Direttiva 2003/96
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce un quadro armonizzato di tassazione minima per i prodotti energetici e l’elettricità, superando il precedente regime limitato agli oli minerali. Definisce i prodotti tassabili, i livelli minimi, le modalità di calcolo dell’onere fiscale complessivo e una serie articolata di esenzioni, riduzioni e deroghe, alcune generali e altre temporanee o territoriali. La disciplina lascia agli Stati membri margini significativi nella scelta delle tecniche impositive, purché siano rispettati i minimi UE e le regole del mercato interno e della concorrenza. Il recepimento è richiesto entro il 31 dicembre 2003, con applicazione generale dal 1° gennaio 2004.
Ristrutturazione del quadro UE per la tassazione minima dei prodotti energetici e dell’elettricità, con armonizzazione di base, esenzioni/agevolazioni consentite e norme di recepimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri per la tassazione di prodotti energetici ed elettricità immessi in consumo, con livelli minimi e regole comuni per carburanti per motori, combustibili per riscaldamento, usi industriali/commerciali e taluni impieghi dell’elettricità. Sono inclusi, tra gli altri, benzina, gasolio, kerosene, GPL, gas naturale, carbone/coke ed elettricità; sono esclusi il calore, taluni usi non energetici o combinati, i processi mineralogici e specifiche ipotesi indicate all’articolo 2, paragrafo 4, nonché, in generale, i regimi particolari richiamati per navigazione aerea e marittima, agricoltura, cogenerazione, biocarburanti e casi derogatori nazionali.
Ristrutturazione del quadro UE per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
La direttiva 2003/96/CE riforma in modo organico la disciplina unionale delle accise e delle altre imposte indirette sui prodotti energetici e sull’elettricità. Essa nasce dall’esigenza di superare il precedente quadro limitato agli oli minerali e di introdurre livelli minimi armonizzati, anche per ragioni di mercato interno, concorrenza, tutela ambientale e attuazione degli obiettivi climatici, incluso il protocollo di Kyoto.
Obiettivi e logica del sistema
La direttiva persegue tre obiettivi principali: garantire il buon funzionamento del mercato interno, ridurre le forti differenze tra i regimi nazionali di tassazione dell’energia e integrare la tutela dell’ambiente nella politica fiscale energetica. Il legislatore unionale lascia agli Stati membri un margine significativo nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma impone un risultato minimo comune: nessuno Stato può scendere sotto i livelli minimi fissati dalla direttiva.
Ambito di applicazione materiale
L’articolo 2 individua i prodotti energetici tassabili sulla base di codici NC e include espressamente l’elettricità (NC 2716). Rientrano, tra gli altri, oli minerali, gasolio, benzina, cherosene, GPL, gas naturale, carbone e coke, nonché taluni additivi e prodotti affini quando impiegati come carburante o combustibile. La disciplina si applica anche ai prodotti non espressamente elencati quando siano destinati a usi energetici equivalenti.
Sono invece esclusi, in particolare:
- la tassazione del calore;
- l’uso di prodotti energetici per fini diversi da carburante o combustibile per riscaldamento;
- gli usi combinati, salvo specifiche regole di proporzionalità;
- i processi mineralogici;
- taluni casi di elettricità utilizzata per riduzione chimica o in processi elettrolitici e metallurgici;
- l’energia che incide per oltre il 50 % sul costo di un prodotto, nei casi espressamente indicati dall’articolo 2, paragrafo 4.
Livelli minimi di tassazione
L’articolo 4 stabilisce il principio cardine: i livelli nazionali di tassazione non possono essere inferiori ai minimi comunitari. Il concetto di 'livello di tassazione' è definito in senso ampio come onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette, ad eccezione dell’IVA, calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotto al momento dell’immissione in consumo.
I minimi sono articolati per destinazione d’uso:
- carburanti per motori, con decorrenze dal 1° gennaio 2004 e dal 1° gennaio 2010;
- carburanti usati per usi industriali e commerciali specifici, ai sensi dell’articolo 8;
- combustibili per riscaldamento ed elettricità, dal 1° gennaio 2004.
