Sentenza n. 5804/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del silenzio dell'Amministrazione scolastica sull'istanza ostensiva, trasmessa a mezzo pec in data 19 maggio 2026, volta ad ottenere l’ostensione dei seguenti documenti: 1) atti ovvero provvedimenti mediante i quali la domanda di trasferimento provinciale per l’anno scolastico 2026/2027 indicata in narrativa è stata “cancellata” ovvero non istruita dall’Amministrazione scolastica, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito territoriale di Napoli, Ufficio VI; 2) eventuali relazioni interne ovvero note istruttorie; 3) elenco delle domande acquisite ed escluse – POSTO COMUNE – EEEE – SCUOLA DELL’INFANZIA; 4) OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRODROMICO, CONSEQUENZIALE, COLLEGATO alla documentazione di cui si richiede l’ostensione; 5) INDICE DEI DOCUMENTI RESI OSTESI; NONCHÈ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente, di estrarre copia degli atti richiesti con l’istanza di ostensione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di accesso documentale relativa alla cancellazione della domanda di trasferimento provinciale per l'a.s. 2026/2027 e agli atti della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva presentato tramite POLIS domanda di trasferimento provinciale per l'a.s. 2026/2027, per posto comune nella scuola dell'infanzia in provincia di Napoli, allegando le dichiarazioni relative al servizio e al ricongiungimento al coniuge. Pur risultando la domanda acquisita al protocollo, non ne aveva ricevuto la convalida e nel portale essa risultava cancellata. Con istanza del 19 maggio 2026 aveva chiesto gli atti e i provvedimenti relativi alla cancellazione o alla mancata istruttoria, eventuali relazioni o note istruttorie, l'elenco delle domande acquisite ed escluse, ogni atto connesso e l'indice dei documenti ostesi. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 per il silenzio mantenuto sull'istanza. Le amministrazioni hanno documentato di aver riscontrato l'istanza il 26 giugno 2026, comunicando che la domanda era stata istruita e cancellata perché la docente, immessa in ruolo nel 2024/2025, era ancora soggetta al vincolo triennale e non aveva allegato una dichiarazione attestante una deroga; il controllo non aveva inoltre rilevato soprannumero, esubero o altri presupposti derogatori. L'ufficio ha trasmesso lo screenshot SIDI dello stato della domanda, dichiarato non esistenti ulteriori atti formati e negato l'elenco nominativo delle domande altrui per la presenza di dati personali di terzi e l'assenza di necessità difensive. Ha inoltre dichiarato che non esisteva un indice dei documenti ostesi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto agli atti e alle informazioni per i quali il riscontro del 26 giugno 2026 aveva rimosso l'inerzia: l'ufficio aveva spiegato le ragioni e la modalità informatica della cancellazione, trasmesso la schermata SIDI e riferito che non risultavano ulteriori atti o note istruttorie formati. Anche il diniego espresso relativo all'elenco delle domande di altri partecipanti aveva fatto venir meno il silenzio; la sua contestazione avrebbe richiesto motivi aggiunti, non proposti. Il TAR ha respinto la parte residua del ricorso relativa alla richiesta generica di ogni altro atto connesso, non identificabile come categoria documentale, e all'indice dei documenti ostesi, che non è un documento già formato, ma al più un documento aggiuntivo e accompagnatorio. Ha precisato che eventuali contestazioni sostanziali sulla legittimità dell'esclusione dalla mobilità dovevano essere proposte in altra sede giurisdizionale. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
relativamente ad essi, la risposta fornita dall’Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, e sopra riportata integralmente, deve ritenersi satisfattiva, e tale da determinare il venir meno della censurata inerzia, venendo in essa adeguatamente spiegate sia le ragioni, per le quali la dizione “cancellata”, riferita all’istanza di trasferimento della ricorrente, è stata adottata, sia la natura “formale” di tale determinazione amministrativa, sia pur resa all’interno della procedura di gestione, mediante flussi informatici, delle domande di trasferimento de quibus; e, del resto, eventuali contestazioni della ricorrente, circa l’eventuale non satisfattività di tale risposta, andrebbero veicolate in altra sede giurisdizionale;
La risposta amministrativa che chiarisce le ragioni e le modalità della cancellazione e mette a disposizione la rappresentazione informatica dell'attività svolta supera l'inerzia rispetto all'istanza ostensiva. La contestazione della legittimità sostanziale dell'esclusione dalla procedura di mobilità non è decisa nel giudizio sull'accesso e va proposta in altra sede.
art. 73 c.p.a.
All’odierna camera di consiglio dell’8 ottobre 2026, parte ricorrente dichiarava a verbale che a suo avviso il ricorso non era, peraltro, divenuto improcedibile, neanche parzialmente (mentre il Tribunale sollevava d’ufficio, ex art. 73 c.p.a., il profilo d’improcedibilità parziale del medesimo ricorso); indi lo stesso passava in decisione.
Il Collegio ha sottoposto alle parti il profilo dell'improcedibilità parziale rilevato d'ufficio e ha poi dichiarato improcedibile la parte della domanda per la quale il riscontro sopravvenuto aveva eliminato l'inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio su un'istanza di accesso, il riscontro sopravvenuto dell'amministrazione fa venir meno l'inerzia per la parte effettivamente riscontrata, anche quando il riscontro consiste nella spiegazione dell'attività svolta attraverso un sistema informatico e nella trasmissione della relativa rappresentazione documentale.
- Quando l'amministrazione risponde espressamente negando l'accesso a una parte dei documenti richiesti, viene meno il silenzio su quella parte; per contestare il diniego espresso occorre impugnare l'atto, anche con motivi aggiunti nel giudizio pendente.
- Una richiesta di accesso formulata come «ogni altro atto» connesso, senza identificare o rendere identificabile una categoria documentale, non individua un oggetto ostensivo determinato.
- L'indice dei documenti ostesi non è un documento già formato, ma può costituire un documento aggiuntivo e accompagnatorio della documentazione rilasciata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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