Regolamento (UE) 2019/2131
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione del 28 novembre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene su un’inchiesta antielusione relativa ai dazi antidumping sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina. La Commissione conclude che parte delle esportazioni ha aggirato le misure mediante riorganizzazione dei canali di vendita e, per questo, estende il dazio residuo del 36,1 % a specifiche società e alle importazioni registrate dal 23 marzo 2019. Parallelamente, rafforza gli obblighi documentali per l’applicazione dei dazi individuali e introduce un meccanismo di monitoraggio più stringente.
Modifica del regime antidumping UE sui manufatti in ceramica per la tavola e la cucina originari della RPC, con estensione del dazio residuo e rafforzamento dei controlli documentali per contrastare l’elusione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910), con esclusione di specifici articoli elencati nel regolamento (macinini per spezie/caffè, affilacoltelli, affilatrici, utensili da cucina per tagliare/macinare/grattugiare/affettare/raschiare/pelare e pietre per pizza in cordierite). Le misure riguardano in particolare i produttori esportatori cinesi elencati negli allegati, per i quali sono revocati o confermati codici TARIC specifici e, per alcuni, è esteso il dazio residuo del 36,1 %. Le disposizioni sulla presentazione di documenti si applicano agli importatori nell’UE e alle autorità doganali degli Stati membri. L’applicazione retroattiva riguarda le importazioni registrate a partire dal 23 marzo 2019 in forza del regolamento (UE) 2019/464; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Estensione del dazio antidumping sulle ceramiche da tavola e cucina originarie della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 modifica il precedente regolamento (UE) 2019/1198, adottato a seguito di riesame in previsione della scadenza, per contrastare fenomeni di elusione del dazio antidumping sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ricostruisce un quadro di riorganizzazione dei canali di vendita, uso improprio di codici TARIC e cooperazione incompleta da parte di numerosi esportatori, con conseguente attenuazione degli effetti riparatori delle misure in vigore.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il prodotto interessato è costituito dagli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica classificati nei codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29, con specifiche esclusioni (macinini per spezie o caffè, affilacoltelli, affilatrici, utensili da cucina per taglio/macinazione e pietre per pizza in cordierite). Le misure riguardano le importazioni nell’Unione di prodotti originari della RPC e incidono in modo differenziato sui singoli produttori esportatori e sulle società collegate, individuati negli allegati mediante codici TARIC specifici.
Esito dell’inchiesta antielusione
La Commissione, applicando l’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che la configurazione degli scambi è stata modificata in modo artificiale per eludere i dazi. In particolare, rileva che 30 dei 50 produttori esportatori interessati sono stati coinvolti in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita: alcuni hanno aumentato sensibilmente le esportazioni, altri hanno esportato oltre la capacità dichiarata, altri ancora hanno fornito risposte al questionario incomplete o non cooperative, con conseguente uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18.
Estensione del dazio residuo e revoca dei codici TARIC
A seguito delle risultanze, il dazio residuo del 36,1 % viene esteso, con decorrenza dal 23 marzo 2019, alle importazioni dichiarate da un elenco di società riportato nell’articolo 1, paragrafo 1, nonché ad altre società collegate elencate nel paragrafo 2. I relativi codici aggiuntivi TARIC sono revocati e sostituiti dal codice B999. Il regolamento sostituisce inoltre la tabella dei dazi individuali dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1198, confermando le aliquote del 18,3 %, 13,1 %, 17,6 %, 17,9 % e 36,1 % secondo le categorie indicate.
Riscossione retroattiva e registrazione delle importazioni
Le misure estese si applicano anche alle importazioni registrate in forza del regolamento (UE) 2019/464. Il dazio da riscuotere retroattivamente corrisponde alla differenza tra l’aliquota del 36,1 % e l’importo già versato. Contestualmente, la Commissione invita le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni disposta nell’ambito dell’inchiesta antielusione.
Rafforzamento dei controlli documentali
Per consentire l’applicazione delle aliquote individuali nei casi in cui non opera il dazio residuo, il regolamento introduce un obbligo documentale rafforzato: in caso di vendita diretta è necessaria una fattura commerciale con dichiarazione del fabbricante; in caso di vendita indiretta, occorrono la fattura del fabbricante all’operatore commerciale con la relativa dichiarazione e la fattura dell’operatore all’importatore. Le autorità doganali mantengono comunque i propri poteri di verifica e possono richiedere ulteriori documenti, anche di spedizione, per controllare la correttezza delle informazioni dichiarate.
Sistema di monitoraggio e cooperazione con la RPC
La Commissione, dopo i confronti con le autorità cinesi e con la Camera di commercio cinese competente, prevede un sistema di monitoraggio rafforzato: i produttori esportatori soggetti a dazi diversi dal 36,1 % devono trasmettere copia della fattura commerciale alla Camera di commercio, che a sua volta invia alla Commissione una relazione annuale sui dati di esportazione verso l’Unione. Il regolamento è quindi uno strumento sia sanzionatorio sia preventivo, finalizzato a ridurre il rischio di utilizzo improprio dei codici TARIC e di nuove forme di elusione.
Disposizioni principali
Constatazione di elusione e base giuridica
La Commissione accerta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, che il dazio antidumping definitivo è stato eluso tramite riorganizzazione dei canali di vendita. La conclusione si fonda su modificazioni della configurazione degli scambi, assenza di giustificazioni economiche alternative, persistenza del dumping e indebolimento degli effetti riparatori delle misure. Per le società non cooperative sono applicati i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
Estensione del dazio residuo del 36,1 %
Il dazio antidumping definitivo del 36,1 % previsto per «tutte le altre società» dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 viene esteso, con effetto dal 23 marzo 2019, alle importazioni dichiarate da un elenco di società riportato nell’articolo 1, paragrafo 1, e da ulteriori società collegate elencate nel paragrafo 2. I codici aggiuntivi TARIC di tali società sono revocati e sostituiti dal codice B999.
Rettifica della tabella dei dazi individuali
La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1198 è sostituita: restano confermati i dazi individuali del 18,3 % (B349), 13,1 % (B350), 17,6 % (B352), 17,9 % per le società dell’allegato 1 e 36,1 % per tutte le altre società (B999).
Riscossione retroattiva sulle importazioni registrate
Il dazio esteso si applica alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura (UE) 2019/464. L’importo da riscuotere retroattivamente corrisponde alla differenza tra il dazio residuo del 36,1 % e quanto effettivamente versato.
Rafforzamento dei requisiti documentali per i dazi individuali
Per l’applicazione delle aliquote individuali previste per talune società, l’importatore deve presentare alle autorità doganali: in caso di acquisto diretto, la fattura commerciale con la dichiarazione del fabbricante di cui all’allegato 2; in caso di acquisto tramite operatore commerciale o altra persona giuridica interposta, la fattura del fabbricante all’operatore con la dichiarazione di cui all’allegato 3 e la fattura dell’operatore all’importatore.
Monitoraggio e cooperazione con le autorità cinesi
La Commissione invita le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2019/464. Inoltre, a seguito di interlocuzioni con le autorità cinesi e con la China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts, viene previsto un nuovo sistema di cooperazione: ciascun produttore esportatore soggetto a un dazio diverso dal 36,1 % deve inviare una copia della fattura commerciale alla Camera di commercio, che trasmette alla Commissione una relazione annuale sui dati di esportazione verso l’UE.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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