Direttiva 2003/95
Direttiva 2003/95/CE della Commissione, del 27 ottobre 2003, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i requisiti di purezza di alcuni additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 96/77/CE. Gli adeguamenti rispondono alle indicazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana, al progresso tecnico e alle specifiche del Codex Alimentarius. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1º novembre 2004, con una clausola di commercializzazione fino a esaurimento scorte per i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima di tale data.
Modifica i requisiti di purezza specifici per alcuni additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, aggiornando la direttiva 96/77/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirne le disposizioni nell’ordinamento nazionale, e riguarda i criteri di purezza di specifici additivi alimentari già contemplati dalla direttiva 95/2/CE e disciplinati dalla direttiva 96/77/CE. L’intervento normativo incide in particolare su E 251 nitrato di sodio, E 431 stearato di poliossietilene(40), E 432 polisorbato 20, E 433 polisorbato 80, E 434 polisorbato 40, E 435 polisorbato 60, E 436 polisorbato 65, E 459 beta-ciclodestrina e polietilenglicole 6000. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1º novembre 2004 e non conformi alle nuove prescrizioni.
Modifica dei requisiti di purezza per alcuni additivi alimentari
La direttiva 2003/95/CE della Commissione interviene sulla direttiva 96/77/CE, che contiene i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. L’atto risponde a esigenze di aggiornamento scientifico e tecnico, richiamando il parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana e le specifiche del Codex Alimentarius.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che la direttiva 95/2/CE individua gli additivi alimentari utilizzabili nei prodotti alimentari, mentre la direttiva 96/77/CE stabilisce i relativi criteri di purezza. La modifica del 2003 si rende necessaria per adeguare tali criteri al progresso tecnico e alle valutazioni scientifiche disponibili, in particolare per ridurre la presenza di ossido di etilene al di sotto del limite di individuazione.
Ambito di applicazione materiale
L’intervento riguarda i criteri di purezza di alcuni additivi già disciplinati a livello unionale. In particolare, l’allegato della direttiva 96/77/CE viene aggiornato per:
- E 251 nitrato di sodio, con una distinzione tra nitrato di sodio solido e liquido;
- E 431 stearato di poliossietilene(40);
- E 432 monolaurato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 20);
- E 433 monoleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80);
- E 434 monopalmitato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 40);
- E 435 monostearato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 60);
- E 436 tristearato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 65);
- E 459 beta-ciclodestrina;
- polietilenglicole 6000.
Contenuto delle modifiche tecniche
La direttiva non ridefinisce il sistema generale degli additivi, ma sostituisce i testi tecnici contenuti nell’allegato della direttiva 96/77/CE. Il contenuto puntuale delle tabelle è richiamato nell’allegato della direttiva 2003/95/CE e costituisce l’aggiornamento dei parametri di purezza applicabili ai singoli additivi. L’obiettivo è garantire un allineamento delle specifiche alla conoscenza scientifica e alle prassi internazionali rilevanti.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1º novembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento.
Le disposizioni nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità concrete di recepimento, secondo la natura tipica dell’atto di armonizzazione minima o tecnica che vincola quanto al risultato.
Disciplina transitoria
L’articolo 3 introduce una clausola di salvaguardia per il mercato: i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1º novembre 2004 e non conformi alle nuove prescrizioni possono continuare a essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Si tratta di una misura transitoria utile a evitare effetti immediati di ritiro o rietichettatura per i prodotti già presenti nel circuito commerciale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono pertanto assicurare il recepimento e l’applicazione delle nuove specifiche di purezza nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato della direttiva 96/77/CE
L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato della direttiva 96/77/CE, i testi relativi a specifici additivi alimentari, aggiornandone i criteri di purezza. Le modifiche riguardano in particolare il nitrato di sodio E 251, diversi polisorbati/E 431-E 436, la beta-ciclodestrina E 459 e il polietilenglicole 6000.
Motivazione tecnica e scientifica dell’aggiornamento
I considerando precisano che l’ossido di etilene deve essere ridotto al di sotto del limite di individuazione, imponendo l’adeguamento del relativo criterio di purezza. Viene inoltre richiesto l’adeguamento al progresso tecnico dei criteri di purezza di E 251 nitrato di sodio e E 459 beta-ciclodestrina, tenendo conto anche delle specifiche e tecniche di analisi del Codex Alimentarius/JEFCA.
Termine di recepimento e obbligo di notifica
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1º novembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Regime transitorio per le scorte
L’articolo 3 consente la commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1º novembre 2004 e non conformi alla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica negli Stati membri i destinatari della direttiva.
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