Cassazione Penale, Ordinanza n. 34391/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 gennaio 2026. Ha contestato il mancato riconoscimento dell’esclusione della recidiva, deducendo l’assenza di precedenti irrevocabili anteriori al reato, e la mancata esclusione dell’aggravante del nesso teleologico in relazione a un reato-fine dichiarato estinto per prescrizione. Il testo non specifica il reato oggetto del procedimento né la data della sua commissione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le doglianze sulla recidiva sono state ritenute generiche e già motivatamente disattese dalla Corte d’appello con valutazioni giuridicamente corrette; inoltre, almeno una condanna dell’imputato per reati in materia di stupefacenti era divenuta irrevocabile prima della commissione del reato per cui si procede. Quanto al nesso teleologico, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’aggravante anche quando il reato-fine sia estinto per prescrizione, poiché tale causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., trova applicazione anche in caso di estinzione del reato fine per prescrizione, in quanto la predetta causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato
L’aggravante del nesso teleologico può applicarsi anche se il reato-fine è estinto per prescrizione, perché l’estinzione non elimina né modifica il fatto complessivamente contestato.
Massime di principio
- L’aggravante del nesso teleologico prevista dall’art. 61, comma 1, n. 2, c.p. è applicabile anche quando il reato-fine sia dichiarato estinto per prescrizione, poiché la causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato.
- La doglianza relativa all’esclusione della recidiva è inammissibile se formulata in termini generici e già adeguatamente disattesa con motivazione giuridicamente corretta; nel caso esaminato, risultava inoltre un precedente irrevocabile anteriore al reato.
Come è indicizzato
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