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Sentenza

Sentenza del 13/01/2020 n. 81 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRES - componenti negativi - derivanti da operazioni - con imprese situate in Paesi a regime fiscale privilegiato - sono deducibili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva la deducibilità ai fini IRES di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni poste in essere con imprese situate in Stati a regime fiscale privilegiato. L'Amministrazione aveva negato la deducibilità applicando la disciplina che esclude tali oneri salvo che il contribuente dimostri l'effettiva sussistenza e natura economica delle operazioni (regime vigente sino al 2016).

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso: ha ritenuto deducibili i componenti negativi contestati in quanto il contribuente ha fornito elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare l'effettività e la concreta causa economica delle operazioni con le controparti nei Paesi a fiscalità privilegiata. Di conseguenza l'atto di recupero/imposizione è stato annullato (totalmente o parzialmente, a seconda dei singoli elementi valutati). La decisione ribadisce che sino al 2016 la normativa impediva la deduzione salvo prova contraria, ma che tale divieto può essere superato con adeguata documentazione e prova della sostanza economica.

Norme richiamate

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - norme sulla determinazione del reddito d'impresa e sulla deducibilità dei componenti negativi

    Le norme sul reddito d'impresa ammettono la deducibilità dei costi quando corrispondono a operazioni reali e rispondono a una causa economica; la prova dell'effettività è rilevante per superare contestazioni.

  • Disciplina relativa ai regimi fiscali privilegiati (cd. 'black list') vigente sino al 2016

    La disciplina prevedeva il divieto di dedurre spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato salvo che il contribuente dimostrasse l'effettiva sussistenza e natura delle operazioni; in sede giurisdizionale la mancata prova legittima la disconoscimento fiscale.

  • Principio giurisprudenziale della 'sostanza economica' / effettività

    La giurisprudenza richiede, per consentire la deducibilità in presenza di operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, una documentazione e fatti idonei a comprovare la realtà economica dell'operazione (business purpose, rischi e benefici assunti, economic substance).

Massime di principio

  • Quando le operazioni coinvolgono controparti in Paesi a fiscalità privilegiata la regola sino al 2016 era di presunzione sfavorevole: i costi non sono deducibili salvo prova dell'effettività.
  • Il carico della prova grava sul contribuente: per ottenere la deducibilità è necessario fornire documentazione completa e coerente (contratti, fatture, ordini, prove di esecuzione, flussi finanziari, giustificazioni commerciali e, se pertinente, documentazione di transfer pricing).
  • La dimostrazione della 'sostanza economica' si basa su elementi fattuali (esistenza della controparte, esecuzione materiale della prestazione, presenza di una motivazione economica non elusiva, allocazione di rischi e benefici).
  • Se la prova è convincente, la giurisprudenza può ritenere deducibili i componenti negativi anche se effettuati con soggetti nei Paesi a regime privilegiato; in mancanza di prova, l'Amministrazione può legittimamente disconoscere la deducibilità.
  • La disciplina è cambiata dopo il 2016: verificare la normativa e la prassi vigente e adeguare la documentazione e le argomentazioni in funzione del quadro normativo attuale.
  • Best practice: predisporre e conservare documentazione contrattuale completa, studi di transfer pricing, evidenze operative e comprovanti il business purpose e la reale esecuzione delle operazioni per poter superare eventuali contestazioni.

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