Cassazione Penale, Sentenza n. 10931/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. in tema di gravi indizi, la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (riferite a periodi anteriori), contestando la loro attendibilità e la genericità dei riscontri. Si eccepiva che le affermazioni sulla perdurante operatività del gruppo non si applicavano alla posizione di Terracciano, che sarebbe stato ricondotto a quell'impianto con un ragionamento generalizzante. Venivano inoltre contestati i riscontri tratti da intercettazioni e dall'analisi di telefoni sequestrati, ritenuti temporalmente incongrui rispetto agli episodi contestati, e si minimizzava il ruolo attribuito al ricorrente (mediazione familiare e cointeressamento attraverso il nipote).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente cercasse di sovrapporre un'interpretazione alternativa e artificiosa agli accertamenti logici e coerenti svolti dal Tribunale, frammentando gli elementi probatori. Il giudice ha confermato la valutazione complessiva del quadro indiziario svolta dal Tribunale e dal Gip, valorizzando elementi specifici riguardanti Terracciano: appartenenza al gruppo Pintonio e attività di spaccio per conto della famiglia; mancata attività lecita e sostentamento tramite spaccio; ruolo di mediazione tra affiliati e cooperazione col nipote nello spaccio; utilizzo del nipote per consegne e riscossioni durante gli arresti domiciliari; riscontro della partecipazione tramite ritrovamento di un foglio manoscritto con nomi e conteggi e intercettazioni recenti richiamate nell'informativa dell'8 luglio 2024; assenza di spiegazioni alternative plausibili. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; al ricorrente sono state imposte le spese processuali e il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi degli artt. richiamati, e si dispone l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale contestata (traffico di stupefacenti e associazione finalizzata). La Corte prende atto che le condotte e la struttura del gruppo sono valutate nel loro insieme per verificare la partecipazione e la continuità dell'attività illecita.
Riferito al parametro della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari: la Corte ha ritenuto corretta e logica la valutazione del Gip/Tribunale, confermando che il giudizio indiziario va svolto in modo unitario e non per una parcellizzazione artificiosa degli elementi probatori.
Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento conseguente alla declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto la condanna alle spese a carico del ricorrente conformemente a tale articolo.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ritiene che non sussistano elementi per ritenere colpa e applica la conseguente misura delle spese e dell'ammenda.
art. 9 (adempimenti di cancelleria)
Richiamato nella formula finale per gli adempimenti amministrativi a cura della cancelleria; la sentenza dispone l'inoltro per le formalità previste dall'art. 9 (come da prassi procedurale).
Massime di principio
- Il giudice valuta il quadro indiziario in modo unitario: singoli elementi isolati possono essere deboli, ma se inseriti in un insieme coerente e corroborati risultano idonei a sostenere misure cautelari.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono automaticamente irrilevanti se riferite a periodi anteriori: la loro rilevanza dipende dalla presenza di riscontri e dalla dimostrazione della continuità operativa del gruppo.
- Le contestazioni basate su una 'parcellizzazione' degli elementi probatori (cioè esaminare ogni elemento separatamente senza considerare il contesto) sono difficilmente accolte quando il giudice ha fornito una motivazione integrata e riscontri specifici.
- Intercettazioni, documenti manoscritti e dati materiali (es. telefoni, appunti) possono funzionare come riscontri anche se temporalmente antecedenti, purché coerenti con la ricostruzione complessiva e con la continuità dell'attività investigata.
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso contro misure cautelari è necessario dimostrare errori logico-giuridici specifici (travisamento della prova, mancanza di qualsiasi riscontro), non solo formulare dubbi o ricostruzioni alternative plausibili.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a un'ammenda alla Cassa delle ammende; l'assenza di colpa aggravante può però essere valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.
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