Ordinanza n. 170/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Brescia relativo all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento emesso in sede di riesame, che aveva confermato il rigetto. L’istanza, pur recando il riferimento all’“attesa acquisto cittadinanza”, era incontestatamente diretta a ottenere un permesso per lavoro subordinato o per attesa occupazione. Il ricorrente non lavorava dal giugno 2024. Ha inoltre contestato la valutazione di pericolosità sociale, il bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico e tutela del rapporto con il figlio minorenne, nonché l’omessa considerazione della patologia psichiatrica. La domanda cautelare originaria era stata accolta, mentre quella proposta con i motivi aggiunti è stata esaminata con riferimento al nuovo provvedimento.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto improcedibile il ricorso principale, poiché il provvedimento originario era stato sostituito dal nuovo atto adottato a seguito del remand. Quanto ai motivi aggiunti, ha escluso, a un sommario esame, sufficienti profili di fondatezza. La mancanza di lavoro dal giugno 2024 è stata ritenuta sufficiente a negare il permesso per lavoro subordinato. Il permesso per attesa occupazione non poteva essere rilasciato perché il ricorrente non proveniva da un permesso per lavoro subordinato, ma da un permesso per motivi familiari; inoltre, il periodo annuale di attesa occupazione sarebbe comunque scaduto prima della notifica del provvedimento originario. Non sono state ritenute irragionevoli né la valutazione di pericolosità sociale, fondata anche su due ulteriori deferimenti all’autorità giudiziaria, né il bilanciamento con il rapporto col figlio minorenne, restando possibile, ove ne ricorrano i presupposti, richiedere un permesso per motivi familiari ai sensi degli artt. 30 o 31 del d.lgs. 286/1998. La patologia psichiatrica non è stata ritenuta, di per sé, idonea a escludere o diminuire la pericolosità sociale; il giudice ha inoltre rilevato che non era stato dedotto o dimostrato il diritto a un permesso per motivi di salute. Su tale titolo, e sull’eventuale necessità di proseguire le cure in Italia, è stata comunque indicata la giurisdizione del giudice ordinario. La domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per soccombenza reciproca, considerato l’accoglimento della precedente domanda cautelare e il rigetto di quella successiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare relativa al nuovo provvedimento è stata respinta per insufficienza, a un sommario esame, dei profili di fondatezza.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
È stato interpretato nel senso che il permesso per attesa occupazione presuppone la precedente titolarità di un permesso per lavoro subordinato; tale presupposto mancava, poiché il ricorrente disponeva di un permesso per motivi familiari.
art. 30 d.lgs. 286/1998
Indicato quale possibile base per una distinta richiesta di permesso per motivi familiari, ove sussistano i relativi presupposti.
art. 31 d.lgs. 286/1998
Indicato quale possibile base per una distinta richiesta di permesso connessa alla tutela del rapporto con il figlio minorenne, ove sussistano i relativi presupposti.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 10 e art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione alla diffusione dei dati personali e sanitari.
Massime di principio
- Il ricorso contro un provvedimento amministrativo diviene improcedibile quando l’atto originario è integralmente sostituito da un nuovo provvedimento adottato in sede di riesame; l’interesse alla decisione si trasferisce sull’impugnazione del nuovo atto, anche mediante motivi aggiunti.
- Il permesso per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone che lo straniero fosse precedentemente titolare di un permesso per lavoro subordinato; non è sufficiente la mera perdita dell’occupazione quando il titolo precedente era rilasciato per motivi familiari.
- La perdita del lavoro e l’assenza di un rapporto lavorativo in corso possono giustificare, in sede cautelare, il diniego del permesso per lavoro subordinato quando non siano allegati elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti del titolo richiesto.
- La valutazione di pericolosità sociale dello straniero può fondarsi anche su ulteriori deferimenti all’autorità giudiziaria intervenuti rispetto a una precedente valutazione, purché il giudizio amministrativo e il bilanciamento con i legami familiari non risultino manifestamente irragionevoli.
- La mera allegazione di una patologia psichiatrica non esclude automaticamente la pericolosità sociale né dimostra il diritto a un permesso per motivi di salute; occorre dedurre e provare la sussistenza dei presupposti dello specifico titolo sanitario.
- La controversia relativa alla spettanza di un permesso di soggiorno per motivi di salute e alla necessità di proseguire le cure in Italia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
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