Sentenza del 29/12/2016 n. 27333 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'INVIM decennale, sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di iscrivere a ruolo e riscuotere l'imposta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. La cartella era stata emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza d'appello che aveva confermato la legittimità della rettifica notificata alla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, quando la sentenza passata in giudicato ha definitivamente determinato il tributo o ha integralmente respinto il ricorso del contribuente senza rendere necessaria un'ulteriore attività di liquidazione, il credito erariale può essere riscosso nel termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato. Il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, non è stato ritenuto applicabile, poiché riguarda i crediti derivanti da atti divenuti definitivi per mancata impugnazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità: Euro 10.000 a favore dell'Agenzia delle Entrate ed Euro 13.000 a favore di Equitalia Sud, oltre agli ulteriori oneri previsti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La disposizione disciplina il termine relativo alla riscossione di crediti derivanti da atti divenuti definitivi per mancata impugnazione; secondo la Corte, non si applica quando il credito deriva da una sentenza passata in giudicato che ha già definito la controversia.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2
È richiamato come fondamento della prescrizione decennale applicabile al credito tributario in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, comma 1
La norma richiama la disciplina applicabile alla riscossione dell'INVIM, concorrendo a giustificare l'applicazione del termine decennale.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78
Prevede, per i crediti relativi all'imposta di registro e, secondo l'orientamento richiamato, all'INVIM, la possibilità di riscossione entro il termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Il termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato ha funzione acceleratoria dell'ulteriore attività di determinazione dell'imposta e opera in via residuale quando l'Amministrazione debba ancora procedere a un accertamento o a una liquidazione.
Massime di principio
- Quando il debito tributario è definitivamente stabilito da una sentenza passata in giudicato, la riscossione può essere soggetta al termine decennale di prescrizione, soprattutto se non sono necessarie ulteriori attività di quantificazione.
- Il termine di decadenza previsto per gli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione non si applica automaticamente ai crediti fondati su un giudicato.
- Occorre distinguere tra il termine per determinare o liquidare ulteriormente l'imposta e il termine per riscuotere un credito già definitivamente quantificato: il primo può essere più breve e decorrere dal giudicato, mentre il secondo può essere decennale.
- In caso di rigetto integrale del ricorso tributario o di quantificazione dell'importo da parte del giudice, l'Amministrazione normalmente non deve compiere ulteriori attività di determinazione e può procedere alla riscossione entro il termine prescrizionale decennale.
- La verifica concreta richiede comunque di esaminare il contenuto del dispositivo e della motivazione della sentenza, la data del passaggio in giudicato e l'eventuale necessità di ulteriori atti di liquidazione.
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