Sentenza del 12/01/2021 n. 220 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Sicilia che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento che aveva tassato, per l'anno 2004, una plusvalenza di Euro 110.447,32 per la cessione di un terreno ritenuto edificabile. L'Agenzia deduceva tre motivi: (i) nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c., n.4, per avere la CTR ridotto la base imponibile al 10% senza specifica censura; (ii) vizio motivazionale in rapporto all'art.360 c.p.c., n.5; (iii) violazione e falsa applicazione delle norme fiscali (DPR n.917/1986 e DL n.223/2006) sostenendo che la sola potenzialità edificatoria sarebbe sufficiente ai fini della tassazione della plusvalenza. La contribuente opponeva resistenza deducendo, tra l'altro, il giudicato su questione analoga (Cass. n.5326/15). La Corte ha preliminarmente osservato che la controversia è coerente con una pronuncia già passata in giudicato e, aderendo a quella, ha esaminato i motivi: il primo è stato ritenuto inammissibile per carenza di autosufficienza; il secondo inammissibile alla luce della riforma operata dal Decreto Legge n.83/2012 (art.54) che restringe il sindacato sulla motivazione in Cassazione ai soli vizi strutturalmente gravi o all'omesso esame di fatti decisivi e discussi; il terzo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato perché la CTR ha valutato le prove di merito (mancanza di prova concreta dell'avvio di procedimento comunale volto a modificare la destinazione d'uso all'epoca della cessione) e tale valutazione è riservata al giudice di merito e non censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della CTR, che aveva ridotto la base imponibile al 10% del valore del terreno ceduto ritenendo non provato l'avvio di un procedimento comunale di modifica della destinazione d'uso al momento della vendita. La Corte ha condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della contribuente, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art.112; art.360, comma 1, nn. 3,4,5; art.366, comma 1, n.3
art.112 c.p.c.: principio di autosufficienza dei motivi in cassazione; art.360 c.p.c. n.5 dopo la riforma DL 83/2012: il sindacato sulla motivazione è limitato all'omesso esame di fatti decisivi e già discussi; le censure sulla 'insufficienza' della motivazione sono ammesse solo se si tratta di carenze strutturali o assenza materiale della motivazione.
Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, art.54 (convertito con L. 7 agosto 2012, n.134)
Ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione, consentendo la deduzione in cassazione solo per l'omesso esame di fatti decisivi che siano stati discussi, e rendendo non sindacabile in Cassazione la mera carenza di 'sufficienza' argomentativa salvo vizi estremi.
Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986
art.67, comma 1, lett. b) (richiamato nella motivazione); citato anche art.81 in giurisprudenza
La norma disciplina la tassazione delle plusvalenze; la Corte richiama l'orientamento secondo cui la tassazione della plusvalenza richiede la valutazione del momento in cui nasce il diritto al corrispettivo e l'esistenza di elementi che giustifichino la qualificazione dell'area come produttiva di plusvalenza, con onere probatorio a carico dell'Amministrazione.
Decreto Legge n.223 del 2006
Richiamato nella contestazione sull'ambito di tassazione delle plusvalenze immobiliari; la Corte evidenzia che l'interpretazione che la sola potenzialità edificatoria sia sufficiente non può supplire all'assenza di prove concrete circa l'avvio di procedure per il mutamento della destinazione d'uso.
Preleggi
Usato come parametro ermeneutico: l'interpretazione della riforma dell'art.360 deve essere effettuata in chiave di costituzionalizzazione del limite al sindacato di legittimità, ossia mantenendo il controllo sui soli vizi motivazionali gravemente lesivi.
Massime di principio
- In materia di plusvalenze da cessione di terreni, l'onere di provare la sussistenza di condizioni che rendono il terreno edificabile (o l'avvio di procedure comunali per modificare la destinazione d'uso) grava sull'Amministrazione finanziaria; mere indizi non sono sufficienti.
- La valutazione probatoria circa la destinazione urbanistica e l'eventuale avvio di procedimenti di variante è riservata al giudice di merito; la Corte di cassazione non riconsidera le risultanze di fatto se la motivazione del giudice di merito è adeguata.
- In Cassazione le censure sulla motivazione sono oggi molto limitate: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato effettivamente discusso; le critiche di 'insufficienza' argomentativa sono ammesse solo se si tratta di difetti strutturali (assenza totale di motivazione, motivazione contraddittoria o incomprensibile).
- Per essere ammissibili i motivi di ricorso in cassazione devono essere autosufficienti e contenere l'esposizione sommaria dei fatti processuali indispensabili; l'assenza di autosufficienza determina l'inammissibilità.
- In casi analoghi è prudente per il contribuente chiedere che il giudice accerti l'assenza di prove concrete dell'avvio di procedure urbanistiche e, per l'Amministrazione, raccogliere e produrre elementi formali e documentali che attestino lo stato di intervento amministrativo al momento della cessione.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata alla rifusione delle spese, incluse somme forfettarie, pertanto la valutazione del rischio processuale e dell'elemento probatorio di merito è rilevante prima di proporre ricorso in Cassazione.
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