Cassazione Penale, Ordinanza n. 18312/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una modifica della decisione di merito, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando in sostanza la diminuzione della pena pecuniaria applicata nel giudizio abbreviato. Dal testo emerge che la doglianza riguardava un profilo di determinazione della pena, senza che fosse dedotta l'illegalità della sanzione. La Corte di cassazione ha verificato l'ammissibilità del ricorso nel contesto del concordato in appello e ha ritenuto che fossero censurabili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; ha invece escluso la proponibilità di censure su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena non tradottisi in illegalità della sanzione. Poiché nel caso concreto il ricorso investiva solo un vizio della pena pecuniaria non elevato a illegalità, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo.
art. 129 cod. proc. pen.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non può essere dedotta con ricorso se la doglianza non rientra nei limiti propri del concordato in appello, come richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione ha un perimetro molto ristretto: sono deducibili soltanto vizi relativi alla genuinità del consenso prestato dalle parti, alla correttezza del consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono ammissibili censure che ripropongano motivi rinunciati con l'accordo in appello.
- Non sono deducibili, nel medesimo contesto, doglianze sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che il vizio si collochi nei limiti consentiti dalla disciplina del concordato.
- I vizi relativi alla determinazione della pena non comportano l'ammissibilità del ricorso se non si traducono in illegalità della sanzione inflitta.
- Quando il ricorso è inammissibile per superamento dei limiti oggettivi di impugnazione, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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