Sentenza del 26/10/2020 n. 755 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controlli incrociati sulle comunicazioni telematiche (spesometro) e verifica coerenza fra fatture emesse e registrazioni contabili per l'anno 2011. L'Ufficio rilevava forti discrepanze tra ricavi fatturati e ricavi dichiarati, omissioni e fatture d'acquisto mancanti o incongruenti; inoltre due fatture risultavano emesse da un soggetto inesistente e pertanto ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. L'Ufficio rideterminava i ricavi e disconosceva parte dei costi e dell'IVA detratta, emettendo avviso di accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado rigettando l'appello. Ha ritenuto legittima la delega di firma per l'avviso, corretta l'istruttoria dell'Ufficio (uso dei dati spesometro, testimonianze e rilevazioni), irrilevanti e non provative le prove prodotte dal contribuente (fotografie senza data certa, matrici assegni compilate dal ricorrente) e inammissibili le fatture prodotte per la prima volta in fase contenziosa ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73. Le due fatture emesse a nome della ditta inesistente sono state giudicate oggettivamente inesistenti e i relativi costi e IVA sono stati recuperati. Risultato economico dell'accertamento: ricavi rideterminati a euro 370.859,00, costi riconosciuti euro 131.183,00, reddito d'impresa accertato euro 239.676,00 (vs reddito dichiarato 18.957,00). Appellante condannato alle spese di giudizio per euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 21 D.L. n. 78/2010 (comunicazioni telematiche - spesometro)
Le comunicazioni ex art.21 costituiscono fonte di dati confrontabili con le registrazioni del contribuente e possono fondare rilievi in assenza di spiegazioni attendibili.
art. 42 D.P.R. 600/1973
«Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato" ... "l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione ... di cui al presente articolo ... »
La delega di firma al funzionario che ha sottoscritto l'avviso è valida se prevista dall'ordine di servizio; non sussiste obbligo di allegare la delega all'avviso e la mancata produzione della delega non invalida l'atto quando la delega esista.
art. 12 comma 4 D.P.R. n. 602/1973
«Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato ... »
Conferma la possibilità di sottoscrizione per delega anche con firma elettronica, a sostegno della validità della delega di firma usata dall'Ufficio.
art. 32 comma 4 D.P.R. 600/1973
"Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa"
Documenti prodotti solo in fase contenziosa e non esibiti in risposta agli inviti dell'Ufficio sono inammissibili a favore del contribuente e possono essere ignorati dal giudice.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Nel giudizio civile/tributario grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni contestate; la mancata dimostrazione rende lecite le ricostruzioni dell'Ufficio.
art. 17 D.P.R. 633/1972 (IVA - operazioni senza IVA ex art.17)
Riferimento normativo richiamato nell'istruttoria circa fatture esenti/operazioni senza IVA; la Commissione valuta incongruenze di contabilizzazione rispetto ai registri e alla normativa IVA.
art. 56 D.P.R. 633/1972
Richiamato come parametro formale di correttezza dell'atto IVA; il giudice ha ritenuto che l'avviso esplicasse adeguatamente le ragioni dell'accertamento IVA.
D.Lgs. 546/1992 art. 16-bis (introdotto da D.Lgs. 156/2015) e D.M. 163/2013
Testo richiamato: la possibilità di effettuare notificazioni e costituzioni per mezzo telematico (PEC) e che l'indicazione dell'indirizzo PEC equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
Consente la costituzione e notificazione telematica nel processo tributario; la costituzione via PEC dell'Ufficio è stata ritenuta regolare per il periodo e il territorio di applicazione (Toscana/Umbria a partire dal 1/1/2016).
D.Lgs. 165/2001 art. 17 comma 1-bis
Norma sulla delega di funzioni citata dalla parte ma distinta dalla delega di firma prevista nelle norme tributarie; la CTR ha distinto gli istituti e ritenuto irrilevante la richiamata disposizione ai fini della validità della firma delegata sull'atto fiscale.
Massime di principio
- Se l'amministrazione fiscale riscontra discrepanze significative fra comunicazioni (spesometro) e contabilità/dichiarazioni, è legittimata a rideterminare ricavi e recuperare costi/IVA in mancanza di spiegazioni attendibili.
- L'onere di provare l'effettività delle operazioni gravanti sul contribuente: documentazione carente, incoerente o prodotta tardivamente difficilmente neutralizza un accertamento fondato su riscontri incrociati.
- I documenti non prodotti in sede amministrativa in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere utilizzati a favore del contribuente in sede contenziosa (art.32(4) DPR 600/73).
- Fatture emesse da soggetti inesistenti possono essere qualificate come operazioni oggettivamente inesistenti; costi e IVA relativi sono indeducibili e recuperabili d'ufficio.
- La delega di firma per la sottoscrizione degli avvisi d'accertamento è valida se prevista dall'organizzazione interna e non richiede necessariamente l'allegazione della delega all'atto; la forma telematica di costituzione/ notificazione è ammessa se disciplinata e attivata per territorio/periodo.
- Prove fotografiche o documenti senza data certa e senza collegamento probatorio chiaro sono deboli e spesso insufficienti a confutare accertamenti basati su dati tributari ufficiali.
- Non contestare specifici rilievi nella fase di impugnazione amministrativa rende quei rilievi definitivi; l'appello deve affrontare puntualmente le contestazioni per essere efficace.
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