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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22267/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria ma confermato la regolarità della notificazione della cartella esattoriale e il mancato decorso della prescrizione. Il ricorrente proponeva cinque censure: (1) insufficiente prova della notifica della cartella basata sulla corrispondenza del numero della raccomandata con l'estratto di ruolo (art. 26 DPR 602/1973 e art. 2697 c.c.); (2) errata valutazione circa la prescrizione quinquennale (art. 25 DPR 602/1973, art. 2948 c.c., art. 20 D.Lgs. 472/1997); (3) omissione di un fatto decisivo riguardo all'impugnazione della cartella insieme alla comunicazione di iscrizione ipotecaria; (4) violazione del diritto di difesa per mancata produzione della copia integrale della cartella (art. 42 DPR 600/1973, art. 3 L. 241/1990, art. 7 L. 212/2000); (5) la comunicazione di iscrizione ipotecaria non sarebbe atto interruttivo della prescrizione (art. 2943 c.c., art. 50 DPR 602/1973).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Panzeri. In sintesi: (1) la prova della notifica è stata ritenuta sufficiente mediante l'avviso di ricevimento con coerenza di numero e data con l'estratto di ruolo; al destinatario spettava provare che il plico non conteneva la cartella o che fosse diverso; (2) i crediti erariali relativi a IRPEF ecc. si prescrivono ordinariamente in 10 anni, quindi non è maturata la prescrizione; (3) il motivo fondato su omissione di esame di fatto è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione delle differenze richieste in caso di doppia conforme; (4) non è necessario produrre l'originale integrale della cartella: la copia/matrice con le relative relate è sufficiente in mancanza di contestazione sulla conformità; (5) la mera iscrizione ipotecaria non interrompe la prescrizione, mentre la formale comunicazione recettizia dell'iscrizione al debitore costituisce atto idoneo ad interromperla. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali in favore delle controricorrenti (Euro 2.300,00) e al pagamento del c.d. doppio contributo.

Norme richiamate

  • DPR n. 602/1973, art. 26

    La notifica della cartella tramite raccomandata si considera perfezionata nella data indicata sull'avviso di ricevimento sottoscritto; l'avviso di ricevimento è prova idonea e la riferibilità alla specifica cartella è questione di fatto suscettibile di prova contraria dal destinatario.

  • DPR n. 602/1973, art. 25, comma 1, lett. b)

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla prescrizione; la Corte ha invece applicato il principio che i crediti erariali non seguono il termine quinquennale salvo diversa disposizione.

  • DPR n. 602/1973, art. 50

    Richiamato in relazione all'efficacia interruttiva degli atti collegati alla riscossione; la Corte distingue tra mera iscrizione ipotecaria (non interruttiva) e la sua formale comunicazione al debitore (interruttiva).

  • DPR n. 600/1973, art. 42

    Richiamato nella censura sulla produzione documentale; la Corte chiarisce che non è necessaria la copia originale integrale della cartella se è prodotta la matrice o copia con la relativa relazione di notifica.

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    Richiamata nell'ambito dell'asserita violazione del diritto di difesa per mancata produzione documentale; la giurisprudenza di legittimità ritiene comunque sufficiente la produzione della matrice/copia e relativa relata.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    Invocata dal ricorrente per carenze motivazionali della cartella; la Corte ha ritenuto che mancando contestazioni sulla conformità delle copie, gli elementi prodotti erano sufficienti.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte conferma che chi deduce che il plico non conteneva la cartella deve fornire la prova contraria.

  • Codice civile, art. 2943

    Definisce gli atti interruttivi della prescrizione: la Corte precisa che la formale comunicazione recettizia dell'iscrizione ipotecaria è atto interruttivo, mentre la mera iscrizione non lo è.

  • Codice civile, art. 2948

    Richiamato rispetto all'eccezione della prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche; la Corte conferma che i tributi erariali non si estinguono quinquenniamente trattandosi di obbligazioni autonome annualmente valutate.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 20, comma 3

    Citando norme sanzionatorie e termini, la Corte ha evidenziato distinzione tra prescrizione del credito tributario (decennale) e regimi diversi per sanzioni e interessi.

  • Codice civile, art. 1335

    Ricordato dalla giurisprudenza citata: la consegna del plico risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo prova contraria.

Massime di principio

  • La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata e la corrispondenza con l'estratto di ruolo costituiscono prova sufficiente della notifica della cartella di pagamento salvo che il destinatario provi che il plico non conteneva la cartella o conteneva atto diverso.
  • I crediti erariali relativi a tributi come IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono, in mancanza di diversa previsione, nel termine ordinario decennale e non nel termine quinquennale previsto per prestazioni periodiche.
  • La mera iscrizione ipotecaria non interrompe la prescrizione perché non è atto rivolto direttamente al debitore; invece la formale comunicazione recettizia dell'iscrizione al debitore può costituire intimazione idonea ad interrompere la prescrizione.
  • Non è normalmente necessario produrre l'originale integrale della cartella di pagamento: la matrice o copia della cartella con la relativa relata di notifica è sufficiente in assenza di contestazioni sulla conformità.
  • In caso di 'doppia conforme' (sentenza di primo grado confermata in appello) il ricorso per cassazione che invoca omissione di valutazione o contraddizione deve indicare chiaramente le ragioni di fatto che differenziano le due decisioni; altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'onere di provare che la raccomandata non conteneva la cartella o che la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento è falsa grava sul destinatario che allega tale circostanza.

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