Sentenza del 25/01/2016 n. 133 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Diritti camerali - riscossione - cessione d'azienda - onere di preventiva escussione nei confronti del cedente - sussiste - mancato assolvimento - impossibilità di escutere il cessionario - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'escussione del cessionario è stata ritenuta nulla perché non risultava assolto, o non era stato dimostrato in giudizio, l'obbligo di preventiva escussione del cedente. Di conseguenza, in assenza di tale presupposto, la pretesa nei confronti del cessionario non può essere validamente fatta valere.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di riscuotere i diritti camerali dal cessionario di un'azienda senza aver previamente escusso il cedente. Il principio affermato è che il cessionario può essere chiamato a rispondere soltanto dopo che l'ente abbia tentato, o comunque dimostrato di aver tentato, la riscossione nei confronti del cedente. L'onere della preventiva escussione grava sull'ente che intende agire contro il cessionario.
Massime di principio
- In caso di cessione d'azienda, la responsabilità del cessionario per i diritti camerali non è automaticamente azionabile: deve essere rispettato l'ordine previsto, con preventiva escussione del cedente.
- L'ente che pretende il pagamento dal cessionario deve provare concretamente di aver previamente tentato di riscuotere il credito dal cedente; la mera affermazione dell'avvenuta escussione non è sufficiente.
- Il mancato rispetto o la mancata prova della preventiva escussione comporta l'invalidità della riscossione nei confronti del cessionario, senza che quest'ultimo possa essere direttamente aggredito per il debito.
- Prima di contestare una richiesta rivolta al cessionario, occorre verificare se l'ente abbia documentato gli atti di riscossione compiuti nei confronti del cedente e l'eventuale loro esito negativo.
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