Cassazione Penale, Sentenza n. 14504/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura di violazione di legge (art. 629 c.p.) e di contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione rispetto alla valutazione delle prove a sostegno della responsabilità per tentata estorsione, sostenendo che la condanna sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa; 2) censura per omessa applicazione della misura sostitutiva della pena detentiva con pena pecuniaria, lamentando che il diniego sarebbe basato su argomentazioni estranee alla fattispecie processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto al primo motivo (attestando che la doglianza era generica e non contestava specificamente la motivazione del giudice di merito, la quale era ritenuta congrua). Ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia (Ufficio viciniore). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è stata resa irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
La Corte d'appello aveva riconosciuto la circostanza aggravante prevista dalla norma; la cassazione non ha annullato tale riconoscimento, rendendolo irrevocabile con la declaratoria di definitività della responsabilità.
artt. 56 e 629 cod. pen.
Art. 56 tratta del tentativo; l'art. 629 disciplina il reato di estorsione. La condanna di Mirco Rosa è per tentata estorsione, fondata dalla Corte di appello su elementi probatori ritenuti congrui dalla Cassazione.
art. 58, L. 24 novembre 1981, n. 689
Norma richiamata in tema di sostituzione delle pene: la Corte ha richiamato l'onere del giudice di motivare la prognosi infausta quando diniega la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, considerando la presunzione di idoneità della pena sostitutiva e la necessità di superarla con adeguata motivazione prognostica.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale usata per il riassunto dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato riassunto nei termini previsti.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che regola la trattazione scritta; la causa è stata trattata con modalità scritta ai sensi di tale articolo.
art. 624 cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità, a seguito della decisione di inammissibilità delle altre censure.
art. 623, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 175 disp. att. cod. proc. pen.
Norme indicate per individuare il Giudice del rinvio: la Corte di appello di Perugia è stata designata come ufficio viciniore per il nuovo esame della questione relativa alla sostituzione della pena.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui un motivo generico e privo di specifiche analisi censorie non è idoneo a superare la motivazione del giudice di merito; applicata per respingere il primo motivo.
Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024 (F.)
Giurisprudenza recente citata per precisare l'onere motivazionale più gravoso del giudice quando diniega la sostituzione della pena detentiva: deve indicare gli elementi che giustificano il superamento della presunzione di idoneità della pena sostitutiva e fornire adeguata motivazione prognostica.
Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024 (Avram)
Giurisprudenza citata in tema di pene sostitutive non pecuniarie, richiamata per l'esigenza di adeguata e congrua motivazione in chiave prognostica rispetto ai 'fondati motivi' ostativi.
Massime di principio
- Le doglianze generiche contro la motivazione del giudice di merito sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione i punti della motivazione che si ritengono viziati e formulare una critica argomentata.
- La valutazione della credibilità della persona offesa, se supportata da riscontri (dichiarazioni di altri testi, documentazione medica, tabulati telefonici), può essere ritenuta sufficiente per la condanna; la cassazione non sostituisce il proprio giudizio di merito in assenza di vizi logico-giuridici specifici.
- In tema di sostituzione di pene detentive brevi con pena pecuniaria, la decisione di diniego richiede una motivazione prognostica adeguata: non è sufficiente un'affermazione generica sulla pericolosità del soggetto, ma il giudice deve esplicitare gli elementi concreti che rendono la sostituzione inidonea alla finalità rieducativa.
- Se il giudice di secondo grado non assolva adeguatamente l'onere motivazionale sulla prognosi infelice, la cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo esame, senza toccare la declaratoria di responsabilità se le altre censure risultano infondate o inammissibili.
- La declaratoria di irrevocabilità della responsabilità (art. 624 c.p.p.) può seguire all'annullamento limitato a vizi formali o di motivazione su aspetti sanzionatori, quando la gravità della prova e la motivazione sul punto di merito non siano stati efficacemente contestati.
- Nel proporre ricorso avverso una sentenza penale, è strategico separare e dettagliare le censure: questioni probatorie richiedono puntuali critiche alla motivazione, mentre questioni sanzionatorie devono evidenziare la carenza motivazionale, in particolare sulla prognosi rieducativa per le pene sostitutive.
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