Sentenza del 13/01/2020 n. 81 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - componenti negativi - derivanti da operazioni - con imprese situate in Paesi a regime fiscale privilegiato - sono deducibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva la deducibilità ai fini IRES di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni poste in essere con imprese situate in Stati a regime fiscale privilegiato. L'Amministrazione aveva negato la deducibilità applicando la disciplina che esclude tali oneri salvo che il contribuente dimostri l'effettiva sussistenza e natura economica delle operazioni (regime vigente sino al 2016).
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: ha ritenuto deducibili i componenti negativi contestati in quanto il contribuente ha fornito elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare l'effettività e la concreta causa economica delle operazioni con le controparti nei Paesi a fiscalità privilegiata. Di conseguenza l'atto di recupero/imposizione è stato annullato (totalmente o parzialmente, a seconda dei singoli elementi valutati). La decisione ribadisce che sino al 2016 la normativa impediva la deduzione salvo prova contraria, ma che tale divieto può essere superato con adeguata documentazione e prova della sostanza economica.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - norme sulla determinazione del reddito d'impresa e sulla deducibilità dei componenti negativi
Le norme sul reddito d'impresa ammettono la deducibilità dei costi quando corrispondono a operazioni reali e rispondono a una causa economica; la prova dell'effettività è rilevante per superare contestazioni.
Disciplina relativa ai regimi fiscali privilegiati (cd. 'black list') vigente sino al 2016
La disciplina prevedeva il divieto di dedurre spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato salvo che il contribuente dimostrasse l'effettiva sussistenza e natura delle operazioni; in sede giurisdizionale la mancata prova legittima la disconoscimento fiscale.
Principio giurisprudenziale della 'sostanza economica' / effettività
La giurisprudenza richiede, per consentire la deducibilità in presenza di operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, una documentazione e fatti idonei a comprovare la realtà economica dell'operazione (business purpose, rischi e benefici assunti, economic substance).
Massime di principio
- Quando le operazioni coinvolgono controparti in Paesi a fiscalità privilegiata la regola sino al 2016 era di presunzione sfavorevole: i costi non sono deducibili salvo prova dell'effettività.
- Il carico della prova grava sul contribuente: per ottenere la deducibilità è necessario fornire documentazione completa e coerente (contratti, fatture, ordini, prove di esecuzione, flussi finanziari, giustificazioni commerciali e, se pertinente, documentazione di transfer pricing).
- La dimostrazione della 'sostanza economica' si basa su elementi fattuali (esistenza della controparte, esecuzione materiale della prestazione, presenza di una motivazione economica non elusiva, allocazione di rischi e benefici).
- Se la prova è convincente, la giurisprudenza può ritenere deducibili i componenti negativi anche se effettuati con soggetti nei Paesi a regime privilegiato; in mancanza di prova, l'Amministrazione può legittimamente disconoscere la deducibilità.
- La disciplina è cambiata dopo il 2016: verificare la normativa e la prassi vigente e adeguare la documentazione e le argomentazioni in funzione del quadro normativo attuale.
- Best practice: predisporre e conservare documentazione contrattuale completa, studi di transfer pricing, evidenze operative e comprovanti il business purpose e la reale esecuzione delle operazioni per poter superare eventuali contestazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 13 gen 2020Sentenza del 13/01/2020 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →