Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3694/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. DG-CA/19/03/2026/DECRETO 606, con cui il Ministero della Cultura - Dipartimento per le attività culturali - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha dichiarata la decadenza dal contributo assegnato con Decreto Direttoriale 02.02.2021 rep. 236, di € 40.000,00 (quarantamila/00) per l’opera “I Fratelli Segreto”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202606360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza da un contributo di 40.000 euro assegnato per un'opera cinematografica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Cultura ha dichiarato la decadenza dal contributo precedentemente assegnato, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il Ministero ha sollevato una questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità, connessi alla mancata tempestiva impugnazione del diniego implicito della terza proroga del termine per presentare la richiesta definitiva di contributo. Tale diniego si sarebbe perfezionato il 30 giugno 2025, alla scadenza del termine già assegnato con la seconda proroga. La ricorrente avrebbe inoltre erroneamente richiamato la diversa ipotesi di proroga prevista dall'art. 26, comma 1, lett. c), sub ii), del bando: l'Amministrazione aveva concesso una proroga di sei mesi, oltre a un'ulteriore proroga straordinaria della medesima durata, riconducibili alla previsione del sub ii), mentre la ricorrente aveva fatto riferimento all'ipotesi di cui al sub i), subordinata all'approvazione degli esperti e non soggetta a un limite temporale predeterminato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In questa fase sommaria ha rinviato al merito ogni approfondimento sulla questione di giurisdizione sollevata dal Ministero. Ha ritenuto insussistente un adeguato fumus boni iuris, valorizzando sia i possibili profili di inammissibilità derivanti dalla mancata tempestiva impugnazione del diniego implicito della terza proroga, perfezionatosi il 30 giugno 2025, sia il carattere inconferente del richiamo alla diversa disciplina della proroga di cui all'art. 26, comma 1, lett. c), sub i), del bando. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità delle questioni controverse.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 26, comma 1, lett. c), sub ii), del bando

    La previsione è stata ritenuta applicabile alle proroghe di sei mesi concesse dall'Amministrazione, inclusa l'ulteriore proroga straordinaria della medesima durata.

  • art. 26, comma 1, lett. c), sub i), del bando

    concessa “previa approvazione da parte degli esperti” e senza predeterminazione di un limite temporale

    La previsione è stata ritenuta diversa e non pertinente rispetto alle proroghe concretamente accordate dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la questione di giurisdizione può essere riservata alla decisione di merito quando il sommario esame della controversia non consente di definirla e, comunque, difetta un adeguato fumus boni iuris per altri autonomi profili.
  • La mancata tempestiva impugnazione del diniego, anche implicito, di un'ulteriore proroga può determinare un profilo di inammissibilità rilevante già nella valutazione cautelare, quando il diniego si sia perfezionato alla scadenza del termine precedentemente assegnato dall'amministrazione.
  • Quando il bando distingue tra proroghe soggette a un limite temporale predeterminato e proroghe subordinate all'approvazione di esperti e prive di un termine massimo, la disciplina applicabile deve essere individuata in base al contenuto concreto della proroga concessa dall'amministrazione, non mediante il richiamo a una previsione diversa.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.