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Sentenza

Sentenza del 12/12/2022 n. 36225 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della regolarità delle notifiche di tre cartelle di pagamento (periodo 1999-2004) e dell'iscrizione di un fermo amministrativo ritenuta priva della comunicazione preventiva. Contestazioni specifiche: notifiche consegnate a persona convivente (madre) con presunta incapacita, mancata ricezione della raccomandata informativa in caso di irreperibilita ex art. 140 c.p.c., violazione delle norme di notifica del D.P.R. 600/1973 art. 60 (lett. b bis), e contestazione della pretesa di addebito del compenso a carico del contribuente ex D.Lgs. 112/1999 art. 17 comma 6.

La decisione

Ricorso parzialmente accolto. La Corte ha rigettato i motivi relativi alla generale validita delle notifiche e alla consegna alla madre per manifesta incapacita, confermando che la consegna a convivente non e nulla se il destinatario non era palesemente incapace. Ha altresi rigettato il motivo relativo a norme non ancora vigenti al tempo della notifica. Sono invece accolti il quarto e il quinto motivo: la Corte ha ritenuto invalida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per mancata prova della ricezione o della giacenza della raccomandata informativa, e ha ritenuto insufficiente anche la raccomandata informativa spedita senza prova dell'avviso di ricevimento (art. 60 D.P.R. 600/1973 lett. b bis) nei casi di consegna a persona diversa dal destinatario. In conseguenza, la Corte ha cassato la decisione impugnata limitatamente a tali motivi e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del contribuente annullando due cartelle indicate nel provvedimento. Il sesto motivo (compenso) e stato ritenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse in ragione del giudicato interno che aveva gia annullato l'atto principale. Spese: compensate integralmente nei gradi di merito; nella Cassazione compensate per meta, con addebito della meta residua all'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 139 comma 2

    La notificazione a persona presente e idonea non e nulla salvo che il consegnatario sia palese incapace. L'ufficiale non e tenuto a profonde indagini sulla capacita naturale; e richiesto un semplice accertamento apparente.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Regola la notifica in caso di irreperibilita mediante affissione all'albo e spedizione di raccomandata informativa. La Corte Costituzionale ha pero dichiarato incostituzionale la parte che perfeziona la notifica con la sola spedizione anziche con la ricezione o decorsi 10 giorni, per cui e necessaria prova della ricezione o della compiuta giacenza.

  • D.P.R. 600/1973, art. 60 comma 1 lett. b bis

    Prevede l'invio della raccomandata informativa quando la consegna avviene a persona diversa dal destinatario; tale invio non e sufficiente se non e dimostrata l'effettiva ricezione dell'informativa da parte del destinatario.

  • D.Lgs. 112/1999, art. 17 comma 6

    Norma richiamata in ordine alla legittimita della voce a debito per il compenso di iscrizione del fermo. La censura e stata pero dichiarata inammissibile per difetto di interesse, essendo l'annullamento dell'atto principale gia intervenuto.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 3 del 2010

    Ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della parte dell'art. 140 c.p.c. che rendeva perfezionata la notifica con la sola spedizione della raccomandata informativa, affermando la necessita della prova della ricezione o della compiuta giacenza.

  • Giurisprudenza Cassazione rilevante (es. Cass. n. 5669/2014, Cass. n. 25351/2020)

    Cass. 5669/2014 stabilisce che il limite di validita della notifica a persona diversa e la palese incapacita del ricevente; Cass. 25351/2020 richiede l'avviso di ricevimento o la prova della giacenza quale elemento integrante della relazione di notifica ex art. 140 c.p.c.

Massime di principio

  • La prova della regolare notifica e a carico dell'agente della riscossione: se manca lavviso di ricevimento o la prova di giacenza per le notifiche ex art. 140 c.p.c., la notificazione puo essere ritenuta inesistente.
  • La consegna del plico a persona convivente e valida salvo che il consegnatario sia 'palesemente incapace' secondo un accertamento oggettivo non profondo; la mera certificazione medica successiva non e di per se sufficiente a infirmare la valutazione dellufficiale al momento della consegna.
  • Luso di corrieri privati non e di per se causa di nullita se loperazione e successivamente perfezionata tramite Poste e conformemente alle regole di notifica applicabili.
  • Quando la consegna e fatta a persona diversa dal destinatario, l'inoltro e la ricezione effettiva della raccomandata informativa sono adempimenti essenziali: la sola spedizione non basta.
  • Se l'atto principale e annullato con giudicato, le voci accessorie ad esso collegate possono ritenersi non dovute per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente in relazione a questioni autonome accessorie.
  • Il giudice di appello puo richiamare e integrare la motivazione di primo grado senza dover ripetere punto per punto ogni censura, purché la decisione complessiva sia comprensibile e consenta alla parte di proporre efficacemente il gravame in sede di legittimita.
  • Nelle controversie tributarie contro l'agente della riscossione la contestazione delle modalita di notifica riguarda tipicamente l'agente e non l'Agenzia delle Entrate, che puo risultare estranea alla lite quanto alla sola modalita di recapito.

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