L’allegato I contiene le tabelle con gli importi minimi, espressi in euro per quantità standard. Per il gasolio e il kerosene destinati a carburante per motori i minimi sono pari a 302 EUR/1.000 litri dal 1° gennaio 2004 e 330 EUR/1.000 litri dal 1° gennaio 2010; per la benzina con piombo il minimo è 421 EUR/1.000 litri; per la benzina senza piombo 359 EUR/1.000 litri.
Aliquote differenziate, esenzioni e riduzioni
Gli articoli 5 e 6 consentono agli Stati membri di introdurre aliquote differenziate, esenzioni e riduzioni, sotto controllo fiscale, purché siano rispettati i livelli minimi della direttiva e il diritto UE. Le differenziazioni possono dipendere da:
- qualità del prodotto;
- livelli di consumo di elettricità o prodotti energetici usati per il riscaldamento;
- specifici usi pubblici, come trasporti locali, raccolta rifiuti, forze armate, pubblica amministrazione, servizi per disabili e ambulanze;
- distinzione tra uso commerciale e non commerciale per i prodotti di cui agli articoli 9 e 10.
Le agevolazioni possono assumere la forma di esenzione diretta, aliquota differenziata o rimborso, totale o parziale.
Regole specifiche per carburanti per motori, usi industriali e riscaldamento
Per i carburanti per motori, l’articolo 7 consente agli Stati membri di distinguere tra gasolio commerciale e non commerciale, a condizione che l’aliquota per il gasolio commerciale non sia inferiore al livello nazionale in vigore al 1° gennaio 2003 e che siano rispettati i minimi UE. La nozione di gasolio commerciale è definita in relazione al trasporto merci e passeggeri con veicoli di determinate categorie.
L’articolo 8 disciplina gli usi industriali e commerciali di gasolio, cherosene, GPL e gas naturale, fissando minimi più bassi rispetto ai carburanti per motori in senso stretto. L’articolo 9 prevede i minimi per i combustibili da riscaldamento, mentre l’articolo 10 contiene la disciplina per l’elettricità, con possibilità per gli Stati di scegliere la base imponibile sopra i minimi, purché nel rispetto della direttiva 92/12/CEE.
Nozione di uso commerciale e criteri di applicazione
L’articolo 11 definisce l’uso commerciale come l’attività svolta da un’entità economica indipendente, che esercita in modo autonomo la fornitura di beni o servizi. Le pubbliche autorità non sono, di regola, considerate entità commerciali per le attività svolte come autorità pubbliche, salvo il rischio di distorsioni di concorrenza. Per gli utilizzi misti, la tassazione è ripartita proporzionalmente; gli Stati membri possono limitare il campo del livello ridotto per le imprese.
Esenzioni obbligatorie e facoltative di rilievo
L’articolo 14 impone alcune esenzioni obbligatorie, tra cui quelle per:
- prodotti energetici ed elettricità impiegati per produrre elettricità;
- carburanti per la navigazione aerea, esclusa l’aviazione privata da diporto;
- carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, compresa la pesca, con esclusione della navigazione privata da diporto;
- elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni.
Gli Stati membri possono limitare alcune esenzioni ai trasporti internazionali o intracomunitari e, in certi casi, derogare mediante accordi bilaterali. Per motivi ambientali, possono anche tassare i prodotti usati per produrre elettricità, senza che tale imposta rientri nel calcolo del minimo sull’elettricità.
L’articolo 15 amplia il ventaglio delle agevolazioni facoltative, consentendo riduzioni o esenzioni per:
- progetti pilota e carburanti da risorse rinnovabili;
- fonti rinnovabili di elettricità;
- cogenerazione di calore ed energia, purché rispettosa dell’ambiente;
- trasporti ferroviari, metropolitani, tramviari e filoviari;
- navigazione interna, pesca esclusa l’imbarcazione privata da diporto;
- gas naturale in Stati con bassa quota di consumo nel 2000;
- uso familiare o da enti caritativi;
- gas naturale e GPL come propellenti;
- carburanti per la fabbricazione, sviluppo, controllo e manutenzione di aeromobili e navi;
- dragaggio di vie navigabili e porti;
- taluni prodotti per riscaldamento.
