Cassazione Civile, Ordinanza n. 03785/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di pignoramento immobiliare promossa da una banca nei confronti di due soggetti che avevano ottenuto un finanziamento e lo avevano garantito anche in proprio come fideiussori della società di cui erano amministratori. Nel corso della vicenda il credito è stato ceduto più volte nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e il cessionario è subentrato nella procedura esecutiva. I debitori hanno proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, poi rinunciata e successivamente riproposta, contestando vari profili: la legittimazione del cessionario a procedere esecutivamente; l'asserita preclusione per giudicato interno sulla loro legittimazione a impugnare come amministratori della società; la validità del finanziamento, sostenendo che le somme erogate fossero state usate solo per ripianare esposizioni pregresse in conto corrente e che l'operazione fosse quindi nulla per difetto di causa; la disciplina degli interessi, deducendo usura, genericità del tasso e violazione dei criteri probatori. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili gli appelli e rigettato le ulteriori doglianze; in cassazione i ricorrenti hanno riproposto quattro motivi corrispondenti a tali questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata non solo sull'avviso di cessione ma anche sul comportamento processuale delle parti; in ogni caso ha richiamato il principio secondo cui, nella cessione in blocco ex art. 58 TUB, l'avviso in Gazzetta Ufficiale può bastare a provare la titolarità del credito se identifica per categorie i rapporti ceduti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo chiarito se la statuizione sul difetto di legittimazione della società fosse contenuta in sentenza parziale e non risultando allegata l'eventuale autonoma impugnazione necessaria. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che il mutuo è valido anche se la somma è accreditata sul conto del mutuatario e immediatamente utilizzata per estinguere pregresse esposizioni, trattandosi di mutuo solutorio idoneo a costituire titolo esecutivo. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la censura sull'onere della prova non intercettava la ratio decidendi, basata sulla genericità della deduzione di interessi ultralegali; inoltre, in tema di usura sopravvenuta, ha ribadito che il superamento della soglia nel corso del rapporto non determina nullità o inefficacia della clausola e non rende di per sé contraria a buona fede la pretesa agli interessi convenuti, salvo ulteriori circostanze da valutarsi dal giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Nella cessione in blocco di crediti bancari, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indichi per categorie i rapporti ceduti può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, se gli elementi identificativi consentono di individuarli senza incertezze.
art. 111 c.p.c.
Il cessionario del credito può intervenire nel processo ed assumere la posizione del cedente nella fase esecutiva e nel giudizio di merito.
art. 615, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori esecutati.
art. 617, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dai debitori esecutati.
art. 112 c.p.c.
La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi e con il contenuto effettivo della pronuncia impugnata.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove e degli elementi documentali.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata e ai requisiti di specificità del ricorso.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la censura era comunque estranea alla ratio decisoria e, per altro profilo, tendeva al riesame del fatto.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla dedotta inammissibilità degli appelli e al perimetro delle questioni devolvibili in appello.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in tema di giudicato interno sulla pretesa non legittimazione della società.
art. 1325 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta mancanza di causa o alla struttura del contratto di finanziamento.
art. 1418 c.c.
Richiamato per sostenere la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa.
art. 1813 c.c.
Richiamato quale norma definitoria del mutuo e del sorgere dell'obbligo restitutorio.
art. 1815 c.c.
Richiamato in tema di interessi nel contratto di mutuo.
art. 1322 c.c.
Richiamato in relazione all'autonomia contrattuale e alla qualificazione dell'operazione finanziaria.
art. 1343 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta illiceità della causa.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla contestazione della legittimazione processuale del cessionario e dei fideiussori.
art. 117 t.u.b.
Richiamato nel motivo relativo agli interessi e alla determinazione del tasso nei rapporti bancari.
art. 1175 c.c.
Richiamato quale parametro di correttezza/buona fede nell'esecuzione del rapporto.
art. 1284 c.c.
Richiamato in tema di determinazione degli interessi.
art. 1346 c.c.
Richiamato in relazione alla determinatezza dell'oggetto o del tasso d'interesse.
L. n. 108 del 1996
Richiamata come legge antiusura ai fini della verifica del superamento della soglia d'usura.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Censura per violazione di legge dedotta dai ricorrenti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato quanto ai limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.
art. 281-sexies c.p.c.
Indicato quale rito con cui è stata pronunciata la decisione definitiva del Tribunale.
art. 474 c.p.c.
Il contratto di mutuo solutorio, se ricorrono i requisiti di legge, costituisce titolo esecutivo.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari, la prova della titolarità del credito può essere fornita mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché la descrizione per categorie consenta di individuare senza incertezze il rapporto ceduto; la valutazione dell'idoneità dell'avviso è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che attacchi un argomento secondario o diverso dalla reale motivazione è inammissibile.
- L'eccezione di giudicato interno o la censura sulla legittimazione processuale richiede specifica indicazione del contenuto del provvedimento asseritamente non impugnato e degli atti rilevanti; in mancanza di autosufficienza, la doglianza è inammissibile.
- Il mutuo è valido e può costituire titolo esecutivo anche quando la somma sia accreditata sul conto del mutuatario e immediatamente impiegata per estinguere precedenti esposizioni debitorie verso la banca, perché rileva la disponibilità giuridica della somma e non la mera materiale consegna.
- Nel mutuo, il sopravvenuto superamento della soglia antiusura non determina di per sé nullità o inefficacia della clausola sugli interessi e non rende automaticamente contraria a buona fede la pretesa del mutuante di applicare il tasso validamente pattuito; occorrono ulteriori elementi fattuali per fondare una violazione del dovere di correttezza.
- La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile quando non si confronta con la reale motivazione della decisione o quando mira, in sostanza, a una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
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