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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09111/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEG e ILOR relativo all’anno d’imposta 1991 emesso nei confronti di una società operante nel settore vinicolo. L’accertamento comprendeva, tra le altre, una ripresa fondata sull’acquisto a trattativa privata di alcool da AIMA che l’Ufficio assumeva solo parzialmente fatturato, con conseguente recupero a tassazione di maggiori ricavi, e una ripresa relativa alla spettanza dell’esenzione ILOR che l’Ufficio riteneva dovuta solo nella misura dell’81% e non in misura piena. In primo grado il ricorso del contribuente fu accolto; in appello la CTR rigettò il gravame dell’Agenzia, valorizzando documenti prodotti in giudizio e ritenendo, tra l’altro, inapplicabile ratione temporis l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 33 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972 per avere la CTR utilizzato documenti non esibiti in sede di accesso; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per aver considerato documenti asseritamente già in possesso dell’Amministrazione e per avere, di fatto, esonerato il contribuente dall’onere probatorio; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello concernenti il merito delle riprese, in particolare sulla ripresa ILOR.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il terzo motivo e limitatamente alla censura di omessa pronuncia sulla ripresa concernente l’esenzione ILOR ex art. 102 d.P.R. n. 218/1978, cassando la sentenza sul punto e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono stati rigettati gli altri motivi: la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze sulla utilizzabilità dei documenti e sull’onere della prova, osservando che mancavano nel ricorso gli elementi necessari per far emergere il rifiuto di esibizione, e che la censura ex art. 2697 c.c. era in realtà diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio. Quanto alla prima ripresa sui maggiori ricavi, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia; quanto alla ripresa ILOR, invece, ha rilevato che la CTR non vi aveva fatto riferimento neppure nella parte espositiva, rendendo necessario il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. n. 600/1973

    in caso di accessi, ispezioni e verifiche, richiama l’art. 52 d.P.R. n. 633/1972; è la norma pertinente alla preclusione di utilizzazione dei documenti non esibiti in sede amministrativa o contenziosa.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa

    la preclusione opera solo in presenza di una specifica richiesta degli organi accertatori, di un rifiuto o sostanziale rifiuto di esibizione, della coscienza e volontà della condotta e del dolo di impedire l’ispezione; non basta il mero mancato possesso per negligenza.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    non era la disposizione applicabile al caso concreto, perché la disciplina rilevante per accessi, ispezioni e verifiche era quella dell’art. 33 che rinvia all’art. 52 d.P.R. n. 633/1972.

  • l. n. 28/1999

    la Corte osserva che la CTR aveva erroneamente richiamato la sua sopravvenienza per escludere l’applicabilità della disciplina, ma tale riferimento era inconferente rispetto alla norma realmente rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione di questa norma ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura investe l’apprezzamento dell’esito probatorio, che può rilevare semmai come vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare la valutazione del materiale istruttorio più che una regola legale sulla prova.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si esprime su una domanda o un motivo di appello; non sussiste quando la motivazione, anche sintetica, consente di comprendere che la questione è stata decisa, mentre ricorre nel caso in cui una ripresa autonoma non sia affatto considerata.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    usato per dedurre violazione di norme processuali e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    usato per dedurre violazione di legge sostanziale e processuale in tema di prova e utilizzabilità documentale.

  • art. 102 d.P.R. n. 218/1978

    costituisce il fondamento della ripresa fiscale relativa alla fruizione dell’esenzione ILOR, su cui la CTR ha omesso di pronunciarsi.

  • artt. 24 e 53 Cost.

    richiamati come parametro per un’interpretazione non eccessivamente compressiva del diritto di difesa del contribuente e della pretesa impositiva non dovuta.

  • art. 111 Cost.

    citato nel richiamo ai parametri costituzionali esaminati dalla Corte costituzionale nella sentenza menzionata.

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale nel passaggio relativo alla decisione della Corte costituzionale.

  • art. 14, comma 3, lett. g), Patto internazionale sui diritti civili e politici

    richiamato come parametro internazionale nel passaggio relativo alla decisione della Corte costituzionale.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, l’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede di accesso opera solo se vi sia stata una specifica richiesta degli organi verificatori e un effettivo rifiuto, anche sostanziale, di esibizione; la sola indisponibilità materiale o una carente conservazione non bastano.
  • La preclusione all’utilizzo di documenti è di stretta interpretazione e non può essere applicata in modo tale da comprimere irragionevolmente il diritto di difesa del contribuente, soprattutto quando i documenti siano già nella disponibilità dell’Amministrazione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice distribuisce erroneamente l’onere probatorio tra le parti; se la censura riguarda la valutazione del materiale istruttorio o l’apprezzamento della prova, la doglianza non è proposta correttamente come violazione dell’onere della prova.
  • L’omessa pronuncia va ravvisata solo quando la sentenza non esamini affatto una domanda o un motivo autonomo di gravame; una motivazione succinta ma riferibile alla specifica questione è sufficiente a escludere il vizio.
  • Quando il giudice di merito omette ogni riferimento a una ripresa fiscale autonoma e distinta dalle altre, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame di quel capo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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