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Sentenza

Sentenza del 18/02/2020 n. 900 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Cartella di pagamento - Notifica - Pec.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) costituisce, fino a prova contraria, la certificazione del momento in cui l'atto è stato consegnato nella casella PEC indicata dal destinatario. Pertanto la notifica effettuata tramite PEC, documentata dalla RAC, è efficace e il ricorso è rigettato salvo prova contraria fornita dal contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per presunta mancata o irregolare notifica telematica via PEC; il ricorrente contestava l'efficacia/timing della notifica ricevuta tramite PEC.

Norme richiamate

  • art. 6, d.P.R. n. 68 del 2005

    Stabilisce le regole sulla notificazione degli atti tramite strumenti informatici/telematici; interpretata come base per riconoscere valore probatorio alle ricevute generate dal sistema di posta elettronica certificata.

  • l. n. 221 del 2012

    Norma che ha rafforzato l'uso della PEC nelle comunicazioni amministrative; interpretata come conferma della validità delle notifiche via PEC e del valore probatorio della RAC.

  • Cass. n. 26773/2016 (giurisprudenza richiamata)

    Precedente giurisprudenziale che afferma che la ricevuta di avvenuta consegna alla casella PEC dichiarata è prova, salvo prova contraria, del perfezionamento della notifica e del relativo momento.

Massime di principio

  • La RAC (ricevuta di avvenuta consegna) ha valore di prova del momento di consegna nella casella PEC dichiarata; chi intende contestarla deve fornire elementi concreti e specifici di non avvenuta ricezione.
  • La notifica tramite PEC è efficace anche se il destinatario non apre il messaggio: rileva il deposito nella casella PEC, non la presa visione.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente deve conservare e produrre log, eventuali dichiarazioni di malfunzionamento del gestore PEC o prova dell'errata indicazione dell'indirizzo PEC comunicato all'amministrazione.
  • Il termine per proporre impugnazioni decorre dalla data indicata nella RAC come momento di consegna; quindi la data/ora nella certificazione è cruciale per i termini processuali.
  • È obbligo del destinatario mantenere aggiornata la PEC comunicata alle pubbliche amministrazioni: la mancata comunicazione di variazioni può ostare alla contestazione della validità della notifica.

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