Cassazione Civile, Ordinanza n. 03618/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 197/2022 e, per effetto di tale sopravvenienza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso l'obbligo di versamento del raddoppio del contributo unificato, richiamando la propria giurisprudenza in materia.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava, in tre gradi di merito, una serie di avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 e un atto di recupero di credito IVA per il 2014. Gli atti traevano origine dal disconoscimento della condizione di operatività della società ai sensi dell'art. 2, comma 36-decies, del d.l. n. 138/2011, con conseguente ripresa a tassazione di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e recupero di credito IVA indebitamente compensato. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e in appello, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Prima della decisione, tuttavia, depositava memoria con atto di definizione della lite ai sensi dell'art. 1, commi 213 e seguenti, L. n. 197/2022, documentando il perfezionamento dell'accordo mediante versamento di quanto dovuto e l'allegazione di otto quietanze di pagamento rateale.
Norme richiamate
art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138/2011
Norma richiamata come base del disconoscimento della condizione di operatività della società e della conseguente ripresa fiscale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 1, commi 213 e seguenti, L. 22 dicembre 2022, n. 197
Base normativa della definizione agevolata della lite che ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 1, comma 198, L. 22 dicembre 2022, n. 197
Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude, per effetto dell'estinzione conseguente alla definizione agevolata, la debenza del c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene una valida definizione agevolata della lite fiscale perfezionata con il pagamento di quanto dovuto, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano regolate dalla disciplina speciale richiamata nella legge di definizione e, secondo il testo esaminato, sono poste a carico di chi le ha anticipate.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
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