Cassazione Civile, Ordinanza n. 16430/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino impugnava per cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva convalidato il trattenimento disposto dal Questore in esito a un provvedimento di respingimento. Il ricorrente era stato rintracciato lungo la linea di confine il 7 aprile 2024; il decreto di respingimento veniva adottato il 13 aprile 2024 e il trattenimento nel CPR di Caltanissetta veniva disposto per il tempo necessario all'allontanamento. Il ricorso era affidato a tre motivi: 1) motivazione apparente della convalida, perché il Giudice di Pace si era limitato a una formula prestampata senza esaminare le difese svolte in udienza e senza spiegare le ragioni della decisione; 2) illegittimità del decreto di respingimento presupposto per mancata informativa effettiva sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, con richiamo a norme interne e sovranazionali; 3) violazione di legge per il tempo trascorso tra rintraccio e respingimento, ritenuto incompatibile con la disciplina del respingimento differito e con le garanzie connesse. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri, rilevando che la convalida era priva di un'argomentazione specifica e idonea a rendere percepibile il ragionamento del giudice, anche a fronte delle allegazioni del trattenuto e del difensore, che emergevano dal verbale come sostanziale richiesta di protezione e permanenza in Italia per ragioni familiari e di rischio nel Paese di origine.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato senza rinvio il decreto di convalida del trattenimento, applicando l'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta era già decorso. Quanto alle spese, ha rilevato che il ricorrente era ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato e che, trattandosi di soccombenza di un'Amministrazione statale, non vi era luogo a regolazione delle spese in favore o contro le parti; la liquidazione resta demandata al giudice di merito che aveva emesso il provvedimento impugnato secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento
la motivazione apparente integra un vizio di nullità deducibile in cassazione quando il provvedimento non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice
art. 13 Cost.
riserva assoluta di legge
la privazione della libertà personale dello straniero richiede una base legale rigorosa e un controllo giurisdizionale effettivo sulla specificità dei motivi del trattenimento
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
la convalida del trattenimento deve essere resa con provvedimento motivato e non con formule stereotipate o prestampate prive di contenuto argomentativo
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
il decreto va cassato senza rinvio quando, essendo decorso il termine perentorio per la convalida, non residua spazio per un nuovo esame
artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
nel giudizio di convalida del trattenimento lo straniero è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato
artt. 82, 83 e 133 d.P.R. n. 115/2002
la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio segue le regole speciali del patrocinio e non comporta una normale condanna alle spese quando soccombente è un'Amministrazione statale
art. 8 Direttiva 2013/32/UE
è richiamata come fonte dell'obbligo di informare effettivamente lo straniero sulla possibilità di chiedere protezione internazionale
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
viene evocato per fondare l'obbligo di informazione sulla possibilità di richiedere protezione internazionale prima dell'adozione del respingimento
art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998
è richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di adeguata informativa al momento dell'ingresso o del rintraccio
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale e, come tale, richiede una motivazione specifica, non stereotipata, che dia conto delle ragioni concrete poste a fondamento della convalida.
- Quando il giudice convalida il trattenimento con una motivazione meramente apparente o prestampata, il provvedimento è nullo per violazione del minimo costituzionale della motivazione ed è sindacabile in cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.
- Nel procedimento di convalida del trattenimento il controllo giurisdizionale deve estendersi alla specificità dei motivi del trattenimento e alla loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.
- Se il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere emessa è già spirato, la cassazione può avvenire senza rinvio perché non residua alcun potere di rinnovazione del provvedimento.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera ex lege; la disciplina delle spese segue le regole speciali del patrocinio e non la condanna ordinaria alle spese in caso di soccombenza di un'Amministrazione statale.
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