Sentenza del 18/02/2020 n. 900 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Notifica - Pec.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) costituisce, fino a prova contraria, la certificazione del momento in cui l'atto è stato consegnato nella casella PEC indicata dal destinatario. Pertanto la notifica effettuata tramite PEC, documentata dalla RAC, è efficace e il ricorso è rigettato salvo prova contraria fornita dal contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per presunta mancata o irregolare notifica telematica via PEC; il ricorrente contestava l'efficacia/timing della notifica ricevuta tramite PEC.
Norme richiamate
art. 6, d.P.R. n. 68 del 2005
Stabilisce le regole sulla notificazione degli atti tramite strumenti informatici/telematici; interpretata come base per riconoscere valore probatorio alle ricevute generate dal sistema di posta elettronica certificata.
l. n. 221 del 2012
Norma che ha rafforzato l'uso della PEC nelle comunicazioni amministrative; interpretata come conferma della validità delle notifiche via PEC e del valore probatorio della RAC.
Cass. n. 26773/2016 (giurisprudenza richiamata)
Precedente giurisprudenziale che afferma che la ricevuta di avvenuta consegna alla casella PEC dichiarata è prova, salvo prova contraria, del perfezionamento della notifica e del relativo momento.
Massime di principio
- La RAC (ricevuta di avvenuta consegna) ha valore di prova del momento di consegna nella casella PEC dichiarata; chi intende contestarla deve fornire elementi concreti e specifici di non avvenuta ricezione.
- La notifica tramite PEC è efficace anche se il destinatario non apre il messaggio: rileva il deposito nella casella PEC, non la presa visione.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve conservare e produrre log, eventuali dichiarazioni di malfunzionamento del gestore PEC o prova dell'errata indicazione dell'indirizzo PEC comunicato all'amministrazione.
- Il termine per proporre impugnazioni decorre dalla data indicata nella RAC come momento di consegna; quindi la data/ora nella certificazione è cruciale per i termini processuali.
- È obbligo del destinatario mantenere aggiornata la PEC comunicata alle pubbliche amministrazioni: la mancata comunicazione di variazioni può ostare alla contestazione della validità della notifica.
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