegno del resistente ad acquistare all'asta la casa del ricorrente dichiarato fallito, a consentirne il godimento gratuito alla sua famiglia per circa tre anni e a rivenderla ai figli del ricorrente al medesimo prezzo di acquisto. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: (1) violazione degli artt. 1252, 2697, 2727, 2729 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere la Corte d'appello presupposto arbitrariamente l'esistenza dell'accordo compensativo senza prova diretta e in assenza di adeguati elementi indiziari; (2) violazione degli artt. 1197, 2723 e 2726 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere valorizzato una testimonianza ritenuta generica e decontestualizzata; (3) violazione degli artt. 1197, 2700, 2730, 2733, 2735 c.c. e 116 c.p.c., per avere ritenuto l'accordo compensativo nonostante una quietanza di pagamento contenuta nell'atto pubblico di rivendita della villa e l'interrogatorio formale del resistente nella causa di lavoro. In via preliminare aveva anche dedotto una violazione dell'art. 112 c.p.c. per il mancato rispetto del chiesto e pronunciato, ma la Corte ha dichiarato tale censura inammissibile perché nuova rispetto al ricorso originario. La Cassazione ha poi ricostruito il ragionamento della Corte territoriale, basato su fatti non contestati, su dichiarazioni e deposizioni raccolte nel precedente giudizio di lavoro e su presunzioni gravi, precise e concordanti, ritenendo che i motivi si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondate le censure perché dirette a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione in fatto operata dalla Corte d'appello, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice di appello aveva utilizzato prove acquisite in altro giudizio e liberamente valutabili, oltre a fatti non contestati e presunzioni. Ha escluso anche la violazione dell'art. 2697 c.c., non essendo stata posta erroneamente l'onere della prova a carico della parte sbagliata, ma contestato solo l'apprezzamento delle prove. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla quietanza e sull'interrogatorio formale, osservando che si trattava di elementi non aventi valore vincolante nei confronti del ricorrente o comunque compatibili con la ricostruzione dell'accordo compensativo. Nulla ha disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato, ma ha condannato il ricorrente al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 380-bis c.p.c., richiamando la conformità della decisione alla proposta accelerata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è inammissibile se introdotta per la prima volta con l'istanza di decisione o con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., poiché il ricorso per cassazione esaurisce il diritto di impugnazione e la memoria può solo illustrare i motivi già proposti.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti il diverso peso assegnato alle prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento richiesto; non è sufficiente dolersi di un cattivo esercizio del prudente apprezzamento o della preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 1252 c.c.
La censura è inammissibile quando non investe la nozione giuridica di compensazione, ma solo la valutazione del materiale probatorio da cui il giudice ha desunto l'esistenza dell'accordo compensativo.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata secondo la struttura costitutiva/estintiva della fattispecie; non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 2727 c.c.
In cassazione è censurabile solo il vizio di sussunzione: non la mera valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di merito.
art. 2729 c.c.
La prova per presunzioni è rimessa al giudice di merito, salvo il sindacato in caso di errata sussunzione dei fatti nei requisiti legali delle presunzioni.
art. 1197 c.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta a ottenere una diversa ricostruzione in fatto, non a denunciare un'erronea interpretazione della norma.
art. 2723 c.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare l'accertamento in fatto e non la regola giuridica sui patti posteriori a un documento.
art. 2726 c.c.
La prova del pagamento soggiace ai limiti della prova testimoniale; tuttavia, l'ammissione oltre i limiti ordinari può essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito se adeguatamente motivata.
art. 2721 c.c.
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore è discrezionale per il giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da adeguata motivazione.
art. 2730 c.c.
La quietanza contenuta nell'atto di rivendita non vale come confessione stragiudiziale nei confronti di un soggetto estraneo all'atto.
art. 2733 c.c.
Richiamato solo dalla parte ricorrente; la Corte non ne ha tratto una specifica regola diversa da quella per la confessione e ne ha escluso l'efficacia vincolante nei confronti del ricorrente.
art. 2735 c.c.
Richiamato solo dalla parte ricorrente; la Corte non ha riconosciuto alla quietanza e all'interrogatorio il valore di prova legale invocato.
art. 2700 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha escluso che l'atto pubblico di rivendita vincolasse il ricorrente quanto alla quietanza ivi riportata, perché estraneo al contratto.
art. 96 c.p.c.
In mancanza di costituzione dell'intimato e in ragione della conformità della decisione alla proposta accelerata, il ricorrente viene condannato al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle Ammende.
art. 380-bis c.p.c.
La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata comporta l'applicazione della conseguenza economica prevista dalla norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata può solo illustrare i motivi già proposti e non introdurre nuove censure.
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
L'istanza presentata dopo la proposta accelerata serve solo a chiedere la decisione della Corte, non a introdurre nuovi motivi di impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove ritenute attendibili, il loro peso e la ricostruzione dei fatti restano riservati al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi specifici: per l'art. 115 quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; per l'art. 116 quando attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di applicare il prudente apprezzamento a prove soggette a regole legali diverse.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio è stato addossato alla parte sbagliata; non basta contestare come il giudice abbia apprezzato le prove offerte.
- La deduzione della violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo come vizio di sussunzione, cioè se il giudice applica male la regola giuridica sulle presunzioni; non è consentito contestare la mera sufficienza degli indizi.
- Le prove formate in un diverso giudizio, se acquisite al contraddittorio nel processo successivo, sono liberamente valutabili dal giudice come elementi probatori e non hanno automaticamente efficacia vincolante.
- Una quietanza inserita in un atto pubblico non vale come confessione stragiudiziale nei confronti di chi non sia parte di quell'atto; la sua efficacia probatoria resta soggetta al libero apprezzamento del giudice rispetto ai terzi.
- L'accordo estintivo o compensativo può essere provato anche per presunzioni e, in presenza di rapporti personali che spiegano la mancanza di formalizzazione scritta, non è necessario un documento scritto ad probationem, salvo diversa previsione di legge.
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