Per il gas naturale, la deroga può durare fino a dieci anni dall’entrata in vigore o fino al raggiungimento del 25 % del consumo energetico nazionale; al raggiungimento del 20 % deve comunque essere applicata un’imposizione positiva crescente. Il Regno Unito può applicare tale regime separatamente all’Irlanda del Nord.
Biocarburanti e prodotti derivati da biomassa
L’articolo 16 consente esenzioni o riduzioni per prodotti contenenti biomassa o derivati da biomassa, entro limiti quantitativi e con modulazione in funzione dei prezzi delle materie prime per evitare sovracompensazioni. Sono previsti programmi pluriennali autorizzati da un’autorità amministrativa, con durata massima di sei anni consecutivi e possibile rinnovo.
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004 e poi ogni dodici mesi, l’elenco delle agevolazioni applicate. La Commissione deve presentare al Consiglio una relazione sugli effetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali e ambientali entro il 31 dicembre 2009.
Imprese a forte consumo energetico e accordi ambientali
L’articolo 17 introduce un regime specifico per le imprese a forte consumo di energia e per le imprese che aderiscono ad accordi ambientali o sistemi equivalenti. È 'a forte consumo di energia' l’impresa in cui i costi di acquisto di energia rappresentano almeno il 3,0 % del valore produttivo ovvero l’imposta nazionale sull’energia pagabile sia almeno lo 0,5 % del valore aggiunto. Gli Stati membri possono applicare criteri più restrittivi.
In questo ambito gli Stati possono:
- applicare un livello di tassazione fino a zero per le imprese a forte consumo energetico;
- applicare un livello fino al 50 % dei minimi per imprese non ricadenti in tale definizione;
- subordinare il beneficio alla sottoscrizione di accordi, regimi di diritti commercializzabili o misure equivalenti finalizzati a obiettivi ambientali o di efficienza energetica.
Deroghe nazionali e periodi transitori
L’articolo 18 contiene un ampio catalogo di deroghe e regimi transitori per numerosi Stati membri, in particolare per l’adeguamento dei livelli nazionali di tassazione del gasolio e per speciali regimi territoriali o settoriali. Le date più rilevanti sono il 1° gennaio 2007, 1° gennaio 2008, 1° gennaio 2009, 1° gennaio 2010 e 1° gennaio 2012, con diversi minimi specifici espressi in EUR/1.000 litri. Alcune deroghe riguardano aree geografiche specifiche, come isole o regioni autonome, oppure categorie come i taxi e il trasporto commerciale.
Lo stesso articolo impone agli Stati membri di ridurre progressivamente il divario rispetto ai nuovi livelli minimi durante il periodo transitorio; se la differenza residua non supera il 3 % del minimo, l’adeguamento può essere rinviato sino alla fine del periodo transitorio.
Controllo, circolazione, esigibilità e regole operative
L’articolo 20 delimita l’applicazione delle norme di controllo e circolazione della direttiva 92/12/CEE ad alcuni prodotti energetici elencati. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati quando prodotti non elencati o l’elettricità presentano rischi di frode, evasione o abuso. Sono possibili accordi bilaterali di esenzione dai controlli, purché non coinvolgano Stati terzi rispetto all’accordo e siano notificati alla Commissione.
L’articolo 21 disciplina i fatti generatori e l’esigibilità: l’imposta sui prodotti energetici diventa esigibile anche in presenza dei fatti generatori specifici dell’articolo 2, paragrafo 3. Vengono inoltre regolati il consumo interno negli impianti produttivi, la fornitura di elettricità e gas naturale, e l’assoggettamento a imposta di carbone, coke e lignite al momento della fornitura da parte di soggetti registrati. Il mancato rispetto di condizioni di uso finale può far sorgere l’imposta.
