Cassazione Penale, Sentenza n. 05117/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di merito per tre motivi principali: (1) contestazione della sussistenza del dolo per il reato di tentata induzione indebita (art. 319-quater c.p.), sostenendo di aver usato solo millanterie e di non avere la volontà di ottenere denaro o utilità; (2) contestazione del mancato riconoscimento della desistenza volontaria (art. 56, comma terzo c.p.) o, in subordine, del riconoscimento della circostanza attenuante del recesso attivo (art. 56, comma quarto c.p.), deducendo che in occasione dell'appuntamento per la consegna del denaro avrebbe desistito spontaneamente; (3) richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 346 c.p. (anziché 319-quater), sostenendo che la sua era mera mediazione e non induzione indebita, richiamando la giurisprudenza sulle differenze normative
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato nei termini: i motivi sono stati ritenuti, rispettivamente, mere censure di merito (primo motivo), censure generiche e aspecifiche (secondo motivo) e generico e manifestamente infondato (terzo motivo). La decisione di merito è stata confermata in quanto i giudici di merito avevano correttamente ricostruito, sulla base delle conversazioni intercettate e degli accertamenti dibattimentali, che era stato raggiunto un accordo tra Leone e Cataldo (accordo volto a ottenere denaro e vantaggi in cambio dell'insabbiamento o del ridimensionamento dell'indagine). La Corte ha inoltre precisato i principi di diritto rilevanti: distinzione netta tra desistenza volontaria (che incide sull'azione e si configura solo nel tentativo incompiuto) e recesso attivo (che impedisce l'evento nel tentativo compiuto) e che il reato di induzione indebita non è bilaterale, potendosi configurare il tentativo anche per l'azione del pubblico agente indipendentemente dalla reazione del privato. Conseguenze pecuniarie: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Cataldo Alessandro pari a euro 3.082,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Distinzione tra desistenza volontaria (comma terzo) e recesso attivo (comma quarto): la desistenza incide sull'azione nel tentativo incompiuto e può operare come esimente speciale; il recesso attivo, applicabile nel tentativo compiuto, è una circostanza attenuante quando l'agente compie un comportamento volto a impedire l'evento già in concreto realizzabile
art. 319-quater cod. pen.
Il delitto di induzione indebita del pubblico ufficiale non è bilaterale: la condotta del pubblico agente e quella del privato indotto si perfezionano autonomamente e in tempi diversi; il tentativo si configura quando l'evento non si verifica per la resistenza del privato
art. 346 cod. pen.
Richiesta di riqualificazione della condotta sotto la fattispecie del mediatore (art. 346) è stata ritenuta infondata perché la ricostruzione fattuale dimostrava l'esistenza dell'accordo e della pressione tipica dell'induzione indebita; inoltre le Sezioni Unite hanno escluso continuità normativa tra il comma secondo dell'art. 346 e l'art. 346-bis
art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la comunicazione telematica del dispositivo della sentenza
Massime di principio
- La desistenza volontaria (art. 56, comma terzo) è applicabile solo se l'azione tipica non è stata avviata in modo da porre in essere il meccanismo causale dell'evento: se gli atti materialmente posti in essere sono già tali da poter produrre l'evento, si esclude la desistenza e si valuta eventualmente il recesso attivo.
- Il recesso attivo (art. 56, comma quarto) richiede la prova di un comportamento volontario e idoneo dell'agente a impedire l'evento: l'iniziativa deve derivare da una scelta libera e non da fattori esterni o dall'emergere di circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente.
- Nel reato di induzione indebita (art. 319-quater) l'esistenza di un accordo o di pressioni documentate rende difficile la ricostruzione difensiva come mera mediazione; la configurazione del tentativo può sussistere anche se il privato indotto non ha concretamente ceduto.
- Le impugnazioni che si limitano a critiche di merito, generiche o non confrontate criticamente con la motivazione di merito, sono frequentemente dichiarate inammissibili dalla Corte di cassazione.
- Per chiedere la riqualificazione in altra fattispecie (es. art. 346) occorre un convincente raffronto critico e probatorio che dimostri l'assenza degli elementi tipici della fattispecie contestata e la presenza dei requisiti dell'alternativa invocata; la mera ricostruzione alternativa generica non è sufficiente.
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