Sentenza del 07/02/2019 n. 3604 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sostenendo la falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 289/2002. La CTR aveva ritenuto che il mancato pagamento del saldo, dopo il tempestivo versamento dell’80% dell’importo dovuto per la definizione agevolata dei carichi di ruolo, non comportasse la decadenza dal beneficio, ma consentisse all’Amministrazione di riscuotere soltanto la rata non pagata, con sanzioni e interessi. La Corte ha inoltre distinto il debito IVA da quello IRPEF: per l’IVA l’art. 12 deve essere disapplicato per contrasto con il diritto dell’Unione europea; per l’IRPEF, invece, la definizione agevolata è subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto.
La decisione
La Corte ha respinto l’istanza di sospensione del contribuente, ritenendo non applicabile la definizione agevolata delle controversie prevista dal D.L. n. 119/2018, poiché il giudizio riguardava il diniego di autotutela relativo alla riscossione e non l’impugnazione di un atto impositivo. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando che la procedura prevista dall’art. 12 della legge n. 289/2002 costituisce un condono clemenziale e richiede il pagamento integrale dell’importo dovuto. L’omesso o tardivo pagamento delle rate successive alla prima comporta quindi la decadenza dalla sanatoria. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari a 5.600 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12
Definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari della riscossione mediante pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo.
La norma configura una sanatoria condizionata all’integrale pagamento dell’importo previsto. Il pagamento della prima rata non è sufficiente: l’omesso o tardivo versamento delle rate successive determina la decadenza dal beneficio.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni prevedono, in specifiche ipotesi, regole più favorevoli che escludono la decadenza per il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima. Tali regole sono eccezionali e non possono essere applicate analogicamente all’art. 12.
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, artt. 2 e 22
La disciplina nazionale del condono non può comportare, per i debiti IVA definitivamente accertati, una rinuncia generalizzata alla riscossione incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. Per tale ragione l’art. 12 della legge n. 289/2002 è stato disapplicato limitatamente all’IVA.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie aventi a oggetto l’impugnazione di atti impositivi. Non è stata ritenuta applicabile a un giudizio relativo al diniego di autotutela concernente la riscossione di un debito derivante dalla decadenza da una precedente sanatoria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il parametro processuale del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, fondato sulla falsa applicazione della disciplina normativa della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando una sanatoria fiscale prevede espressamente il pagamento integrale dell’importo dovuto, il pagamento della sola prima rata non conserva automaticamente il beneficio: il mancato o tardivo versamento delle rate successive può comportare la decadenza.
- Le regole favorevoli previste da specifiche forme di condono non possono essere estese per analogia ad altre procedure, anche se disciplinate dalla stessa legge. Le norme condonistiche sono soggette a interpretazione stretta.
- È necessario distinguere tra condoni relativi a carichi iscritti a ruolo e altre forme di definizione agevolata: non tutte prevedono gli stessi effetti in caso di ritardo o omissione dei pagamenti.
- Per i debiti IVA, le norme nazionali di condono devono essere interpretate e, se necessario, disapplicate quando comportano una rinuncia alla riscossione incompatibile con il diritto dell’Unione europea.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie può essere limitata ai giudizi aventi a oggetto atti impositivi; non è automaticamente applicabile ai giudizi contro dinieghi di autotutela o ad atti della riscossione.
- In caso di decadenza dalla sanatoria, l’Amministrazione può procedere al recupero dell’intero debito originario, non soltanto della rata rimasta insoluta, salvo diversa previsione espressa della specifica disciplina applicabile.
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