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Sentenza

Sentenza del 07/09/2018 n. 21817 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo al 2003, con cui erano state recuperate maggiori imposte per Euro 9.093.698,00, incluso un credito non spettante di Euro 1.106.420,00, e irrogate sanzioni per Euro 13.364.075,25, in relazione all'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. La CTR dell'Abruzzo aveva dichiarato nullo l'avviso perché notificato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ritenendo non adeguatamente motivate le ragioni di urgenza. L'Agenzia delle entrate ha sostenuto che la CTR avesse interpretato erroneamente tale disposizione e valutato in modo insufficiente le circostanze urgenti, costituite dal rimborso IVA richiesto dalla società e dalla sua presunta partecipazione a una frode carosello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione della società relativa alla tardività del ricorso dell'Agenzia, ritenendolo tempestivo secondo la disciplina applicabile ai giudizi instaurati prima della modifica dell'art. 327 c.p.c. Ha poi accolto entrambi i motivi dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché verifichi concretamente se le ragioni di urgenza fossero effettive, specifiche e riferite alla contribuente e al rapporto tributario controverso, oltre a riesaminare il merito dell'accertamento e liquidare le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la fondatezza dell'accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, può essere derogato solo in presenza di specifiche ragioni di urgenza.

    La violazione del termine comporta, di regola, l'illegittimità dell'avviso notificato ante tempus. L'eccezione richiede ragioni di urgenza effettive, specifiche e riferite al contribuente e al rapporto tributario concreto; l'onere di provarle grava sull'Amministrazione finanziaria. Non è decisiva, da sola, la mancata indicazione dettagliata delle ragioni di urgenza nell'avviso, purché l'urgenza sia realmente esistente e dimostrata.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La norma impone l'obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; nel caso esaminato, la questione è stata valutata in collegamento con l'obbligo di giustificare l'emissione anticipata dell'accertamento.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Prevede l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; la sua applicazione non comporta automaticamente la nullità dell'avviso per la sola mancata esplicitazione formale dell'urgenza, se l'Amministrazione dimostra l'effettiva sussistenza di ragioni urgenti.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Il termine lungo per impugnare la sentenza è stato ritenuto applicabile secondo la disciplina vigente in relazione alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, non a quella di deposito della sentenza.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11, comma 3, e 15-bis

    Le disposizioni riguardano il pericolo per la riscossione e le misure collegate alla garanzia patrimoniale; la Corte ha distinto tali esigenze da quelle che possono giustificare l'emissione anticipata dell'avviso ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013

    Ha chiarito che il vizio deriva dall'effettiva assenza delle ragioni di urgenza, non dalla mera omessa indicazione delle stesse nell'atto, e che la loro sussistenza deve essere provata dall'Ufficio.

  • Cassazione, sentenza n. 2587 del 2014

    Ha ribadito che l'emissione anticipata dell'avviso è illegittima salvo specifiche ragioni di urgenza riferite al contribuente e al rapporto tributario, la cui prova incombe sull'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni previsto dopo la chiusura della verifica fiscale tutela il contraddittorio del contribuente e l'Amministrazione non può derogarlo per ragioni generiche o astratte.
  • L'avviso emesso prima della scadenza del termine non è automaticamente nullo in ogni caso: può essere valido se l'Ufficio dimostra un'urgenza concreta, effettiva, attuale e specificamente collegata al contribuente e alla posizione fiscale accertata.
  • La richiesta o l'ottenimento di un rilevante rimborso IVA e gli indizi di partecipazione a una frode fiscale organizzata possono costituire, in astratto, ragioni valide di urgenza, ma devono essere valutati e provati con riferimento alla situazione concreta.
  • Il giudice deve verificare non soltanto se l'urgenza è stata formalmente dichiarata, ma soprattutto se esisteva realmente al momento dell'emissione dell'avviso e se giustificava l'anticipazione.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente né la validità dell'accertamento né la responsabilità fiscale della società: la questione deve essere riesaminata dal giudice di rinvio, compreso il merito dell'imposta e delle sanzioni.

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