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Sentenza

Sentenza del 10/05/2022 n. 2103 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Catasto - Obbligo motivazionale - Onere probatorio - Motivazione dell'accertamento catastale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

aggiornamento catastale per revisione delle microzone ai sensi dell'art. 1, commi 335-336, L. 311/2004; il ricorrente contestava l'accertamento catastale per difetto di adeguata e specifica motivazione dell'atto impositivo, anche nel caso in cui il procedimento fosse stato avviato su sollecitazione del comune ai sensi dell'art. 3 della L. 662/1996

La decisione

la Corte ha stabilito che l'amministrazione finanziaria è obbligata a fornire una motivazione adeguata e specifica al momento dell'emanazione dell'atto di aggiornamento catastale in tutti i casi di revisione per microzona ex art. 1, commi 335-336 L. 311/2004; tale obbligo permane anche quando l'intervento sia stato sollecitato dal comune ex art. 3 L. 662/1996. La motivazione non può essere rimandata alla fase contenziosa successiva; la mancata motivazione all'atto rende l'atto viziato e soggetto ad annullamento/illegittimità, con esito favorevole al contribuente, conformemente alla giurisprudenza citata (Cass. 5784/2013, 2185/2015, 21132/2019, 9626/2012)

Norme richiamate

  • art. 1, commi 335-336, L. 311/2004

    norma che disciplina l'aggiornamento catastale per microzone; interpretata dalla Corte nel senso che qualsiasi revisione basata su tali commi richiede una motivazione specifica e adeguata nell'atto amministrativo che dispone l'aggiornamento

  • art. 3, L. 662/1996

    prevede la possibilità di sollecitazione dell'aggiornamento catastale da parte dell'ente comunale; la Corte precisa che tale sollecitazione non esime l'amministrazione dall'obbligo di motivare adeguatamente l'atto di rettifica

Massime di principio

  • Ogni atto di aggiornamento o rettifica catastale basato su revisione per microzona deve contenere una motivazione specifica e adeguata al momento della sua emanazione; la mancata motivazione rende l'atto viziato e impugnabile.
  • L'avvio o la sollecitazione del procedimento da parte del comune (ex art. 3 L. 662/1996) non trasferisce o attenua l'onere motivazionale dell'amministrazione finanziaria.
  • L'onere probatorio e motivazionale grava sull'amministrazione: non è ammissibile che la spiegazione delle ragioni dell'atto venga fornita solo nella fase contenziosa; ciò lederebbe il diritto del contribuente a difendersi nella fase precontenziosa.
  • In pratica, per resistere efficacemente a un aggiornamento catastale il contribuente può richiedere formalmente le ragioni e i criteri tecnici dell'aggiornamento e, in mancanza di una motivazione adeguata, promuovere ricorso amministrativo/giudiziario volto all'annullamento dell'atto.
  • I provvedimenti catastali devono indicare i criteri di valutazione, le evidenze tecniche (es. indagini, rilievi, dati di mercato) e la connessione logica tra questi elementi e la novazione delle microzone; l'assenza di tale raccordo logico-argomentativo costituisce vizio per carenza motivazionale.

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