Gli articoli 22, 23 e 24 completano il sistema con norme su:
- variazione delle aliquote e trattamento delle scorte già immesse in consumo;
- rimborso dell’imposta per prodotti contaminati o accidentalmente miscelati restituiti a deposito fiscale;
- regole per i carburanti nei serbatoi normali dei veicoli commerciali e nei contenitori per usi speciali, con esclusione di nuova imposizione in altri Stati membri.
Obblighi di comunicazione, aiuti di Stato e comitologia
Gli articoli 25 e 26 impongono obblighi di comunicazione alla Commissione sui livelli di tassazione, sulle variazioni normative e sulle misure agevolative adottate. La direttiva precisa che tali misure possono costituire aiuti di Stato, con conseguente obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato. L’articolo 27 attribuisce alla Commissione l’assistenza del comitato delle accise e rinvia alla decisione 1999/468/CE per le misure di esecuzione.
Recezione, applicazione e abrogazioni
L’articolo 28 fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2003 e la data di applicazione generale al 1° gennaio 2004. Le norme dell’articolo 16 e dell’articolo 18, paragrafo 1, possono essere applicate già dal 1° gennaio 2003. Gli Stati membri devono inoltre indicare il riferimento alla direttiva nei testi di recepimento e trasmettere alla Commissione le disposizioni interne essenziali.
L’articolo 30 abroga dal 31 dicembre 2003 le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri.
Indicazioni operative per professionisti italiani
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché:
- introduce un quadro di minimi di imposizione direttamente incidente sulle accise e sulle altre imposte indirette nazionali su energia ed elettricità;
- richiede di verificare la compatibilità di esenzioni, aliquote ridotte e rimborsi con i limiti europei e con la disciplina degli aiuti di Stato;
- impone attenzione alle deroghe temporanee, territoriali e settoriali, molte delle quali erano transitorie e a termine;
- coinvolge profili doganali/accise, energia, trasporti, ambiente e fiscalità delle imprese energivore.
In sostanza, la direttiva non uniforma integralmente la fiscalità energetica, ma ne fissa il pavimento minimo e le condizioni per le agevolazioni, lasciando agli Stati membri la scelta degli strumenti attuativi purché il risultato finale sia conforme al diritto dell’Unione.
Disposizioni principali
Obbligo generale di tassazione armonizzata
L’articolo 1 impone agli Stati membri di tassare i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla direttiva. La direttiva ristruttura il quadro comunitario, fissando un sistema di minimi di tassazione e di regole comuni per le principali categorie di prodotti energetici.
Definizione dell’ambito materiale
L’articolo 2 elenca i prodotti energetici soggetti alla direttiva in base ai codici NC, includendo anche l’elettricità (NC 2716). Il paragrafo 3 estende la tassazione a prodotti non specificamente elencati quando siano usati come carburante o combustibile equivalente, e ad altri idrocarburi destinati al riscaldamento. Il paragrafo 4 esclude calore, taluni usi non energetici e combinati, processi mineralogici e altre ipotesi specifiche.
Livello di tassazione e nozione di onere fiscale
L’articolo 4 dispone che i livelli di tassazione nazionali non possono essere inferiori ai minimi della direttiva. Il 'livello di tassazione' è definito come l’onere fiscale complessivo dato dal cumulo di tutte le imposte indirette, esclusa l’IVA, calcolate sulla quantità di prodotto al momento dell’immissione in consumo.
Aliquote differenziate e modalità di agevolazione
Gli articoli 5 e 6 consentono aliquote differenziate, esenzioni e riduzioni, anche tramite aliquota differenziata o rimborso totale/parziale, purché siano rispettati i minimi UE e il diritto dell’Unione. Sono previste differenziazioni per qualità del prodotto, livelli di consumo, determinati usi pubblici e per distinzione tra uso commerciale e non commerciale.
