Cassazione Penale, Sentenza n. 14176/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo: 1) errata applicazione della disciplina del reato continuato (art. 81, comma 2 c.p.), lamentando che i giudici non hanno considerato, ai fini dell'individuazione del reato più grave, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (integrale riparazione del danno), ritenendola un "post factum" non comparabile con le aggravanti; 2) omessa motivazione sulle censure difensive formulate in appello che contestavano l'individuazione della rapina come reato più grave rispetto al peculato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che, sebbene il giudice di merito abbia erroneamente escluso dal bilanciamento la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., l'errore è ininfluente (de minimis) ai fini della determinazione della pena e dell'individuazione della violazione più grave. Ciò perché, anche riconoscendo l'attenuante, la pena minima applicabile per la rapina (reclusione da 5 a 10 anni) non sarebbe stata ridotta al punto da rendere preferibile il peculato (reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi). La Corte ha richiamato i principi di diritto delle Sezioni Unite (c.d. "Ciabotti") e la giurisprudenza relativa alla valutazione dell'integrale riparazione del danno in caso di continuazione. In conclusione il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 cod. pen.
Disciplina del reato continuato: per individuare la violazione più grave il giudice deve tener conto delle circostanze concrete (aggravanti e attenuanti) e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena nei limiti di legge
art. 62, n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno; va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, potendo influire sulla pena base dei singoli reati o sugli aumenti per continuazione
Sez. U. "Ciabotti", sent. n. 25939 del 28/02/2013
"In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse"
Principio che impone di individuare la violazione più grave tenendo conto della pena edittale e delle circostanze concrete, operando un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti
Sez. 3, n. 44175 del 19/09/2023
Il giudice deve considerare le circostanze aggravanti e attenuanti nel caso concreto e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che ritiene opportuni, entro i limiti di legge, anche ai fini dell'aumento sanzionatorio per la continuazione
Sez. 3, n. 6828 del 17/12/2014
Se due reati hanno differente pena minima e massima, il giudice può scegliere quale violazione sia la più grave, ma la pena inflitta per quella scelta non può essere inferiore alla pena che sarebbe spettata per l'altra violazione la cui pena minima è più elevata
Massime di principio
- In caso di reato continuato il giudice deve valutare e bilanciare tutte le circostanze (aggravanti e attenuanti) emerse per ciascun fatto unificato, poiché esse possono influire sull'individuazione del reato più grave e sulla determinazione della pena
- La circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va considerata rispetto a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso e può ridurre la pena base del singolo reato anche se non influisce sull'unitarietà del disegno criminoso
- L'omissione di considerare un'attenuante può essere rilevante solo se la sua applicazione avrebbe modificato concretamente l'individuazione della violazione più grave o la determinazione della pena; se l'effetto è incapace di produrre un diverso risultato pratico, l'errore è insanabile (errore "in nocentem" o non idoneo a cagionare danno)
- Quando i reati unificati hanno pena minima diversa, il giudice che opti per l'uno come più grave deve comminare una pena non inferiore alla pena minima che sarebbe spettata per l'altro reato qualora, dopo bilanciamento, quest'ultimo risultasse con pena minima maggiore
- In sede di impugnazione chi contesta la mancata applicazione di un'attenuante deve dimostrare l'effettiva incidenza di tale attenuante sulla pena da irrogare (ad esempio calcoli della riduzione e confronto dei limiti edittali) e richiedere espressa e specifica motivazione del giudice di merito
- Il difetto di motivazione su specifiche censure può integrare vizio rilevante se non risulta che l'omessa valutazione sia irrilevante per l'esito concreto; è quindi importante puntualizzare quale sarebbe stato l'effetto pratico della diversa valutazione
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