Cassazione Civile, Ordinanza n. 02614/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento tributario. La competente commissione presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava l'istanza con decreto; il provvedimento veniva impugnato davanti alla stessa Corte tributaria, che confermava il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 76 e 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la dichiarazione resa era sufficientemente specifica perché attestava il superamento o meno della soglia reddituale prevista dalla legge e indicava i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare, senza necessità di analitica indicazione delle singole componenti reddituali.
La decisione
La Corte, richiamando un principio delle Sezioni Unite sopravvenuto nel corso del giudizio, ha rilevato che nel processo tributario l'impugnazione del decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla commissione competente, non va proposta con il ricorso previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, ma con l'opposizione di cui all'art. 170 dello stesso testo unico. Per tale ragione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ha cassato il provvedimento impugnato e ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha inoltre compensato le spese di legittimità per l'assoluta novità della questione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dal ricorrente quale parametro della dichiarazione reddituale richiesta per il patrocinio a spese dello Stato; la Corte non si sofferma sul merito della censura perché decide sulla giurisdizione
art. 79, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dal ricorrente per sostenere la sufficienza della dichiarazione resa; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito
art. 138 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
indica la commissione competente che emette il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
indicato come rimedio corretto, ossia l'opposizione avverso il decreto di rigetto o revoca nel processo tributario
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto rimedio non esperibile nel processo tributario, perché legato in modo stretto al processo penale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, il decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va impugnato con l'opposizione prevista dall'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, non con il ricorso di cui all'art. 99 dello stesso testo unico.
- Il rimedio di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è rimedio costruito in stretta connessione con il processo penale e non può essere esteso al giudizio tributario.
- Quando sopravviene nel corso del giudizio un arresto delle Sezioni Unite che risolve la questione di giurisdizione, la Corte può dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito e cassare il provvedimento impugnato senza rinvio.
- In caso di novità assoluta della questione decisa solo in pendenza del ricorso, è consentita la compensazione integrale delle spese di legittimità.
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