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Direttiva 2003/100

Direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/100/CE della Commissione aggiorna in via provvisoria l’allegato I della direttiva 2002/32/CE, che vieta l’uso di prodotti per l’alimentazione animale contenenti sostanze indesiderabili oltre i livelli massimi consentiti. L’intervento si fonda su valutazioni scientifiche aggiornate e sull’esigenza di evitare effetti negativi sulla disponibilità di materie prime per mangimi, mantenendo al contempo un elevato livello di tutela della salute pubblica, animale e dell’ambiente. La modifica riguarda in particolare i limiti relativi ad arsenico, piombo, fluoro, aflatossina B1 e gossipolo libero. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro dodici mesi dall’entrata in vigore.

Modifica provvisoria dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai mangimi e alle materie prime per mangimi disciplinati dalla direttiva 2002/32/CE, con particolare incidenza sulle sostanze indesiderabili presenti in prodotti destinati all’alimentazione animale. Riguarda gli Stati membri, che devono recepire la modifica nei rispettivi ordinamenti, e incide sulla produzione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi contenenti contaminanti come arsenico, piombo, fluoro, aflatossina B1 e gossipolo libero. La direttiva ha natura di aggiornamento dell’allegato I della direttiva quadro e opera in via provvisoria in attesa di ulteriori valutazioni scientifiche; non introduce, nel testo fornito, esclusioni espresse ulteriori rispetto al regime generale della direttiva 2002/32/CE.

Direttiva 2003/100/CE della Commissione: modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili nei mangimi

La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina delle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale, aggiornando in via provvisoria i livelli massimi fissati nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE. L’atto nasce dall’esigenza di conciliare tutela della salute pubblica, della salute animale e dell’ambiente con la necessità di evitare effetti distorsivi sull’approvvigionamento di materie prime per mangimi essenziali.

Finalità e contesto regolatorio

I considerando chiariscono che la direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione animale quando il contenuto di sostanze indesiderabili supera i livelli massimi dell’allegato I. Al momento dell’adozione di tale direttiva era stato preannunciato un riesame dei limiti sulla base di valutazioni scientifiche aggiornate, tenendo conto anche del divieto di diluizione dei prodotti contaminati e non conformi.

Il riesame è stato affidato allo SCAN, che ha adottato un parere il 20 febbraio 2003, aggiornato il 25 aprile 2003; successivamente, le valutazioni scientifiche di sicurezza dei mangimi e degli alimenti sono passate all’EFSA, alla quale è stato chiesto di svolgere ulteriori valutazioni di rischio particolareggiate. In tale fase intermedia, la Commissione ritiene opportuno introdurre una modifica provvisoria.

Ambito materiale della modifica

La direttiva riguarda i mangimi e le materie prime per mangimi soggetti alla direttiva 2002/32/CE, con impatto sui livelli massimi di sostanze indesiderabili. La modifica dell’allegato I interessa in particolare i seguenti contaminanti o gruppi di contaminanti:

  • arsenico;
  • piombo;
  • fluoro;
  • aflatossina B1;
  • gossipolo libero nel seme di cotone integrale.

Razionale tecnico-sanitario delle nuove soglie

La Commissione segnala che alcune materie prime indispensabili per mangimi rischiavano di diventare non utilizzabili perché i livelli di sostanze indesiderabili si avvicinavano o superavano i limiti vigenti per effetto della normale contaminazione di fondo. Sono inoltre emerse incoerenze nell’allegato I. La revisione mira quindi a consentire la continuità dell’approvvigionamento senza abbassare il livello complessivo di protezione.

Per l’arsenico, la direttiva valorizza il fatto che la tossicità dell’arsenico organico è limitata e che la mera determinazione dell’arsenico totale non sempre riflette il rischio legato alle forme inorganiche. Poiché la distinzione tra forme organiche e inorganiche richiede tecniche analitiche complesse, la disciplina continua a fare riferimento all’arsenico totale, prevedendo tuttavia la possibilità di analisi più approfondite, specialmente in presenza dell’alga marina hijiki (Hizikia fusiforme). In mancanza di un metodo comunitario di analisi, deve comunque essere dimostrata la correttezza della procedura di campionamento e del metodo di analisi mediante materiali di riferimento certificati con una quota significativa di arsenico organico.

Per le materie prime minerali, i considerando osservano che i limiti allora vigenti per arsenico, piombo e fluoro non riflettevano la contaminazione naturale di fondo e non tenevano adeguatamente conto della modesta biodisponibilità di tali sostanze in quel tipo di materie prime.

