Cassazione Penale, Sentenza n. 23302/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, essendo depositate in atti la copia della remissione e la relativa accettazione. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino; il ricorrente ha allegato la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio con la relativa accettazione, chiedendo l'annullamento della sentenza in quanto il reato sarebbe estinto.
Norme richiamate
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato anche quando il reato si estingue per remissione di querela; la norma è stata applicata per addebitare le spese all'imputato/querelato.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e travolge le statuizioni civili collegate.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014 (Gustinetti), Rv. 259989
Conferma del principio che la remissione di querela estingue il reato e ha efficacia anche rispetto a profili processuali dell'impugnazione, con conseguente annullamento delle decisioni penali e delle correlate statuizioni civili.
Massime di principio
- La remissione di querela, se documentata in atti e con la necessaria accettazione, estingue il reato anche se intervenuta nel corso del giudizio.
- L'estinzione del reato per remissione di querela implica l'annullamento senza rinvio della sentenza penale e travolge le statuizioni civili collegate.
- La presenza in atti della copia della remissione e della relativa accettazione è condizione pratica essenziale perché il giudice possa dichiarare l'estinzione del reato.
- L'intervenuta remissione di querela rende irrilevanti eventuali questioni di inammissibilità dell'impugnazione riguardanti il ricorso sui punti estinti.
- Nonostante l'estinzione del reato, le spese processuali possono essere comunque poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; è dunque necessario valutare anche gli effetti economici per le parti.
- In situazioni analoghe, il difensore deve tempestivamente depositare in atti la remissione e la relativa accettazione e sollecitare la dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23236/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23237/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23238/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23239/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23240/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23241/2025 del 23/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →