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Sentenza

Sentenza del 09/02/2017 n. 1233 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - ART. 20 D.P.R. 131/1986 - Portata antielusiva della disposizione - Collegamento negoziale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, sostenendo, in sostanza, che l'Amministrazione avesse riqualificato unitariamente una serie di atti collegati e che tale operazione avesse natura antielusiva, con conseguente necessità di instaurare un contraddittorio preventivo. La questione riguardava in particolare un contratto a formazione progressiva, o comunque un collegamento strutturale e funzionale tra atti stipulati a breve distanza temporale, idoneo a evidenziare un'unitaria operazione negoziale diretta a conseguire un vantaggio fiscale.

La decisione

La tesi dei ricorrenti non è stata accolta. È stato affermato che l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 impone di determinare l'imposta in base all'intrinseca natura e agli effetti giuridici degli atti, considerando anche il loro collegamento negoziale quando esso dimostri l'unitarietà dell'operazione. La disposizione non costituisce una norma antielusiva generale analoga all'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, poiché non richiede di dimostrare uno sviamento o un uso distorto delle forme negoziali, ma consente di ricostruire l'effettiva portata giuridica dell'attività negoziale. Pertanto, l'avviso di liquidazione fondato sull'art. 20 non richiede un contraddittorio preventivo.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma impone di considerare la reale portata giuridica degli atti e, quando sussista un collegamento strutturale e funzionale idoneo a evidenziare un'operazione unitaria, consente di valutarli complessivamente ai fini dell'imposta di registro. Non è qualificata come norma antielusiva generale.

  • Art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come norma generale antielusiva di chiusura, distinta dall'art. 20 del d.P.R. 131/1986. Essa riguarda lo sviamento e l'uso distorto di forme negoziali per ottenere indebiti vantaggi fiscali, mentre l'art. 20 si limita alla ricostruzione degli effetti giuridici effettivi degli atti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'operazione può dipendere dagli effetti giuridici complessivi prodotti dagli atti, non soltanto dalla denominazione o dalla forma attribuita dalle parti.
  • Più atti distinti possono essere valutati unitariamente quando risultino collegati in modo strutturale e funzionale, siano stipulati in stretta successione temporale e concorrano a realizzare un'unica operazione negoziale.
  • L'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non richiede necessariamente la prova autonoma di un abuso del diritto o di uno sviamento elusivo: è sufficiente ricostruire l'effettiva natura giuridica dell'operazione.
  • Un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sull'art. 20 del d.P.R. 131/1986, secondo l'impostazione descritta, non è soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo proprio delle contestazioni antielusive generali.
  • La distinzione fondamentale è tra riqualificazione giuridica dell'operazione, consentita dall'art. 20, e contestazione di abuso o elusione fiscale in senso proprio, soggetta ai relativi presupposti e garanzie procedimentali.

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