Sentenza n. 1814/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione lavoro, che aveva disposto l’accredito sulla Carta docente di 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2016/2017 al 2020/2021, per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero ad accreditarle sulla Carta elettronica del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, per complessivi 2.500 euro. Ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, deducendo che la ricorrente era cessata dal servizio per pensionamento prima dell’instaurazione del giudizio. La ricorrente ha replicato che il titolo giudiziale esecutivo non poteva essere unilateralmente ridimensionato per una circostanza sopravvenuta e che l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare una modalità alternativa all’accredito sulla Carta per soddisfare il diritto riconosciuto.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione ministeriale e dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che l’adempimento in forma specifica riconosciuto dal giudice ordinario consiste nell’accredito di una somma a destinazione vincolata sulla Carta docente, beneficio funzionale alla formazione e all’aggiornamento e fruibile dal docente in servizio; la Carta non è più fruibile dopo la cessazione dal servizio. Poiché la ricorrente era già stata collocata in pensione prima di instaurare il giudizio di ottemperanza, era venuto meno il presupposto per realizzare l’adempimento specifico previsto dal titolo e dalla disciplina normativa. Il giudice dell’ottemperanza non può sostituirsi al giudice del merito riqualificando il diritto azionato come credito risarcitorio per la mancata fruizione della Carta. Non sono state quindi accolte le richieste di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Sicchè è pacifico che la Cassazione abbia individuato nell’appartenenza dell’avente diritto al personale docente ancora in servizio per l’espletamento di attività didattica il presupposto dell’adempimento in forma specifica (id est l’accredito fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico su c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente).
La disposizione fonda un beneficio destinato alla formazione e all’aggiornamento, la cui esecuzione in forma specifica consiste nell’accredito sulla Carta e presuppone che l’avente diritto appartenga ancora al personale docente in servizio.
art. 3, comma 2, d.P.C.M. 28 novembre 2016
Rileva, infine, che l’art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 28/11/2016 prevede che “2. La Carta non e’ piu’ fruibile all’atto della cessazione dal servizio”.
La cessazione dal servizio determina la non fruibilità della Carta; venuto meno tale presupposto, non è possibile ottenere nel giudizio di ottemperanza l’accredito attraverso la modalità specifica stabilita dal titolo.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza; il TAR dichiara inammissibile la domanda poiché, dopo la cessazione dal servizio, l’adempimento specifico richiesto non è più realizzabile.
Massime di principio
- Quando il giudicato riconosce il diritto all’adempimento in forma specifica del beneficio della Carta docente, l’accredito presuppone che il beneficiario sia ancora in servizio e possa fruire della Carta per le finalità formative cui essa è vincolata.
- La cessazione dal servizio, che comporta la non fruibilità della Carta docente, preclude l’esecuzione in forma specifica del titolo tramite il giudizio di ottemperanza, se è intervenuta prima dell’instaurazione di tale giudizio.
- Il giudice dell’ottemperanza non può modificare il contenuto del giudicato né sostituirsi al giudice del merito riqualificando il diritto all’accredito sulla Carta come autonomo credito risarcitorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5923/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5924/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5925/2026 - Napoli, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →