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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42801/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/03/2024 con la quale la Corte d'appello di Bari, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riguardo a più sentenze relative a reati di associazione e vari delitti in materia di stupefacenti e a reati di rapina e porto/ detenzione di armi. Il ricorrente contestava, per violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., che il giudice dell'esecuzione avesse quantificato la pena in continuazione per il reato indicato come "sub 3" in misura superiore rispetto a quanto già stabilito in un'ordinanza della stessa Corte del 02/02/2024 (depositata il 18/04/2024) che avrebbe fissato mesi otto di reclusione; secondo il ricorrente il nuovo provvedimento (pena in continuazione: anni 1 e mesi 8 per il reato sub 3 e pena finale anni 17) non poteva ignorare la precedente determinazione esecutiva

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del 02/02/2024 era stata depositata in cancelleria il 18/04/2024, quindi successivamente all'udienza in cui era stata emessa l'ordinanza del 01/03/2024 (depositata poi il 31/05/2024), e dunque non poteva vincolare la determinazione resa nell'udienza anteriore. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il divieto per il giudice dell'esecuzione di incrementare gli aumenti di pena per reati satellite opera solo rispetto al trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice della cognizione e non rispetto ad aumenti decisi in sede esecutiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sulla continuazione rilevata in sede esecutiva; applicata per aggregare i vari titoli esecutivi e rideterminare la pena complessiva

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 597, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma a pena di nullità per contestare la determinazione crescente della pena in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto che il vizio lamentato non operi in relazione a provvedimenti esecutivi successivi depositati dopo l'ordinanza impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e all'ammenda in favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a €3.000,00

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata perché uno dei reati contestati è associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; valutata nel quadro delle sentenze richiamate ai fini della continuazione

  • artt. 73 e 80 T.U. stupefacenti

    artt. 73 e 80 T.U. stupefacenti

    Norme sostanziali relative a produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; sono i titoli di condanna che sono stati considerati nella ricostruzione della continuità del disegno criminoso

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina aggravata, richiamata in relazione ai reati giudicati e valutati nella decisione di continuità

  • legge 2 ottobre 1967 n. 895, artt. 2, 4 e 7

    legge n. 895/1967, artt. 2, 4, 7

    Norme relative a detenzione e porto illegale di armi, richiamate come reati oggetto delle sentenze esecutive

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sulla inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; citata come parte dei reati valutati ai fini della continuazione

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma richiamata in relazione a violazioni legate a misure di prevenzione (sorveglianza speciale) integrate nei giudizi esecutivi

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5 n. 8160 del 24/01/2023; Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino)

    Sez. 5 n. 8160/2023; Sez. U. n. 6296/2016 (Nocerino)

    Principio secondo cui il divieto di aumentare gli aumenti di pena riguarda il trattamento sanzionatorio imposto dal giudice della cognizione e non riguarda aumenti stabiliti in sede esecutiva; è stato richiamato per giustificare l'inammissibilità del ricorso

  • Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata rispetto al principio che valuta la colpevolezza della parte nella proposizione di ricorso sotto il profilo dell'onere delle spese/ammenda; utilizzata per escludere colpa grave nella determinazione dell'ammenda ma comunque applicare la sanzione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può riprodurre o ricalcolare la continuazione ai fini della determinazione della pena complessiva; le determinazioni esecutive successive non possono vincolare retroattivamente provvedimenti già adottati e formalmente emessi in udienza
  • Il divieto di incrementare gli aumenti di pena opera rispetto alla determinazione effettuata dal giudice della cognizione (giudice che ha pronunciato la sentenza di merito) e non necessariamente rispetto ad aumenti decisi da altri atti in sede esecutiva
  • La data di deposito in cancelleria è rilevante per stabilire la prevalenza cronologica dei provvedimenti: un'ordinanza emessa in udienza prima del deposito di un altro provvedimento non può essere considerata vincolata da quest'ultimo
  • Per contestare utilmente in sede di legittimità decisioni esecutive occorre mostrare la sussistenza di nullità o vizi rilevabili e non semplici divergenze tra atti esecutivi; molte censure procedurali sono dichiarate inammissibili se basate su atti che sono posteriori o non decisivi
  • Quando si lamenta un incremento della pena in sede esecutiva, è strategico dimostrare che l'aumento contrasta con una determinazione già assunta dal giudice della cognizione, non meramente con altri provvedimenti esecutivi successivi o con atti non definitivi
  • Il giudice dell'esecuzione può essere chiamato a valutare la sussistenza di un "medesimo disegno criminoso" tra reati giudicati in tempi diversi; la prova della continuità deve essere fornita dalla parte che chiede l'applicazione della continuazione

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