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Sentenza

Sentenza n. 250/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 961/2025, pubblicata il 06/02/2025, emessa dal Tribunale di Napoli - sez. Lavoro - dott.ssa Giovanna Picciotti, nel giudizio R.G. 21693/2023 regolarmente notificata ai fini dell'esecuzione il 12/03/2025 con la quale il Giudice condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 2.000,00, secondo le modalità di erogazione della “Carta docenti”.

Giustizia amministrativa202505850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici e condannato il Ministero all'erogazione di un beneficio complessivo di 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la formazione del personale docente anche in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato, condannando l'amministrazione all'attribuzione di buoni elettronici per complessivi 2.000 euro, oltre accessori e spese. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 12 marzo 2025 e non era stata impugnata. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l'ordine di esecuzione, la condanna al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato la propria competenza a conoscere dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., nonché il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché l'amministrazione non ha fornito prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero e dell'USR di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha inoltre nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli, in caso di ulteriore inerzia, il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi stanziamento o allocazione delle somme, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il giudice ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della natura seriale del ricorso e della riduzione del compenso.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La norma attribuisce al giudice amministrativo la cognizione dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere dall'amministrazione l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso esaminato, conferma la procedibilità dell'azione di ottemperanza.

  • art. 115 c.p.a.

    La notificazione della sentenza all'amministrazione è stata considerata ai fini dell'esecuzione del titolo.

  • art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    Il ricorrente ha richiamato la disciplina secondo cui le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    La disposizione è richiamata quale base dell'individuazione della struttura ministeriale cui appartiene il commissario ad acta nominato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non prova di avere dato esecuzione al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione esatta e integrale, assegnando un termine per provvedere.
  • In caso di persistente inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per compiere tutte le operazioni amministrative e contabili funzionali all'attuazione del giudicato.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme da parte della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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