Minimi per carburanti per motori
L’articolo 7 fissa, dall’1 gennaio 2004 e dall’1 gennaio 2010, i livelli minimi per i carburanti per motori dell’allegato I, tabella A. Per il gasolio è prevista una revisione da parte del Consiglio entro il 1° gennaio 2012, per il periodo successivo al 1° gennaio 2013. Sono disciplinati il gasolio commerciale, il rapporto con eventuali canoni stradali e alcune condizioni di equivalenza fiscale.
Minimi per usi industriali e commerciali
L’articolo 8 applica, dal 1° gennaio 2004, i minimi dell’allegato I, tabella B ai prodotti usati come carburante per motori in usi industriali e commerciali specifici, tra cui agricoltura, motori fissi, macchine da cantiere e veicoli fuori rete stradale pubblica.
Minimi per combustibili per riscaldamento ed elettricità
L’articolo 9 stabilisce dal 1° gennaio 2004 i minimi per i combustibili da riscaldamento dell’allegato I, tabella C. L’articolo 10 fissa gli stessi termini per l’elettricità e consente agli Stati membri, oltre i minimi, di determinare la base imponibile nel rispetto della direttiva 92/12/CEE.
Nozione di uso commerciale
L’articolo 11 definisce l’uso commerciale come quello svolto da un’entità economica indipendente. Prevede regole per imprese, pubbliche autorità, utilizzi misti e facoltà degli Stati membri di limitare il campo di applicazione del livello ridotto alle imprese.
Unità di misura e conversioni
L’articolo 12 consente di esprimere i livelli nazionali in unità diverse da quelle degli articoli 7-10, purché i corrispondenti livelli convertiti non scendano sotto i minimi. Per i prodotti tassati a volume, la misurazione deve avvenire a 15 °C.
Adeguamento del valore dell’euro
L’articolo 13 prevede, per gli Stati non aderenti all’euro, l’aggiornamento annuale del valore di conversione dell’euro in valuta nazionale, con base nel tasso rilevato il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicato nella Gazzetta ufficiale; l’adeguamento opera dal 1° gennaio dell’anno successivo. È possibile mantenere gli importi se l’aumento risultante è inferiore al 5 % o a 5 EUR.
Esenzioni obbligatorie per specifici usi
L’articolo 14 impone esenzioni, tra l’altro, per prodotti energetici ed elettricità usati per produrre elettricità, per carburanti destinati alla navigazione aerea e marittima/comunitaria, con esclusione dell’aviazione privata da diporto e della navigazione privata da diporto, salvo limiti e deroghe nazionali previsti. Sono ammesse tassazioni per motivi di politica ambientale per alcuni impieghi di produzione elettrica.
Esenzioni e riduzioni facoltative di interesse ambientale, settoriale e territoriale
L’articolo 15 consente agevolazioni per progetti pilota e carburanti da risorse rinnovabili, per varie fonti rinnovabili di elettricità, per cogenerazione, trasporti ferroviari e navigazione interna, per il gas naturale in Stati con bassa quota di consumo nel 2000, per uso familiare o da enti caritativi, per gas naturale e GPL come propellenti, per uso in aeromobili e navi, e per determinati prodotti usati per riscaldamento. Prevede limiti temporali specifici per il gas naturale e l’obbligo di progressivo aumento dell’imposizione quando si raggiungono determinate soglie di consumo.
Biocarburanti e prodotti a base di biomassa
L’articolo 16 disciplina esenzioni o riduzioni per prodotti contenenti biomassa o derivati da biomassa, con limiti quantitativi e obbligo di modulare le agevolazioni in funzione dei prezzi delle materie prime per evitare sovracompensazioni. Consente programmi pluriennali autorizzati, con durata massima di sei anni, e impone comunicazione annuale alla Commissione; la Commissione deve riferire al Consiglio entro il 31 dicembre 2009.
