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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03490/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva ritenersi che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 20/06/2025, che aveva dichiarato inammissibile l'appello. Nel ricorso si insisteva in modo generico sulla specificità delle doglianze già dedotte, ma senza confrontarsi in modo critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata e senza evidenziare reali vizi di legittimità della decisione di inammissibilità dell'appello. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto il motivo meramente assertivo e non idoneo a superare la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare in modo generico le doglianze già prospettate, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e senza indicare concreti vizi di legittimità.
  • La censura proposta contro una declaratoria di inammissibilità dell'appello deve misurarsi direttamente con le ragioni poste a fondamento di tale declaratoria; la mera rivendicazione della specificità dei motivi non è sufficiente.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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