Sentenza del 10/05/2022 n. 2103 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Obbligo motivazionale - Onere probatorio - Motivazione dell'accertamento catastale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
aggiornamento catastale per revisione delle microzone ai sensi dell'art. 1, commi 335-336, L. 311/2004; il ricorrente contestava l'accertamento catastale per difetto di adeguata e specifica motivazione dell'atto impositivo, anche nel caso in cui il procedimento fosse stato avviato su sollecitazione del comune ai sensi dell'art. 3 della L. 662/1996
La decisione
la Corte ha stabilito che l'amministrazione finanziaria è obbligata a fornire una motivazione adeguata e specifica al momento dell'emanazione dell'atto di aggiornamento catastale in tutti i casi di revisione per microzona ex art. 1, commi 335-336 L. 311/2004; tale obbligo permane anche quando l'intervento sia stato sollecitato dal comune ex art. 3 L. 662/1996. La motivazione non può essere rimandata alla fase contenziosa successiva; la mancata motivazione all'atto rende l'atto viziato e soggetto ad annullamento/illegittimità, con esito favorevole al contribuente, conformemente alla giurisprudenza citata (Cass. 5784/2013, 2185/2015, 21132/2019, 9626/2012)
Norme richiamate
art. 1, commi 335-336, L. 311/2004
norma che disciplina l'aggiornamento catastale per microzone; interpretata dalla Corte nel senso che qualsiasi revisione basata su tali commi richiede una motivazione specifica e adeguata nell'atto amministrativo che dispone l'aggiornamento
art. 3, L. 662/1996
prevede la possibilità di sollecitazione dell'aggiornamento catastale da parte dell'ente comunale; la Corte precisa che tale sollecitazione non esime l'amministrazione dall'obbligo di motivare adeguatamente l'atto di rettifica
Massime di principio
- Ogni atto di aggiornamento o rettifica catastale basato su revisione per microzona deve contenere una motivazione specifica e adeguata al momento della sua emanazione; la mancata motivazione rende l'atto viziato e impugnabile.
- L'avvio o la sollecitazione del procedimento da parte del comune (ex art. 3 L. 662/1996) non trasferisce o attenua l'onere motivazionale dell'amministrazione finanziaria.
- L'onere probatorio e motivazionale grava sull'amministrazione: non è ammissibile che la spiegazione delle ragioni dell'atto venga fornita solo nella fase contenziosa; ciò lederebbe il diritto del contribuente a difendersi nella fase precontenziosa.
- In pratica, per resistere efficacemente a un aggiornamento catastale il contribuente può richiedere formalmente le ragioni e i criteri tecnici dell'aggiornamento e, in mancanza di una motivazione adeguata, promuovere ricorso amministrativo/giudiziario volto all'annullamento dell'atto.
- I provvedimenti catastali devono indicare i criteri di valutazione, le evidenze tecniche (es. indagini, rilievi, dati di mercato) e la connessione logica tra questi elementi e la novazione delle microzone; l'assenza di tale raccordo logico-argomentativo costituisce vizio per carenza motivazionale.
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