Imprese a forte consumo di energia e accordi ambientali
L’articolo 17 autorizza sgravi per imprese a forte consumo energetico e, in generale, per imprese che aderiscono ad accordi o regimi equivalenti finalizzati a obiettivi ambientali o di efficienza energetica. Definisce la nozione di impresa a forte consumo di energia e consente aliquote fino a zero o fino al 50 % dei minimi in determinati casi, con un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007 per alcuni Stati.
Deroghe e regimi transitori nazionali specifici
L’articolo 18 elenca deroghe temporanee e territoriali per numerosi Stati membri, con scadenze differenziate, in particolare per l’adeguamento del gasolio e per regimi speciali territoriali o settoriali. Sono previste condizioni quantitative minime, limiti temporali al 1° gennaio 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e regole per la riduzione progressiva del divario rispetto ai minimi.
Ulteriori esenzioni o riduzioni su autorizzazione del Consiglio
L’articolo 19 consente al Consiglio, all’unanimità su proposta della Commissione, di autorizzare ulteriori esenzioni o riduzioni per specifiche politiche. La procedura richiede notifica alla Commissione, esame entro tre mesi e autorizzazione per un massimo di sei anni, con possibile rinnovo.
Controllo, circolazione e assoggettamento ad accisa
L’articolo 20 limita l’applicazione delle norme di controllo e circolazione della direttiva 92/12/CEE ad alcuni prodotti energetici elencati. Gli Stati membri devono informare la Commissione se altri prodotti o l’elettricità generano rischi di frode o evasione. Sono possibili accordi bilaterali di deroga, notificati alla Commissione.
Esigibilità dell’imposta e fatti generatori
L’articolo 21 integra la disciplina della direttiva 92/12/CEE per il fatto generatore e la riscossione. Stabilisce regole specifiche per l’estrazione, il consumo interno negli stabilimenti energetici, la fornitura di elettricità e gas naturale, nonché per carbone, coke e lignite. Prevede inoltre che il mancato rispetto della destinazione finale faccia sorgere l’imposta.
Rettifiche su stock, recuperi e prodotti contaminati
Gli articoli 22 e 23 consentono di assoggettare le giacenze già immesse in consumo a variazioni d’imposta e di rimborsare l’imposta sui prodotti contaminati o accidentalmente miscelati restituiti a un deposito fiscale per il riciclaggio.
Regime per carburanti nei serbatoi e contenitori speciali
L’articolo 24 esclude da imposizione in altri Stati membri i prodotti energetici già immessi in consumo nello Stato di partenza e contenuti nei serbatoi normali di autoveicoli commerciali o in contenitori per usi speciali. Definisce serbatoi normali e contenitori per usi speciali.
Obblighi di informazione verso la Commissione
L’articolo 25 impone agli Stati membri di comunicare annualmente i livelli di tassazione applicati e ogni modifica normativa. Se i livelli sono espressi in unità diverse, va notificata anche la conversione corrispondente.
Notifiche e aiuti di Stato
L’articolo 26 richiede la comunicazione alla Commissione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 5, 14, paragrafo 2, 15 e 17. Precisa che tali misure possono costituire aiuti di Stato e devono quindi, se del caso, essere notificate ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato; resta fermo anche l’obbligo di notifica previsto dalla direttiva 83/189/CEE per alcune misure tecniche.
Comitologia
L’articolo 27 affida alla Commissione l’assistenza del comitato delle accise istituito dalla direttiva 92/12/CEE e rinvia alla decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Recepimento e applicazione
L’articolo 28 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2003 e di applicarle dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni dell’articolo 16 e dell’articolo 18, paragrafo 1, possono essere applicate già dal 1° gennaio 2003. Gli Stati devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali.
Riesame periodico
L’articolo 29 prevede un riesame periodico, da parte del Consiglio e della Commissione, delle esenzioni, delle riduzioni e dei livelli minimi di imposizione, tenendo conto del mercato interno, del valore reale dei minimi e degli obiettivi del Trattato.
Abrogazioni, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 30 abroga le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE dal 31 dicembre 2003, salvo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafo 2. L’articolo 31 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale; l’articolo 32 indica gli Stati membri come destinatari.
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