Ordinanza n. 2320/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro indetto con D.R. 999 del 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 e atti ministeriali, concorsuali e di correzione della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali che disciplinano il nuovo accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, gli atti relativi alla determinazione dei posti disponibili e del fabbisogno formativo, il bando universitario, il questionario, gli atti di nomina delle commissioni, i verbali d'aula e di correzione e ogni altro atto della procedura, chiedendo anche l'ammissione al corso ai sensi dell'art. 30 c.p.a. In sede cautelare sono state dedotte, tra l'altro, l'illegittimità del mutamento postumo dei criteri di formazione della graduatoria mediante il D.M. n. 1115/2025, la violazione della par condicio, dell'imparzialità, della buona fede e del legittimo affidamento, l'irragionevolezza del sistema di recupero dei voti rifiutati e dell'ordine per fasce, la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti, la violazione del principio di anonimato per l'assenza di schermatura delle aule e di metal detector, l'opacità delle modalità di correzione e dei criteri relativi alle risposte e ai sinonimi, l'eccessiva difficoltà e sproporzione temporale delle prove, la disomogeneità dell'attività didattica degli atenei, la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l'eccesso di delega. È stata inoltre prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la differenziazione tra università statali, università non statali e corsi in lingua inglese. Il ricorrente non aveva conseguito alcuna sufficienza nei due appelli e non aveva dimostrato che l'eliminazione dei vizi dedotti gli avrebbe consentito di raggiungere una posizione utile in graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che amplia l'accesso alla graduatoria ai candidati con almeno una sufficienza e ordina i candidati per fasce secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Il meccanismo tutela l'affidamento di chi aveva conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie, assicurando che tali candidati non siano sopravanzati da chi beneficia della deroga, e mantiene la parità di trattamento tra concorrenti sottoposti alla medesima cornice informativa. È stata ritenuta coerente la preferenza accordata a chi aveva accettato una sufficienza al primo appello rispetto a chi aveva rifiutato il voto e lo aveva recuperato dopo un esito negativo al secondo appello. La limitazione del recupero dei voti rifiutati è stata ricondotta alla natura delle prove quali esami di profitto e all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. La mancata ammissione del ricorrente è stata ricondotta al mancato conseguimento di almeno una sufficienza, non a un vizio della procedura. È stata inoltre rilevata l'assenza della prova di resistenza, poiché il ricorrente non aveva indicato come le censure avrebbero modificato il punteggio e determinato l'ammissione; la dedotta diversa strategia di studio è stata giudicata ipotetica e controfattuale. La mancata immediata redistribuzione di tutti i posti vacanti non è stata ritenuta di per sé illegittima, in ragione della nuova struttura del semestre filtro, della necessità di organizzare il secondo semestre e della possibilità di destinare i posti anche a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Quanto all'anonimato, il TAR ha richiamato il principio secondo cui rilevano soltanto violazioni non irrilevanti e concretamente idonee a compromettere l'imparzialità; la ricostruzione del ricorrente è stata giudicata ipotetica e non dimostrativa di una concreta possibilità di alterazione, anche perché la correzione informatizzata e l'abbinamento tra identità e codice avvengono in momenti distinti. Le censure sulla trasparenza della correzione, sulle risposte corrette, sui sinonimi, sul sistema informatico e sui verbali richiedono invece approfondimenti incompatibili con la fase cautelare. Il TAR ha quindi disposto chiarimenti istruttori documentati, entro 40 giorni, a carico del Ministero, del CINECA e delle università, sui predetti profili. Le censure tecnico-discrezionali sulla difficoltà delle prove e sull'omogeneità didattica non hanno evidenziato vizi macroscopici. Non è stato ravvisato, allo stato, alcun contrasto con il d.lgs. n. 71/2025 né eccesso di delega. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva di adeguato fumus, rilevanza e non manifesta infondatezza: la differenziazione temporanea tra categorie di atenei e corsi è stata considerata giustificata da esigenze organizzative e dalla gradualità della riforma, mentre il ricorrente difetta di interesse diretto rispetto ai corsi e agli atenei diversi da quelli statali. Il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria mediante pubblici proclami sul sito del MUR, con pubblicazione dell'elenco nominativo e del ricorso, entro 20 giorni, e deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per euro 500 in favore del MUR e euro 400 in favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare
La tutela cautelare è stata negata perché, nella sommaria delibazione propria della fase, le censure non presentavano una prognosi favorevole.
art. 30 c.p.a.
accertamento e condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata
La domanda di ammissione al corso è stata proposta anche quale misura conseguente all'illegittimità, ma non è stata accolta in sede cautelare.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale
La disposizione fornisce base legislativa alla disciplina ministeriale della rinuncia e del recupero delle votazioni ai fini della graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
esclude dall'applicazione della riforma le Università non statali legalmente riconosciute e i corsi di laurea erogati in lingua inglese
La questione di costituzionalità della differenziazione temporanea è stata ritenuta priva, allo stato, dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.
art. 76 Cost.
eccesso di delega (art. 76 Cost.)
La legge delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei; l'applicazione graduale rientra nella discrezionalità del legislatore delegato.
art. 3 Cost.
violazione dell'art. 3 Cost.
La differenziazione transitoria è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle diverse condizioni organizzative e formative.
art. 34 Cost.
violazioni degli artt. 34 e 97 Cost.
Le censure non sono state adeguatamente specificate e, per il ricorrente, difettavano di incidenza concreta sulla sua posizione.
art. 97 Cost.
violazioni degli artt. 34 e 97 Cost.
Non è stata ravvisata, allo stato, una lesione concreta dei principi di imparzialità e buon andamento.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale
La notifica per pubblici proclami è ammissibile quando l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notifica ordinaria, ma deve comunque indicare nominativamente i destinatari.
Massime di principio
- La modifica sopravvenuta dei criteri di formazione di una graduatoria concorsuale può essere ritenuta legittima quando non altera le condizioni di svolgimento e valutazione delle prove, opera nella medesima cornice informativa per tutti i concorrenti e struttura l'ampliamento della platea mediante fasce progressive capaci di preservare l'affidamento di chi aveva rispettato le regole originarie.
- In una procedura selettiva, l'ampliamento dei candidati collocabili in graduatoria non viola di per sé la par condicio se i candidati che hanno soddisfatto integralmente i requisiti originari restano invariabilmente preferiti e i candidati ammessi in deroga concorrono tra loro secondo criteri graduati in relazione alla misura della deroga.
- La contestazione di una graduatoria richiede la prova di resistenza: il ricorrente deve indicare, anche in sede cautelare, in quale modo l'eliminazione del vizio dedotto inciderebbe sul punteggio o sulla posizione e condurrebbe a un risultato utile; una diversa e ipotetica strategia di preparazione non è sufficiente.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive assume rilievo invalidante soltanto quando l'irregolarità sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della valutazione; una mera possibilità astratta di conoscenza dell'identità del candidato, non collegata a una fase nella quale tale conoscenza possa influire sul risultato, non è sufficiente.
- La mancata immediata assegnazione mediante scorrimento di tutti i posti disponibili non determina automaticamente l'illegittimità della procedura quando il nuovo assetto organizzativo e didattico richieda la definizione tempestiva delle immatricolazioni e preveda l'utilizzo dei posti residui per finalità coerenti con la programmazione universitaria.
- La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notifica ordinaria, ma deve conservare natura notificatoria mediante l'indicazione delle generalità dei destinatari, la pubblicazione integrale degli atti richiesti e il rispetto degli adempimenti e termini stabiliti dal giudice.
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