Cassazione Penale, Ordinanza n. 30235/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. che aveva contestato, tramite reclamo giurisdizionale, un ordine di servizio della direzione di un istituto penitenziario nella parte in cui subordinava lo scambio di generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità alla ricorrenza del requisito dell'eccezionalità, e comunque alla presentazione di richiesta con un giorno di anticipo salvo casi occasionali ed eccezionali. Il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto illegittima tale previsione; il Tribunale di sorveglianza, accogliendo il reclamo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aveva invece ritenuto legittima la disciplina organizzativa. Nel ricorso per cassazione il detenuto deduceva, in sostanza, che la limitazione introdotta dall'amministrazione frustrasse o sopprimesse il diritto allo scambio di beni alimentari di modico valore riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020 e sostenendo che l'eccezionalità richiesta per lo scambio immediato lo rendesse eccessivamente gravoso e quindi illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordine di servizio impugnato non negasse il diritto allo scambio di generi alimentari tra detenuti del medesimo gruppo di socialità, ma ne disciplinasse soltanto le modalità di esercizio per ragioni di sicurezza e organizzazione interna. La previsione della domanda anticipata e della possibilità di scambio immediato solo in casi eccezionali è stata considerata espressione del potere regolamentare dell'amministrazione penitenziaria, non manifestamente irragionevole né tale da rendere di fatto impossibile l'esercizio della facoltà riconosciuta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nel regime differenziato l'amministrazione può disciplinare per ragioni di sicurezza l'esercizio delle facoltà detenitive, compreso lo scambio di beni di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, purché non ne sia soppressa la possibilità in concreto
il reclamo giurisdizionale tutela diritti soggettivi del detenuto incisi da condotte dell'amministrazione penitenziaria che causino un attuale e grave pregiudizio
individua il rimedio del reclamo al magistrato di sorveglianza per la tutela delle posizioni soggettive del detenuto contro condotte illegittime dell'amministrazione
art. 27 Cost.
le misure organizzative penitenziarie devono comunque rispettare la funzione rieducativa della pena e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità
Corte cost. n. 97 del 2020
ha dichiarato illegittima la preclusione assoluta allo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti del medesimo gruppo di socialità, ma ha consentito all'amministrazione di disciplinarne le modalità e di introdurre limitazioni giustificate da specifiche esigenze
Corte cost. n. 30 del 2025
richiamata dal ricorrente, ma ritenuta non decisiva perché relativa a diverso profilo del regime 41-bis e non incidente sui principi sulla regolamentazione amministrativa dello scambio di beni
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. l'amministrazione penitenziaria può regolamentare, per ragioni di sicurezza e di ordine interno, le modalità di scambio di beni di modico valore tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità.
- È illegittima la preclusione assoluta dello scambio, ma è legittima una disciplina che ne consenta l'esercizio in modo ragionevole, senza renderlo di fatto impossibile o eccessivamente gravoso.
- La distinzione decisiva è tra negazione del diritto in sé e mera regolamentazione delle modalità di esercizio: solo la prima è normalmente sindacabile come lesione di una posizione giuridica soggettiva tutelata in sede di sorveglianza.
- Le misure organizzative carcerarie sono insindacabili nel merito se non sono manifestamente irragionevoli e restano coerenti con le esigenze di ordine, sicurezza e trattamento rieducativo.
- Nel procedimento di sorveglianza, il reclamo ex artt. 35-bis e 69 ord. pen. presuppone una condotta dell'amministrazione lesiva di un diritto del detenuto; se la misura incide solo sulle modalità di esercizio del diritto senza sopprimerlo, non integra di regola una violazione rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30139/2026 del 07/08/2026
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30143/2026 del 07/08/2026
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30144/2026 del 07/08/2026
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30145/2026 del 07/08/2026
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30146/2026 del 07/08/2026
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30147/2026 del 07/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →