Sentenza del 19/01/2016 n. 611 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella esattoriale notificata il 12 maggio 2015, relativa alla TARSU degli anni 2007-2011, per complessivi 1.013,66 euro. Ha contestato l'irregolarità o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, sostenendo che la relata fosse assente e che la cartolina di ricevimento fosse priva di timbro. Ha inoltre eccepito la prescrizione del tributo, la decadenza dell'amministrazione, l'invalidità delle notifiche postali e l'inutilizzabilità di documenti prodotti in copia, chiedendo anche il risarcimento del danno non patrimoniale.
La decisione
La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto regolare la notifica dell'avviso di accertamento, poiché la relata risultava sottoscritta, timbrata e datata e la cartolina richiamava il relativo numero cronologico. La mancata tempestiva impugnazione dell'avviso notificato ha precluso le contestazioni successive. È stata inoltre respinta la contestazione relativa alla produzione di copie, ritenute ammissibili e aventi, in assenza di uno specifico disconoscimento della conformità all'originale, la stessa efficacia probatoria dell'originale. La Commissione ha infine escluso sia la prescrizione sia la decadenza, ritenendo l'avviso emesso e notificato in tempo utile. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 22, comma 4, D.Lgs. 546/1992
Il ricorrente, in occasione della costituzione in giudizio, deposita i documenti che produce "in originale o in fotocopia".
La norma è stata interpretata nel senso che anche i documenti prodotti dalle altre parti, o dal ricorrente in momenti diversi, possono essere depositati in copia.
Art. 24, D.Lgs. 546/1992
Poiché non impone espressamente la produzione degli originali, la disposizione è stata letta sistematicamente insieme all'art. 22, comma 4, per ammettere la produzione documentale in copia.
Art. 2719 del codice civile
Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale quando la parte contro cui sono prodotte non ne disconosca specificamente e tempestivamente la conformità.
Artt. 214 e 215 del codice di procedura civile
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere espresso, puntuale e formulato secondo modalità idonee a contestare chiaramente l'autenticità o la conformità del documento.
Massime di principio
- La contestazione della notifica di un atto tributario deve essere specifica e supportata da elementi concreti; una generica affermazione di irregolarità può essere respinta se relata, ricevuta e riferimenti cronologici dimostrano il perfezionamento della notifica.
- Se l'avviso di accertamento è stato validamente notificato e non viene impugnato tempestivamente, le contestazioni relative ai suoi vizi possono diventare inammissibili o comunque non più proponibili contro la successiva cartella.
- La semplice contestazione dell'uso di una fotocopia non è sufficiente: occorre un disconoscimento specifico della conformità della copia all'originale, formulato tempestivamente e in modo chiaro.
- La verifica della prescrizione e della decadenza richiede l'esame delle date di emissione e notificazione degli atti interruttivi e degli atti impositivi; se l'amministrazione dimostra notifiche tempestive, tali eccezioni vengono respinte.
- Nel processo tributario la produzione documentale in copia è generalmente ammessa, salvo contestazioni specifiche sulla conformità o sull'autenticità del documento.
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