Sentenza del 09/02/2017 n. 1233 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - ART. 20 D.P.R. 131/1986 - Portata antielusiva della disposizione - Collegamento negoziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, sostenendo, in sostanza, che l'Amministrazione avesse riqualificato unitariamente una serie di atti collegati e che tale operazione avesse natura antielusiva, con conseguente necessità di instaurare un contraddittorio preventivo. La questione riguardava in particolare un contratto a formazione progressiva, o comunque un collegamento strutturale e funzionale tra atti stipulati a breve distanza temporale, idoneo a evidenziare un'unitaria operazione negoziale diretta a conseguire un vantaggio fiscale.
La decisione
La tesi dei ricorrenti non è stata accolta. È stato affermato che l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 impone di determinare l'imposta in base all'intrinseca natura e agli effetti giuridici degli atti, considerando anche il loro collegamento negoziale quando esso dimostri l'unitarietà dell'operazione. La disposizione non costituisce una norma antielusiva generale analoga all'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, poiché non richiede di dimostrare uno sviamento o un uso distorto delle forme negoziali, ma consente di ricostruire l'effettiva portata giuridica dell'attività negoziale. Pertanto, l'avviso di liquidazione fondato sull'art. 20 non richiede un contraddittorio preventivo.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma impone di considerare la reale portata giuridica degli atti e, quando sussista un collegamento strutturale e funzionale idoneo a evidenziare un'operazione unitaria, consente di valutarli complessivamente ai fini dell'imposta di registro. Non è qualificata come norma antielusiva generale.
Art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come norma generale antielusiva di chiusura, distinta dall'art. 20 del d.P.R. 131/1986. Essa riguarda lo sviamento e l'uso distorto di forme negoziali per ottenere indebiti vantaggi fiscali, mentre l'art. 20 si limita alla ricostruzione degli effetti giuridici effettivi degli atti.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'operazione può dipendere dagli effetti giuridici complessivi prodotti dagli atti, non soltanto dalla denominazione o dalla forma attribuita dalle parti.
- Più atti distinti possono essere valutati unitariamente quando risultino collegati in modo strutturale e funzionale, siano stipulati in stretta successione temporale e concorrano a realizzare un'unica operazione negoziale.
- L'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non richiede necessariamente la prova autonoma di un abuso del diritto o di uno sviamento elusivo: è sufficiente ricostruire l'effettiva natura giuridica dell'operazione.
- Un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sull'art. 20 del d.P.R. 131/1986, secondo l'impostazione descritta, non è soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo proprio delle contestazioni antielusive generali.
- La distinzione fondamentale è tra riqualificazione giuridica dell'operazione, consentita dall'art. 20, e contestazione di abuso o elusione fiscale in senso proprio, soggetta ai relativi presupposti e garanzie procedimentali.
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