Cassazione Penale, Sentenza n. 16693/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del GIP di Monza che dichiarava inammissibili le istanze di declaratoria di intervenuta prescrizione del debito erariale iscritto per il recupero delle spese di mantenimento in carcere confluite in cartelle esattoriali. Il ricorrente sosteneva che l'estinzione per prescrizione delle spese processuali e di mantenimento in carcere rientrasse nella prescrizione della pena (artt. 172 e 173 cod. pen.) e che la valutazione dovesse spettare al giudice penale dell'esecuzione (anche in relazione all'art. 188 cod. pen.), non al giudice civile chiamato a valutare la riscossione; deduceva quindi violazione di varie norme processuali e costituzionali e la nulla ordinanza di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il principio che le contestazioni relative alla quantificazione o alla pertinenza delle voci di spesa processuale iscritte a ruolo per la riscossione devono essere proposte davanti al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite (in particolare Sez. 1, n. 30550/2023 e Sez. U. n. 491/2011, Pislor) che distingue fra la statuizione penale sulle spese (competenza del giudice dell'esecuzione penale) e la fase contabile/quantificatoria (competenza del giudice civile). Ha ritenuto irrilevante per il riparto di giurisdizione l'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo e ha respinto il richiamo alla sentenza n. 25515/2024, ritenendola non applicabile al caso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 615 cod. proc. civ.
La norma disciplina l'opposizione all'esecuzione; la Corte la interpreta come il rimedio processuale attraverso il quale il condannato/debitore deve contestare la quantificazione o la pertinenza delle voci di spesa poste a ruolo per la riscossione
art. 617 cod. proc. civ.
Parte della disciplina delle opposizioni all'esecuzione; richiamata nel quadro delle impugnazioni delle cartelle esattoriali
d.P.R. 115/2002
Il d.P.R. regola il recupero delle spese di giustizia; l'art. 226 richiama l'applicazione di norme che consentono l'opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie, confermando che la fase di quantificazione e di riscossione è devoluta al giudice civile
art. 172 cod. pen.
Norma sulla prescrizione della pena; il ricorrente sosteneva l'applicabilità al caso, ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale estinzione per prescrizione del credito iscritto non incida sulla competenza a decidere in materia di esecuzione forzata
art. 173 cod. pen.
Norma sul termine di prescrizione della pena; citata dal ricorrente per sostenere che le spese accessorie rientrano nella prescrizione della pena, interpretazione non ritenuta idonea a spostare la giurisdizione civile sulla quantificazione
art. 188 cod. pen.
Prevede la condanna al risarcimento/determinazione delle spese di mantenimento in carcere; la Corte riconosce la natura penale della statuizione ma distingue la fase di quantificazione e recupero, devoluta al giudice civile
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese del processo in sede penale; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali della cassazione
Sezioni Unite e giurisprudenza citata
Sez. 1, n. 30550/2023; Sez. U. n. 491/2011 (Pislor); Corte cost. n. 98/1998; Sez. 1, n. 25515/2024 (richiamata e distinta)
La giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite stabilisce il riparto di competenze: il giudice dell'esecuzione penale decide solo sulla portata della statuizione penale sulle spese; il giudice civile decide sulle contestazioni relative alla quantificazione contabile e all'esecuzione forzata
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. n. 150/2022 (richiamato rispetto alla non applicabilità temporale)
Menzionato in relazione a pronunce recenti: la Corte ha escluso l'applicazione retroattiva della disciplina quando il fatto è anteriore all'entrata in vigore del decreto; serve valutare l'applicabilità temporale delle nuove norme
Massime di principio
- Le contestazioni sulla mera quantificazione delle spese processuali richiamate in cartelle esattoriali vanno proposte con opposizione all'esecuzione davanti al giudice civile competente (art. 615 c.p.c.), non davanti al giudice penale dell'esecuzione
- Se si discute della portata o dell'esistenza stessa della statuizione penale sulle spese (cioè se la sentenza ha effettivamente imposto quella particolare voce), la cognizione spetta al giudice dell'esecuzione penale; se invece non vi sono dubbi sulla portata ma solo sul calcolo o sulla pertinenza di singole voci, spetta al giudice civile
- L'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo per la riscossione non modifica il riparto di giurisdizione: la cancellazione o la declaratoria di prescrizione in sede di riscossione resta da trattare nel giudizio di opposizione all'esecuzione
- Nelle controversie simili verificare sempre la rilevanza temporale di eventuali novità legislative (es. d.lgs. n. 150/2022) per stabilire quale disciplina applicare e se sussistono cause particolari di estinzione o sospensione
- Prima di investire il giudice penale con istanze relative all'esecuzione forzata, valutare se la domanda sia realmente diretta ad incidere sulla statuizione penale o se riguardi solo aspetti contabili della sua attuazione; in quest'ultimo caso proporre opposizione all'esecuzione in sede civile
- Essere consapevoli del rischio di condanna alle spese processuali se il ricorso/istanza è ritualmente inammissibile o manifestamente infondato
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