Deliberazione n. 185 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. L’Autorità conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e la prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi, con misure idonee a limitarne l’identificabilità. Si tratta quindi di una decisione in materia di prevenzione della diffusione online di materiale sessualmente esplicito non consensuale, adottata in via d’urgenza e poi ratificata.
Ratifica dell’urgenza contro Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall’interessato.
Ratifica di provvedimento urgente su contenuti sessualmente espliciti non consensuali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un intervento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Contesto normativo e poteri dell’Autorità
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore dalla segnalazione nei casi di c.d. revenge porn, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica.
Segnalazione dell’interessato e intervento d’urgenza
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook e Instagram. Sulla base della valutazione di compatibilità con la disciplina applicabile, con determinazione n. 94 del 13 marzo 2024 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha:
- ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- imposto che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e che ne sia data tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il 21 marzo 2024 il Collegio, preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 13 marzo 2024. La decisione conferma quindi l’ordine di prevenire la diffusione del materiale segnalato e la prescrizione di conservazione limitata e protetta del materiale eventualmente acquisito in chiaro.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento urgente nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram per impedire l’eventuale diffusione di materiale sessualmente esplicito riguardante la stessa e destinato a rimanere privato.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 94 del 13 marzo 2024, ordinando a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e prescrivendo la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi ai soli fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 21 marzo 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza già adottato il 13 marzo 2024, confermandone integralmente gli effetti nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Finalità e modalità della conservazione
La conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione deve avvenire esclusivamente per finalità probatorie per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
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