Aflatossina B1

La direttiva considera l’aflatossina B1 una sostanza cancerogena genotossica, rilevante anche per la presenza del metabolita aflatossina M1 nel latte. Per ragioni di tutela della salute pubblica, il livello massimo deve rimanere il più basso ragionevolmente conseguibile. Vengono richiamate buone pratiche di manipolazione ed essiccamento e procedure di decontaminazione efficienti; inoltre, si afferma che a tutte le materie prime per mangimi deve applicarsi il medesimo livello massimo di aflatossina B1.

Gossipolo libero nel seme di cotone integrale

In ragione dell’elevato contenuto naturale di gossipolo libero nel seme di cotone integrale, la direttiva stabilisce limiti massimi specifici per tale sostanza, disciplinando in modo mirato una materia prima particolarmente sensibile sotto il profilo tossicologico.

Modifiche all’allegato I della direttiva 2002/32/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE conformemente all’allegato della direttiva 2003/100/CE. Nell’allegato della nuova direttiva risultano sostituiti i punti 1, 2 e 3, poi i punti 7, 9 e 22, con nuovi testi e tabelle che aggiornano i livelli massimi applicabili.

Recepimento, notifica ed entrata in vigore

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla conformità. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli Stati membri. Devono inoltre essere trasmesse alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per gli operatori del settore mangimistico, la direttiva comporta un aggiornamento dei limiti di conformità da verificare nella produzione, commercializzazione e uso di mangimi e materie prime. In particolare, i controlli ufficiali e aziendali dovranno adeguarsi ai nuovi parametri dell’allegato I modificato, con attenzione alle materie prime minerali, ai prodotti contenenti arsenico e ai profili di contaminazione da aflatossina B1 e gossipolo libero.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE conformemente all’allegato della direttiva 2003/100/CE. La modifica riguarda i punti 1, 2, 3, 7, 9 e 22 dell’allegato I, con nuovi testi/tabelle relativi ai livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi.

Motivazioni e criteri scientifici della modifica

I considerando evidenziano che il riesame dei limiti massimi tiene conto delle valutazioni scientifiche dello SCAN e dei successivi lavori dell’EFSA. La direttiva adotta una modifica provvisoria in attesa di valutazioni di rischio più dettagliate, per evitare che alcune materie prime indispensabili per mangimi escano dal mercato a causa di limiti troppo rigidi o incoerenti.

Obiettivo di tutela e principio di non diluizione

La direttiva ribadisce l’esigenza di preservare un elevato livello di tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente. Viene richiamato il principio secondo cui l’uso diretto di materie prime per mangimi o di mangimi complementari non deve determinare, nella razione giornaliera, un’esposizione superiore ai livelli massimi applicabili nel caso di impiego esclusivo di mangimi completi.

Arsenico: riferimento all’arsenico totale e controlli

Per l’arsenico si conferma il riferimento all’arsenico totale, poiché la distinzione tra forme organiche e inorganiche richiede metodi analitici complessi non facilmente applicabili nei controlli ufficiali. È prevista la possibilità di analisi più approfondite, soprattutto in presenza dell’alga marina hijiki (Hizikia fusiforme). In assenza di un metodo comunitario di analisi, occorre dimostrare la corretta esecuzione del campionamento e del metodo analitico mediante materiali di riferimento certificati con percentuale significativa di arsenico organico.

Adeguamento dei limiti per materie prime minerali

I considerando indicano che i livelli massimi vigenti per arsenico, piombo e fluoro in alcune materie prime per mangimi di origine minerale non riflettono la contaminazione di fondo attuale. La modifica mira quindi a consentire l’approvvigionamento di tali materie prime, tenendo conto della loro modesta biodisponibilità e senza compromettere la tutela della salute e dell’ambiente.

Aflatossina B1 e uniformazione del limite

Per l’aflatossina B1 la direttiva richiama il carattere cancerogeno e genotossico della sostanza e la sua rilevanza per la presenza di aflatossina M1 nel latte. Si sottolinea la necessità di mantenere i livelli al minimo ragionevolmente conseguibile e di applicare a tutte le materie prime per mangimi lo stesso livello massimo, valorizzando buone pratiche di manipolazione, essiccamento e procedure di decontaminazione.

Gossipolo libero nel seme di cotone integrale

La direttiva introduce limiti massimi specifici per il gossipolo libero nel seme di cotone integrale, considerato che tale sostanza è un costituente naturale presente in livelli elevati in tale materia prima.

Recepimento, notifica e entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animalesalute pubblicaambiente

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