Sentenza del 05/04/2017 n. 1913 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Ruolo esecutivo - Cartella pagamento - Termini opposizione - Intervenuto decorso quinquennio - Efficacia giudicato - Esclusione - Termine prescrizionale quinquennale - Conversione termine decennale - Esclusione - Intimazione pagamento - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito e l'erronea applicazione della prescrizione decennale derivante dalla mancata impugnazione della cartella di pagamento. Il credito riguardava il periodo d'imposta 2001; la cartella era stata notificata l'8 novembre 2008. Secondo la contribuente, il credito era già prescritto e la cartella, in quanto atto amministrativo non impugnato, non poteva trasformare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha stabilito che il mancato ricorso contro una cartella di pagamento rende il credito irretrattabile, ma non produce la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c., perché la cartella non è un titolo giudiziale definitivo e non acquista efficacia di giudicato. Nel caso concreto, la prescrizione era già maturata al momento della notifica della cartella, trattandosi di tassa automobilistica soggetta a termine triennale. L'intimazione di pagamento è stata quindi ritenuta illegittima e l'ufficio è stato condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in 200 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995
Prevede, per i crediti contributivi indicati nella sentenza, un termine di prescrizione quinquennale. La mancata opposizione alla cartella non trasforma tale termine breve in quello decennale.
Art. 2953 c.c.
La conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale opera solo quando il diritto è stato accertato con sentenza passata in giudicato o con altro titolo giudiziale definitivo. Non si applica alla cartella di pagamento, che è un atto amministrativo privo di efficacia di giudicato.
Art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
Il termine per opporsi alla cartella è perentorio; la sua scadenza impedisce di contestare ulteriormente il credito sotto determinati profili, ma non incide sulla durata della prescrizione sostanziale.
Art. 30 d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010
La sentenza richiama la norma per evidenziare che, per i crediti previdenziali INPS, l'avviso di addebito ha sostituito la cartella di pagamento dal 2011; anche tale atto non determina, da solo, la conversione della prescrizione breve in decennale.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016
Stabilisce in via generale che la mancata opposizione a un atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non converte il termine prescrizionale breve in quello decennale, salvo che intervenga un titolo giudiziale definitivo. Il principio vale per crediti previdenziali, tributari, locali e sanzioni amministrative.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento rende normalmente il credito non più contestabile nel merito, ma non lo rende automaticamente soggetto alla prescrizione decennale.
- Per stabilire se un'intimazione di pagamento è legittima occorre verificare la prescrizione propria del credito e calcolare il tempo trascorso tra gli atti validamente notificati, considerando eventuali atti interruttivi.
- La prescrizione breve si converte in decennale solo in presenza di una sentenza passata in giudicato o di un altro titolo giudiziale definitivo; una cartella di pagamento o un'intimazione non sono, da soli, titoli giudiziali.
- Se il credito era già prescritto quando è stata notificata la cartella, gli atti successivi di riscossione possono essere contestati, anche se la cartella non era stata impugnata, nei limiti e con le modalità processuali applicabili.
- La durata della prescrizione dipende dalla natura del credito: nel caso deciso, la tassa automobilistica era soggetta a prescrizione triennale, mentre per altre entrate possono valere termini diversi.
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