Cassazione Civile, Ordinanza n. 13455/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l'anno 2017 emesso dal Comune nei confronti di una società che svolgeva attività in un immobile utilizzato come deposito e magazzino-vendita. La società aveva impugnato l'atto deducendo che nell'immobile si producevano solo rifiuti speciali, in particolare imballaggi terziari e, secondo la sua prospettazione, anche secondari, smaltiti tramite ditte autorizzate o comunque non conferibili nel circuito ordinario comunale; chiedeva quindi l'esenzione o la riduzione della superficie tassabile. I giudici di merito avevano accolto in sostanza la tesi contribuente, ritenendo provata la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e la correlata esclusione della tassazione per quelle superfici. Il Comune ha proposto quattro motivi di ricorso: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa all'asserito divieto assoluto di assimilazione degli imballaggi terziari; violazione delle norme sulla TARI e sul Codice dell'ambiente per non avere la CTR considerato la privativa comunale e la legittimità del regolamento comunale di assimilazione; omessa o apparente motivazione sul valore probatorio della documentazione prodotta dalla società; violazione della disciplina tecnica della TARI per avere escluso integralmente il tributo per i locali diversi da uffici e servizi senza distinguere tra parte fissa e parte variabile. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che per gli imballaggi terziari e, ove non vi sia raccolta differenziata, per quelli secondari, opera il divieto di immissione nel circuito dei rifiuti urbani e quindi la parte variabile non è dovuta se il contribuente prova la produzione prevalente e il corretto smaltimento autonomo. Ha invece accolto il quarto motivo: anche quando sia provata la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, la quota fissa della TARI resta dovuta per intero sulle superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, perché destinata alla copertura dei costi di investimento e del servizio, indipendentemente dalla fruizione concreta del servizio e dalla quantità di rifiuti prodotti. La sentenza impugnata è stata dunque cassata limitatamente alla debenza della quota fissa e rinviata al giudice di merito per il conseguente riesame.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi del ricorso del Comune, ritenendo corretta la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la parte variabile della TARI per le superfici in cui si producevano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, smaltiti autonomamente. Ha invece accolto il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso integralmente la TARI senza distinguere tra quota fissa e quota variabile. La Corte ha affermato che la quota fissa della TARI resta dovuta per intero quando il contribuente dimostri di produrre esclusivamente o prevalentemente rifiuti speciali non assimilabili, poiché tale quota è destinata alla copertura dei costi essenziali e generali del servizio. Ne è seguita la cassazione della sentenza limitatamente a tale profilo, con rinvio per il nuovo esame coerente con il principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
richiamato per dedurre l'omessa pronuncia sulla censura relativa all'assimilazione degli imballaggi terziari
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare motivazione apparente o mancante della sentenza di appello
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
invocato per censurare la motivazione della decisione tributaria
art. 1, commi 641, 642, 649, 651, 654, 659, 682, 684, L. 147/2013
la TARI presuppone il possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; non si computano le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, ma la tariffa resta strutturata in quota fissa e quota variabile e deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio
richiamati per il regime degli imballaggi e per il potere comunale di assimilazione, ma la Corte ribadisce che per imballaggi terziari e per secondari senza raccolta differenziata l'assimilazione è preclusa e i regolamenti contrari vanno disapplicati in parte qua
utilizzato per la definizione legale di imballaggio, imballaggio secondario e terziario
art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
richiamato per la nozione generale di rifiuto come sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi
richiamato per ribadire che la tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile, con diversa funzione e diversa base di calcolo
richiamato nel passaggio sulla disapplicazione in parte qua dei regolamenti comunali illegittimi
art. 21 d.lgs. 22/1997
richiamato come fonte del potere comunale di assimilazione, poi cessato con la disciplina sopravvenuta e con i limiti derivanti dal regime degli imballaggi
richiamato come norma abrogata nel quadro ricostruito dalla Corte
art. 53 Cost.
evocato per affermare che l'esenzione totale dalla quota fissa di soggetti che comunque fruiscono del servizio porrebbe dubbi di legittimità costituzionale
art. 3 Cost.
evocato insieme all'art. 53 Cost. a sostegno della necessaria ragionevolezza del prelievo
richiamato solo in via implicita nella ricostruzione dell'onere probatorio a carico del contribuente per beneficiare di riduzioni o esenzioni
Massime di principio
- In materia di TARI, il contribuente che chieda l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile deve provare che in quelle aree si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili e che tali rifiuti sono smaltiti a proprie spese in conformità alla normativa vigente.
- Per gli imballaggi terziari, e per gli imballaggi secondari quando non sia attivata la raccolta differenziata, opera un divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani; eventuali regolamenti comunali che ne prevedano l'assimilazione vanno disapplicati dal giudice tributario in parte qua.
- La disciplina TARI va letta come strutturata in due componenti: la parte variabile può essere esclusa se il contribuente dimostra la produzione di soli rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati e il loro smaltimento autonomo; la parte fissa resta comunque dovuta per intero sulle superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, perché destinata a coprire i costi essenziali e generali del servizio.
- L'esclusione della parte fissa dal prelievo costituirebbe un'irragionevole deroga al principio di copertura integrale dei costi del servizio rifiuti e rischierebbe di alterare il riparto dell'onere tra le varie utenze, con possibili profili di incompatibilità con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva.
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